MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 settembre 2000 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Big Maker 2, unita' di Barletta. (Decreto n.
28787).
(GU n.234 del 6-10-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito,  con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  4899  del 9 febbraio 2000, pronunciata dal
tribunale  di  Bari, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Big
Maker 2;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 9 febbraio 2000;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Big Maker 2, con
sede  in Barletta (Bari), unita' in Barletta (Bari) (NID 0016BA0011),
per   un   massimo   di   33  unita'  lavorative  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 9 febbraio 2000 all'8 febbraio 2001.
  L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma
8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 settembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi