MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 11 luglio 2000 

Integrazione  e rettifica del disciplinare tecnico sulle modalita' di
determinazione    dei    livelli    di   qualita'   delle   pellicole
retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali.
(GU n.234 del 6-10-2000)

                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  il nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'art.  79,  comma  9,  del citato regolamento che rinvia ad
apposito   disciplinare   la   determinazione  delle  caratteristiche
fotometriche,    colorimetriche   e   di   durata   delle   pellicole
retroriflettenti usate per i segnali stradali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 marzo  1995,  che  approva  il
disciplinare tecnico sulle modalita' di determinazione dei livelli di
qualita'   delle   pellicole   retroriflettenti   impiegate   per  la
costruzione della segnaletica stradale;
  Viste  le  numerose  sollecitazioni,  da  parte  di amministrazioni
pubbliche  proprietarie di strade e di enti e laboratori operanti nel
settore  delle  pellicole  retroriflettenti,  sulla  opportunita'  di
integrare  il  disciplinare  tecnico  con  norme  piu'  aderenti alla
evoluzione tecnologica degli ultimi anni;
  Visto  il parere favorevole della V sezione del consiglio superiore
dei lavori pubblici del 29 settembre 1999, prot. n. 322;
  Ritenuta  la  necessita' di operare tali integrazioni e rettifiche,
che  risultano  altresi'  in  linea  con l'attivita' di normazione in
corso  a livello comunitario, e di procedere alla rettifica di alcuni
errori formali;
                              Decreta:
  Al  disciplinare  tecnico allegato al decreto ministeriale 31 marzo
1995, n. 1584, sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni:
    a) nel paragrafo 1.3 il periodo: "Altri laboratori in possesso di
idonee  attrezzature previste dal presente disciplinare tecnico e che
abbiano  acquisito  apposita  autorizzazione dal Ministero dei lavori
pubblici  - Direzione generale della viabilita' e mobilita' urbana ed
extraurbana,"  e'  sostituito  dal  seguente:  "Altri  laboratori  in
possesso delle necessarie capacita' tecniche e di idonee attrezzature
per  le prove dei livelli di qualita' delle pellicole retrorflettenti
che siano autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, anche valutando
eventuali   accreditamenti   da   parte   di  organismi  riconosciuti
nell'ambito della certicazione volontaria".
  Nello  stesso  paragrafo  il  periodo:  "Il  Ministero  dei  lavori
pubblici  - Direzione generale della viabilita' e mobilita' urbana ed
extraurbana,  ha la facolta' di accertare in qualsiasi momento che le
pellicole   retroriflettenti  corrispondano  alle  certificazioni  di
conformita'  presentate dal produttore delle pellicole" e' sostituito
dal  seguente:  "Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  -  Ispettorato
generale  per  la circolazione e la sicurezza stradale ha la facolta'
di  accertare  in qualsiasi momento che le pellicole retroriflettenti
corrispondano  alle  certificazioni  di  conformita'  presentate  dal
produttore delle pellicole";
    b) il  testo  del  paragrafo  4.2.1.:  "Prescrizioni Classe 1 non
superiore a mm 0,25 - classe 2 non superiore a mm 0,30" e' sostituito
dal  seguente:  "Prescrizioni. Il valore dello spessore misurato deve
essere riportato nel certificato di conformita'";
    c) nei  paragrafi 4.8.2 e 4.9.2 le dimensioni: "mm 15 x 75", sono
sostituite da "mm 15 x 75".
  Il  presente  decreto  sara' inviato alla registrazione dalla Corte
dei  conti  ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, lettera c), della legge
14 gennaio  1994, n. 282, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 luglio 2000
                                                    Il Ministro: Nesi
Registrato  alla  Corte dei conti 29 agosto 2000 Registro n. 2 Lavori
pubblici, il foglio n. 364