MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 settembre 2000 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  contratto  di  solidarieta'  in favore dei lavoratori dipendenti
dalla  S.r.l.  Supermercati  alimentari  SMA,  unita'  di Colleferro.
(Decreto n. 28808).
(GU n.234 del 6-10-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla
Corte  dei  conti  il  6  marzo  1996,  registro  n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza della societa' Supermercati alimentari SMA S.r.l.,
Filiale   di   Colleferro  (Roma),  inoltrata  presso  la  competente
Direzione  regionale  del lavoro e della massima occupazione, come da
protocollo  dello stesso, in data 2 dicembre 1996 e che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei lavoratori in data 16 ottobre 1996, ed
integrato  con  verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo
di  dodici  mesi,  decorrente  dal  24  ottobre  1996  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  prevista dal contratto nazionale del settore
commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A) E' autorizzata, per il periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 ottobre
1997,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura  prevista,  in  favore dei lavoratori,
occupati   a   tempo  pieno,  dipendenti  dalla  S.r.l.  Supermercati
alimentari  SMA,  con  sede in Milano, e unita' di Colleferro (Roma),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro  fino  ad  un  massimo  di  384  ore  di lavoro, articolate su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti  di  un  massimo di diciannove lavoratori su un organico di
ventiquattro unita'.
  B) E' autorizzata, per il periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 ottobre
1997,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  parziale,  dipendenti  della  S.r.l. Supermercati
alimentarti  SMA,  con sede in Milano, e unita' di Colleferro (Roma),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro  fino ad un massimo di 230 ore, articolate su settimane intere
di  sospensione  e su singole giornate lavorative, riproporzionata in
base  all'effettiva  articolazione dell'orario di lavoro individuale,
nei  confronti di un massimo di quattro lavoratori, su un organico di
ventiquattro unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
S.r.l. Supermercati alimentari SMA, il particolare beneficio previsto
dal  comma  4,  art.  6,  del  decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto conto dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale dell'8
febbraio  1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 settembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi