MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 settembre 2000 

Bando di concorso previsto dall'art. 1 del decreto 21 settembre 1999,
n.  378,  per  l'attribuzione  alle  emittenti  televisive locali dei
contributi di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
(GU n.243 del 17-10-2000)

                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12,
che  prevede  la  determinazione dei criteri e delle modalita' per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
  Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, concernente misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'art. 45, comma 3;
  Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254 del 28 ottobre 1999, concernente:
"Regolamento  per la concessione alle emittenti televisive locali dei
benefici previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448";
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 novembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1999, concernente il bando
di  concorso  previsto  dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale
21 settembre 1999, relativo all'anno 1999;
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  297  del  20 dicembre 1999,  con il quale il
predetto bando di concorso e' stato sostituito ed integrato;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1999,  n. 488, concernente misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'art. 27, comma 10.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  domanda  per ottenere i benefici previsti per l'anno 2000 a
favore  delle  emittenti  televisive  locali  titolari di concessione
dall'art.  1  del  decreto  ministeriale  21 settembre  1999, n. 378,
concernente:   "Regolamento   per   la   concessione  alle  emittenti
televisive  locali  dei  benefici  previsti  dall'art. 45 della legge
23 dicembre 1998,  n.  448",  di seguito indicato come "regolamento",
deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente
documentato,  a  mezzo  raccomandata  o  via fax, entro trenta giorni
dalla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, al
comitato  regionale  per  le  comunicazioni  ovvero,  se  non  ancora
costituito,  al  comitato  regionale  per  i servizi radiotelevisivi,
competente   per  territorio.  La  data  apposta  sulla  raccomandata
dall'ufficio   postale   accettante   fa   fede  della  tempestivita'
dell'invio.  Ciascuna  emittente  puo'  presentare  la domanda per il
bacino televisivo nel quale e' ubicata la sede operativa principale e
per  gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente,
ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  del  regolamento,  raggiunga una
popolazione  non  inferiore al settanta per cento di quella residente
nel   territorio   della   regione  irradiata.  A  tale  ultimo  fine
l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i
comuni  serviti  all'interno della regione oggetto della concessione,
specificando,  altresi',  se  la copertura e' totale o parziale e, in
quest'ultimo  caso,  indicando  le  aree, del capoluogo di provincia,
della provincia o del comune, servite.
  2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare
il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei benefici o,
nei  casi  consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, deve contenere:
    a) l'indicazione  dell'emittente  cui  essa  si riferisce con gli
estremi  dell'atto  concessorio,  del  numero  di codice fiscale e di
partita I.V.A.;
    b) gli   elementi   previsti  dall'art.  4  del  regolamento  che
s'intendono  sottoporre  a  valutazione; tali elementi possono essere
comprovati mediante dichiarazione sostitutiva;
    c) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi
d'informazione  contabile previsti dalla normativa vigente in materia
di attivita' radiodiffusiva;
    d) la  dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per
l'anno  1999  alle  provvidenze  di  cui all'art. 7 del decreto-legge
27 agosto  1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre  1993,  n.  422;  l'adozione  del provvedimento formale di
ammissione,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica
16 settembre  1996, n. 680, alle provvidenze costituisce in ogni caso
condizione per la successiva erogazione del contributo;
    e) la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art. 2 del
regolamento,  con il versamento dei contributi previdenziali e di non
essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare;
    f) la  dichiarazione  di  essere  in  regola con il pagamento del
canone  di concessione; a tal fine devono essere indicati gli estremi
delle  dilazioni  di  pagamento richieste ai sensi dell'art. 3, comma
5-sexies,   del   decreto-legge   30 gennaio  1999,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29 marzo 1999, n. 78, e delle eventuali
controversie  giurisdizionali  in corso, specificando l'oggetto e gli
eventuali  provvedimenti  giurisdizionali  gia' adottati; ove non sia
ancora  pervenuta  la  richiesta da parte dell'amministrazione per il
pagamento del canone relativo agli anni 1998 e 1999, la dichiarazione
avra'  ad oggetto il regolare pagamento dei canoni fino all'anno 1997
compreso;
    g) l'indicazione  dell'ammontare  delle  sovvenzioni, previste da
normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di
cui l'emittente abbia gia' beneficiato;
    h) la dichiarazione che nei propri confronti, nel corso dell'anno
1999  e fino alla data di presentazione della domanda, non sono stati
adottati provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente,
ed in particolare, dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
    i) la  specifica indicazione della media dei fatturati realizzati
nel  triennio  1997-1999.  Nel  caso in cui l'emittente operi in piu'
bacini  di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei
fatturati riferibile a ciascun bacino di utenza.
  3.  La  domanda  presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una
attivita',  anche non televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare
un  regime  di  separazione  contabile  e deve contenere lo schema di
bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.
  4.  Ai  fini  della  ripartizione tra i vari bacini di utenza dello
stanziamento   annuo  di  cui  all'art.  45,  comma  3,  della  legge
23 dicembre  1998,  n.  448,  come  modificato dall'art. 27, comma 10
della  legge  23 dicembre  1999, n. 488, il comitato regionale per le
comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale
per  i  servizi  radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle
comunicazioni,   direzione   generale   per   le   concessioni  e  le
autorizzazioni,  non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine
ultimo   per  la  presentazione  delle  domande  di  concessione  del
contributo,  la  seconda  copia  della domanda presentata da ciascuna
emittente.
  5.  Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente bando
i  comitati  regionali  per  le  comunicazioni  ovvero, se non ancora
costituiti,  i  comitati  regionali  per  i  servizi radiotelevisivi,
provvedono, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, previo accertamento
della   sussistenza  dei  requisiti  per  ottenere  i  contributi,  a
predisporre  le  relative  graduatorie  e a comunicarle, entro trenta
giorni,  al Ministero delle comunicazioni che provvede all'erogazione
del  contributo,  nei  limiti  dello  stanziamento relativo a ciascun
ambito regionale.
  Il  presente  atto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 settembre 2000
                                               Il Ministro: Cardinale