UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 2000 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.250 del 25-10-2000)

                             IL RETTORE

  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6,
commi 9 e 11;
  Visto  il  decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996, con cui
e'  stato  emanato lo statuto di questa Universita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165;
  Considerato  che  e' stata data attuazione al primo comma dell'art.
73 dello statuto;
  Visto    il   parere   favorevole   espresso   dal   consiglio   di
amministrazione  nella  seduta  in  data  15 giugno  2000,  circa  le
modifiche statutarie relative all'art. 54 "Giunta di Ateneo";
  Vista  la  delibera  del  senato  accademico  della  seduta in data
18 luglio  2000,  con  la  quale  sono state approvate, a maggioranza
qualificata  dei  due  terzi  dei  componenti  il  senato  stesso, le
modifiche all'articolo sopra citato;
  Vista la nota del dipartimento autonomia universitaria e studenti -
Ufficio  I  del  M.U.R.S.T.  prot. n. 2732 del 2 ottobre 2000, con la
quale  e'  stato  comunicato che in relazione alle modifiche proposte
non ci sono osservazioni da formulare;
  Visto l'art. 83, comma 1, dello statuto;
                               Decreta
di  emanare,  ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 168/1989,
il testo integrale dell'articolo dello statuto, indicato in premessa,
come di seguito riportato.
  (Le modifiche sono evidenziate in corsivo).
                              Art. 54.
                          Giunta di Ateneo
  1.  La  giunta  di  ateneo  e'  l'organo collegiale che coadiuva il
rettore nell'esercizio delle sue funzioni di proposta.
  2. Il rettore puo' conferire ai membri della giunta, per la cura di
particolari  settori,  deleghe  individuali e collettive, fissando un
termine eventualmente rinnovabile.
  3.  La  giunta  di  ateneo e' composta da un minimo di cinque ad un
massimo  di  dieci  docenti  nominati  dal rettore, sentito il senato
accademico.   Il   rettore   puo'   procedere  alla  sostituzione  ed
integrazione di tali docenti nel corso del mandato, sentito il senato
accademico.
  4.  Il  rettore  designa  tra  i  membri  della  giunta,  che siano
professori   di   ruolo  di  prima  fascia,  il  pro-rettore  che  lo
sostituisce  in  caso  di  impedimento  temporaneo  o  di  cessazione
anticipata dalla carica.
  5.  La  giunta  di  ateneo  dura  in  carica  tre  anni. In caso di
cessazione  anticipata  del rettore rimane in carica fino alla nomina
del nuovo rettore.
  6.  I  verbali delle riunioni della giunta sono trasmessi al senato
accademico e al consiglio di amministrazione.
  7.  I  membri  della  giunta  partecipano  alle riunioni del senato
accademico e del consiglio di amministrazione su invito del rettore o
su richiesta degli organi stessi.
  Le  presenti  modifiche  entrano  in vigore quindici giorni dopo la
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Perugia, 6 ottobre 2000
                                                  Il rettore: Calzoni