MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Riconoscimento  dell'idoneita' alla ditta "Aventis cropscience Italia
S.p.a."  a condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti
fitosanitari.
(GU n.248 del 23-10-2000)

    Con  decreto ministeriale n. 33306 del 18 settembre 2000 la ditta
Aventis  cropscience  Italia  S.p.a.,  con  sede  legale  in  Milano,
piazzale  Stefano  Turr n. 5, e' stata riconosciuta idonea a condurre
le  prove  ufficiali  di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti
settori di attivita':
      aree acquatiche;
      aree non agricole;
      colture arboree;
      colture erbacee;
      colture forestali;
      colture ornamentali;
      colture orticole;
      concia delle sementi;
      conservazione post-raccolta;
      diserbo;
      entomologia;
      nematologia;
      patologia vegetale;
      zoologia agraria;
      produzione sementi;
      vertebrati dannosi;
      regolatori di crescita.
    Detto  riconoscimento  ufficiale, che ha validita' per anni tre a
far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, riguarda
esclusivamente  le  prove  di  campo  finalizzate alla determinazione
dell'entita'  dei  residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere
le seguenti informazioni sperimentali:
      individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione e dei
metaboliti  in  piante  o  prodotti trattati (di cui all'allegato II,
punto 6.1, del decreto legislativo n. 194/1995);
      valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive
e  dei  suoi  metaboliti  a partire dall'applicazione fino al momento
della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati
(di  cui  all'allegato  II,  punto  6.2,  del  decreto legislativo n.
194/1995);
      definizione  del  bilancio  generale dei residui delle sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3, del decreto legislativo n.
194/1995);
      determinazione  dei residui in o su prodotti trattati, alimenti
per  l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato II, punto 8.1, del
decreto legislativo n. 194/1995);
      valutazione  dei dati sui residui nelle colture successive o di
rotazione   (di   cui   all'allegato  III,  punto  8.5,  del  decreto
legislativo n. 194/1995).
      individuazione   dei   tempi   di   carenza   per  impieghi  di
pre-raccolta  o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del
decreto legislativo n. 194/1995).