MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 settembre 2000 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-ter, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Calzificio  Carabelli,  unita' di Solbiate
Arno. (Decreto n. 28920).
(GU n.265 del 13-11-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236,
di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148;
  Visto  l'art.  4,  comma  34, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
520,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio  1999, n. 270, recante la
"Nuova  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria  delle grandi
imprese  in  stato  di  insolvenza  a  norma dell'art. 1, della legge
30 luglio 1998, n. 274";
  Viste,  in  particolare,  le disposizioni di cui al titolo II ed al
titolo  III  del  sopra richiamato decreto legislativo, concernenti i
procedimenti,  gli  organi  e  gli effetti connessi, rispettivamente,
alla  dichiarazione  dello  stato di insolvenza e all'ammissione alla
procedura    di    amministrazione   straordinaria,   delle   imprese
destinatarie della sopra citata nuova disciplina;
  Vista  la  nota  12 giugno  2000,  della  direzione  generale della
previdenza  e  assistenza  sociale,  con  la  quale  si  e'  ritenuta
l'applicabilita'  del  gia'  richiamato  art.  7, comma 10-ter, della
legge   n.   236/1993,   durante  il  periodo  intercorrente  tra  la
dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza  dell'impresa  e  la  sua
ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
  Vista  la  sentenza  n 538, in data 14 aprile 2000, con la quale il
tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato lo stato di insolvenza della
societa' Calzificio Carabelli S.p.a;
  Visto  il  decreto del medesimo tribunale di Busto Arsizio, in data
16 giugno  2000, con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura
di amministrazione straordinaria per la suddetta societa';
  Visto   il   decreto,   in   data   21 giugno  2000,  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di nomina, ai sensi
dell'art.  38  del  decreto  legislativo n. 270/1999, del commissario
straordinario nella predetta procedura;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 28632 del 25 luglio 2000, con il
quale  e'  stata autorizzata, in favore dei lavoratori dipendenti dal
Calzificio Carabelli, la concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  per  il  periodo dal 14 aprile 2000 (data di
dichiarazione  dello  stato di insolvenza) al 16 giugno 2000 (data di
ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria);
  Vista    la   successiva   istanza   presentata   dal   commissario
straordinario  della  societa'  in  questione,  con  la  quale  viene
richiesta   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale, in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti
ad  orario  ridotto dipendenti dalla stessa societa', per dodici mesi
decorrenti dalla data di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria;
  Visto il parere dell'ufficio del lavoro competente per territorio;
  Ritenuta la necessita' di provvedere alla proroga della concessione
del  predetto  trattamento,  ai  sensi  del  richiamato art. 7, comma
10-ter, della legge n. 236/1993;
                              Decreta:
  E'  autorizzata  la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 10-ter, della
legge  19 luglio  1993,  n.  236, in favore dei lavoratori dipendenti
dalla  societa'  Calzificio  Carabelli  S.p.a.,  con sede in Milano e
unita' in Solbiate Arno (Varese), per un massimo di duecentocinquanta
unita'  lavorative,  per  il  periodo dal 17 giugno 2000 al 15 giugno
2001.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988, citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 settembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi