AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 12 ottobre 2000 

Documentazione   mediante   la   quale   i   soggetti  che  intendono
qualificarsi  dimostrano  l'esistenza dei requisiti d'ordine generale
per  la  qualificazione  (articoli 17, comma 1, e 2, comma 1, lettera
o),  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34). (Determinazione n. 47/2000).
(GU n.252 del 27-10-2000)

          L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

  Premesso che:
    1)   l'art.  17,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  25  gennaio  2000,  n.  34,  prevede che l'Autorita' deve
stabilire   con   quale   documentazione  i  soggetti  che  intendono
qualificarsi  dimostrano  il possesso dei requisiti d'ordine generale
di   cui   al   medesimo   articolo,   comma   1,  richiesti  per  la
qualificazione;
    2)  le SOA (Societa' organismo di attestazione) sono organismi di
diritto  privato  e,  pertanto,  il  legislatore  ha  previsto che la
prestazione  volta  alla  qualificazione delle imprese sia resa dalle
stesse   sulla  base  di  un  titolo  contrattuale  e  sia  espletata
attraverso  accertamenti  e  controlli, svolti anche mediante accesso
diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante;
    3)  nel  contratto  da sottoscriversi tra impresa e SOA si dovra'
fare  espresso  riferimento,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, del
suddetto  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000, al
contenuto    delle    disposizioni    approvate   con   la   presente
determinazione;
    4)  l'impresa  qualificata dovra' comunicare all'osservatorio, ai
sensi  dell'art.  27,  comma  3,  del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000, ogni variazione relativa ai requisiti di
ordine  generale,  previsti  dall'art.  17  del  suddetto decreto del
Presidente   della   Repubblica,   entro   trenta   giorni  dal  loro
verificarsi;
    5) i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni hanno
validita'  di  sei mesi dalla data di rilascio (art. 2, comma 3 della
legge  25 maggio 1997, n. 127), fatti salvi quelli attestanti stati e
fatti  personali  non  soggetti  a  modificazioni che hanno validita'
illimitata;
    6)  le  condanne  previste dall'art. 17, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che incidono sulla
moralita'  professionale sono quelle relative a fatti cui carattere e
contenuto  siano  idonei  a  pregiudicare  negativamente  il rapporto
fiduciario  con  la  stazione  appaltante, in quanto collegabili alla
natura delle obbligazioni proprie dei contratti di appalto;
    7)  l'incidenza  delle  condanne  sull'elemento  fiduciario  deve
essere  apprezzata  traendo  elementi  di  valutazione  dai  concreti
contenuti  della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e da
eventuali recidive.
  Considerato che:
    1) la   nuova  normativa  in  materia  di  semplificazione  delle
certificazioni   amministrative   trova   applicazione   generale  ed
obbligatoria  solo nei confronti e da parte di tutti gli uffici della
pubblica  amministrazione  e  di  soggetti concessionari e gestori di
pubblici  servizi,  di  fatto  assimilati,  per  quanto  concerne  la
normativa sulla semplificazione, alle pubbliche amministrazioni;
    2) nei  rapporti  intercorrenti tra soggetti privati e', inoltre,
ammissibile   l'applicazione   del   meccanismo  della  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' in quanto questo atto puo' essere
usato  nei  rapporti  con  la  pubblica  amministrazione,  in  quelli
giurisdizionali  ed  anche  nei rapporti interprivatistici in materia
civile  e  commerciale  e  si  inquadra  tra  gli  atti di natura non
negoziale a carattere certificativo;
    3) il  certificato  del  casellario giudiziale, necessario per la
dimostrazione   dell'inesistenza  di  precedente  condanna  penale  a
seguito  di  dibattimento  o  di applicazione della pena su richiesta
("patteggiamento")    perreati    che    incidono   sulla   moralita'
professionale,  qualora  rilasciato  su istanza dell'interessato, non
riporta  tutte le condanne penali per le quali il giudice ha disposto
il  beneficio  della  "non menzione", nonche' le condanne patteggiate
che godono di diritto di tale beneficio (art. 689 codice di procedura
penale),   mentre   riporta   tutte   le   condanne,  incluse  quelle
"patteggiate"  (art. 688 codice di procedura penale) se rilasciato su
richiesta diretta delle pubbliche amministrazioni;
    4) il  riferimento nell'art. 17, comma 1, lettera c), del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 34/2000, alle sentenze di cui al
punto  6 delle premesse non preclude l'applicazione dell'art. 178 del
codice  penale  concernente la riabilitazione, nonche' dell'art. 445,
comma  2,  del codice di procedura penale relativo all'estinzione del
reato  nel  caso  di sentenza di applicazione della pena su richiesta
("patteggiamento");
  e che pertanto:
    5) i  singoli  requisiti d'ordine generale elencati dall'art. 17,
comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 34/2000
dovranno  essere  dimostrati  dai soggetti che intendono qualificarsi
presentando  i  certificati  resi dagli uffici competenti al relativo
rilascio e che detengono le notizie da certificare;
    6) laddove  i  requisiti  non  siano  dimostrabili  con  appositi
certificati   occorrera'  presentare  una  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta',  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  20  ottobre  1998,  n.  403,  circa  la inesistenza delle
situazioni previste dallo stesso art. 17, comma 1;
    7) in  ogni  caso  -  a  parte  innovazioni  normative  su quanto
indicato  al  precedente  punto  3)  o  emanazione  di chiarimenti di
competenza   di   amministrazioni  pubbliche  sulla  possibilita'  di
ottenere,  su istanza dell'interessato, certificati con l'indicazione
di  tutte  le condanne - l'Autorita', nello svolgimento della propria
attivita'  di  vigilanza,  potra'  sempre  richiedere  al  competente
ufficio i certificati integrali del casellario giudiziale relativi al
titolare, al legale rappresentante, all'amministratore e al direttore
tecnico di una impresa.
  Visto  il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 8,
comma  3,  della  legge  n.  109/1994,  e successive modificazioni, e
dell'art.  5,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
espresso nella seduta del 4 e 5 ottobre 2000:
                              Dispone:
    a) il  possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 17, comma 1, del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e' dimostrato con
la presentazione dei seguenti documenti:
      1)  certificati  di cittadinanza italiana relativi al titolare,
al legale rappresentante, all'amministratore e al direttore tecnico;
      2)  comunicazione  effettuata,  su  richiesta  del  soggetto da
qualificare ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  3 giu-gno  1998,  n.  252,  dalla prefettura della
provincia  in  cui  risiede  o  ha  sede  il suddetto soggetto oppure
certificato  della  camera  di  commercio,  industria,  agricoltura e
artigianato  con  in  calce  la  dicitura,  ai  sensi dell'art. 9 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 252/1998, "... nulla osta
ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni  ..."  e con l'indicazione della specifica attivita' di
impresa;
      3) certificato della cancelleria fallimentare;
      4)  certificati del casellario giudiziale relativi al titolare,
al legale rappresentante, all'amministratore e al direttore tecnico;
      5)  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio, ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 ottobre 1998, n. 403,
rilasciato     dal     titolare,     dal    legale    rappresentante,
dall'amministratore  e dal direttore tecnico attestante l'inesistenza
di  sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali
il  giudice  ha  disposto  il  beneficio  della  "non  menzione" o di
sentenze  di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444  del  codice  di  procedura  penale  ovvero l'elencazione di tali
sentenze;
      6)  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 ottobre 1998, n. 403,
rilasciata   dal   titolare   o   dal   legale  rappresentante  circa
l'inesistenza  di  irregolarita', definitivamente accertate, rispetto
agli  obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione  italiana  o  del  paese di provenienza, di errore grave
nell'esecuzione  di  lavori  pubblici, nonche' di false dichiarazioni
circa  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per l'ammissione agli
appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione;
    b) i  documenti  dei  soggetti  residenti  in  Stati  dell'Unione
europea  sono  prodotti  secondo  la normativa vigente nei rispettivi
Paesi;
    c) i  documenti  dei  soggetti non residenti in Stati dell'Unione
europea  sono  prodotti secondo la legislazione italiana e, pertanto,
secondo  quanto  previsto  alla  lettera  a),  fatto salvo per quanto
riguarda  il  certificato di cittadinanza che e' sostituito da quello
di  residenza  ed  il  certificato  di  iscrizione  al registro delle
imprese   presso   la  competente  camera  di  commercio,  industria,
agricoltura  ed artigianato che e' sostituito da quello di iscrizione
al registro professionale dello Stato di provenienza.
    Roma, 12 ottobre 2000
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario : Esposito