MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 23 ottobre 2000 

Riconoscimento  di titolo di studio estero al sig. Turea Marian quale
titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di
infermiere.
(GU n.253 del 28-10-2000)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                               statale

  Vista  la  domanda  con la quale il sig. Turea Marian ha chiesto il
riconoscimento   del  titolo  di  "Asistent  Medical"  conseguito  in
Romania,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
comunitari,  delle  professioni  ed  il  riconoscimento  dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 4 ottobre 2000;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di "Asistent Medical" conseguito nel 1992 presso la
Scuola postliceale infermieristica di Galati (Romania) dal sig. Turea
Marian   nato  a  Galati  (Romania)  il  giorno  10 ottobre  1968  e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere.
  2.  Il  sig.  Turea  Marian e' autorizzato ad esercitare in Italia,
come  lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 ottobre 2000
                                         Il dirigente generale: D'Ari