AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 ottobre 2000 

Chiusura   del   procedimento   avviato   ai   sensi  della  delibera
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 24 giugno 1998, n.
61/98  con  riferimento  agli  impianti  di  cui all'art. 3, comma 7,
secondo  e terzo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e gli
impianti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del  decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992.
(Deliberazione n. 188/00).
(GU n.256 del 2-11-2000)

                      L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 12 ottobre 2000;
  Premesso che:
    l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita')  con  delibera  24 giugno  1998,  n.  61/98 (di seguito:
delibera  n.  61/98) ha avviato un procedimento per la formazione del
provvedimento di aggiornamento di cui all'art. 20, comma 1 e all'art.
22, comma 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    l'Autorita',   con   deliberazione   8  giugno  1999,  n.  81/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8
luglio  1999  (di  seguito:  deliberazione  n.  81/99), ha da un lato
aggiornato  i  sopracitati  prezzi  e  contributi,  limitatamente  ai
soggetti  i  cui  livelli  di contribuzione nel settore delle energie
rinnovabili  e  assimilate  non  fossero  sicuramente "congelati" per
effetto   dell'art.   3,   comma  7,  secondo  periodo,  della  legge
14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) (vale a dire
i  soggetti  titolari  di  iniziative  diverse  da  quelle cosiddette
"prescelte"),  dall'altro  lato ha deciso di prolungare l'istruttoria
limitatamente   all'estensione   dell'aggiornamento  alle  cosiddette
"iniziative prescelte";
    in  particolare,  con  riferimento  alle  cosiddette  "iniziative
prescelte"  e  a  motivo  della controversa formulazione dell'art. 3,
comma  7,  secondo  periodo,  della legge n. 481/1995, l'Autorita' ha
preso  atto,  anche  in  ragione  delle  osservazioni  presentate dai
soggetti   interessati  nel  corso  della  consultazione,  che  detta
disposizione  potesse  essere  interpretata  anche  nel  senso  della
"legificazione"   di  disposizioni  del  provvedimento  del  Comitato
interministeriale  dei  prezzi  29 aprile 1992, n. 6 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come
integrato  e  modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  del  4 agosto  1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994 (di
seguito:  provvedimento  CIP  n. 6/92), finalizzata a riconoscere una
particolare tutela ai titolari delle iniziative inserite sino alla VI
delle  graduatorie  di  priorita'  di programmazione degli interventi
realizzativi dell'Enel S.p.a. e degli altri produttori degli impianti
utilizzanti   fonti  rinnovabili  e  assimilate  (le  soprarichiamate
"iniziative   prescelte"),  nonche'  agli  altri  soggetti  a  questi
equiparati;
    il  Consiglio  di  Stato,  investito  della  questione  di cui al
precedente  alinea  ha,  con  parere  della sezione prima, 9 dicembre
1999,  n.  996/99,  interpretato  l'art.  3,  comma 7, della legge n.
481/1995, affermando che in forza di tale disposizione le "iniziative
prescelte"  sono,  per  tutta  la  durata delle relative convenzioni,
"congelate"  nella  struttura  e  nel  regime dei prezzi incentivanti
all'epoca fissati con il provvedimento CIP n. 6/92, e quindi poste al
riparo  dal  generale  potere  di  revisione  tariffaria riconosciuto
all'Autorita'  dal  primo  periodo  dello stesso articolo 3, comma 7,
della legge n. 481/1995;
  Visti:
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    l'art. 1, comma 21, della legge n. 537/1993;
    gli articoli 3, comma 1, e 3, comma 7, della legge n. 481/1995;
    l'art.  5,  comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 373/1994;
    il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  emanato  per
l'attuazione  della  direttiva  96/92/CE  recante norme comuni per il
mercato  interno dell'energia elettrica ed, in particolare, l'art. 3,
commi 4 e 12, e l'art. 15, comma 1;
  Visto  il  provvedimento  CIP n. 6/92, nonche' la relazione tecnica
allegata allo stesso provvedimento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del  commercio e
dell'artigianato   25 settembre   1992,   pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992;
  Viste:
    la  delibera  dell'Autorita'  30  maggio  1997, n. 61/97, recante
disposizioni  in  materia  di  svolgimento  dei  procedimenti  per la
formazione delle decisioni di competenza della medesima Autorita';
    la delibera dell'Autorita' 24 giugno 1998, n. 61/98;
    la   deliberazione   dell'Autorita'   n.  81/99,  che  integra  i
meccanismi  di  aggiornamento prima operanti, attuando una previsione
contenuta  nel  provvedimento  CIP  n.  6/92,  dove e' disposto che i
prezzi ed i contributi siano aggiornati tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica e proroga il termine di chiusura del procedimento avviato
con delibera n. 61/98;
  Considerato che:
    la pronuncia del Consiglio di Stato abbia consentito di acquisire
elementi  conoscitivi  dirimenti in ordine al valore da attribuire al
disposto   dell'art.   3,   comma   7,   legge  n.  481/1995,  quanto
all'estensibilita'   dell'aggiornamento   biennale   alle  cosiddette
"iniziative prescelte";
    non   si   rendono   piu'   necessari  ulteriori  approfondimenti
istruttori  in  ordine  al  significato da attribuire alla richiamata
disposizione  dell'art.  3,  comma 7, secondo periodo, della legge n.
481/1995;
  Ritenuto che, stante l'inquadramento operato dal Consiglio di Stato
nel  sopracitato  parere  nell'ambito  del  quadro normativo vigente,
l'Autorita' non sia legittimata a disporre l'aggiornamento tariffario
nei confronti delle "iniziative prescelte";
  Ritenuto   di   non  poter  estendere,  a  legislazione  invariata,
l'efficacia  della  deliberazione  n. 81/99 agli impianti di cui alle
cosiddette "iniziative prescelte";
                              Delibera:
  Di chiudere il procedimento avviato con delibera dell'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 61/98 il cui termine
di  chiusura  e' stato prorogato con deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  8 giugno 1999, n. 81/99, escludendo
l'estensione  dell'efficacia  della  deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 81/99 agli impianti di
cui  all'art.  3,  comma  7,  secondo e terzo periodo, della legge 14
novembre  1995,  n.  481, e agli impianti di cui all'art. 2, comma 2,
del   decreto   del   Ministro   dell'industria   del   commercio   e
dell'artigianato   25 settembre   1992,   pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992, per i quali
sia stato adempiuto l'onere imposto dal medesimo articolo.
  Di  pubblicare  la  presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana   con   efficacia   dal   giorno  della
pubblicazione.
    Milano, 12 ottobre 2000
                                                 Il presidente: Ranci