PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Accordo  sull'interpretazione  autentica  dell'art.  44, comma 5, del
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro, del 1 settembre 1995 del
comparto sanita'.
(GU n.260 del 7-11-2000)

              L'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

    A   seguito  dell'assenso  del  comitato  di  settore  sul  testo
dell'accordo  relativo  al  contratto  collettivo nazionale di lavoro
sull'interpretazione  autentica  dell'art. 44, comma 5, del contratto
collettivo  nazionale di lavoro 1994/1997 comparto sanita', stipulato
il 1 settembre 1995 nonche' della certificazione positiva della Corte
dei  conti, indata 29 settembre 2000, il giorno 18 ottobre 2000, alle
ore  15,30,  presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'Aran e le organizzazioni sindacali di categoria e le confederazioni
sindacali.
    Al  termine  della  riunione  avvenuta  alle  ore  16,  le  parti
suindicate    hanno    sottoscritto    l'allegato    accordo    sulla
interpretazione   autentica  dell'art.  44,  comma  5  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995 nel testo che segue.

Contratto   collettivo   nazionale   di  lavoro  sull'interpretazione
autentica dell'art. 44, comma 5 del contratto collettivo nazionale di
                      lavoro 1 settembre 1995.

    Premesso  che il tribunale ordinario di Torino Sezione del lavoro
in  relazione  alla  causa iscritta al R.G.L. 9586/1999, nella seduta
del  24 marzo 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia
di  cui  al  giudizio e' necessario risolvere in via pregiudiziale la
questione  concernente  l'interpretazione  dell'art.  44, comma 5 del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  1 settembre 1995 (e non
4 agosto  1995 come citato nell'ordinanza) del comparto sanita' ed in
particolare  "se l'indennita' mensile lorda di L. 50.000 ivi prevista
spetti soltanto agli operatori professionali coordinatori - capo sala
ed   ostetriche,   responsabili  dell'organizzazione  dell'assistenza
infermieristica  ed  alberghiera  dei  servizi di diagnosi e cura che
operano  nei  presidi  ospedalieri,  ovvero se essa spetti anche agli
operatori  professionali di pari posizione funzionale che operano nei
distretti   territoriali   (in   specie  capo  sala  dell'e'quipe  di
assistenza domiciliare integrata".
    Considerato  che  la  dinamica della formazione della controversa
clausola contrattuale va ricostruita nel modo seguente:
      la  disposizione  trae  la sua origine dall'art. 57 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica  n.  270/1987  (pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  2  alla  Gazzetta Ufficiale n. 160/1987),
accordo   valido  per  il  triennio  1985/1987,  il  quale  prevedeva
un'indennita'   mensile   lorda  di  L.  65.000  (di  cui  L.  15.000
pensionabili confluite per effetto del contratto collettivo nazionale
di  lavoro  1 settembre 1995, in altra voce stipendiale motivo per il
quale  l'indennita'  e' ora di L. 50.000) da attribuirsi al personale
del  ruolo sanitario di quarto, sesto e settimo livello (quest'ultimo
ricomprendente  le  caposala e le ostetriche) operanti nei servizi di
diagnosi e cura in turni a copertura delle 24 ore;
      la  definizione  dei servizi di diagnosi e cura si rinviene nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, sull'ordinamento
interno  dei  servizi  ospedalieri all'epoca in vigore e tale sino al
1996;
      il  successivo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
384/1990  non  ha  disapplicato  l'art.  57  sopracitato, il quale ha
continuato  ad  operare con le stesse modalita' e caratteristiche ivi
previste;
      il  contratto  collettivo nazionale di lavoro ha revisionato la
materia   delle  indennita'  del  personale  del  Servizio  sanitario
nazionale  legate  alle particolari condizioni di lavoro, confermando
la  dizione preesistente (servizi di diagnosi e cura ) che va letta -
per  conferma  che  si tratta dei servizi ospedalieri di degenza - in
collegamento  con  la  precisazione  che  l'indennita'  e' erogata in
quanto   gli   operatori   che   ne   beneficiano  sono  responsabili
dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera ad
essi   collegata,  compito  non  di  spettanza  degli  operatori  che
effettuano l'assistenza domiciliare.
    Ritenuto che dalla ricostruzione emerge che le parti - nella loro
autonomia negoziale - hanno deciso di confermare quanto gia' previsto
dai  precedenti  accordi,  recepiti  in  decreto del Presidente della
Repubblica  prima  della  riforma  di  cui  al decreto legislativo n.
29/1993,   limitando   la  corresponsione  dei  soggetti  beneficiari
dell'indennita'   a  quelli  originariamente  previsti  apprezzandone
diversamente  le condizioni di lavoro in ragione delle diverse e piu'
complesse responsabilita' attribuite a parita' di funzioni, nel pieno
rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  49,  comma  3  del decreto
legislativo n. 29/1993;
    Che  il  ricorso e' diretto, invece, ad ottenere l'estensione del
beneficio ad operatori che operano in condizioni di lavoro diverse ed
ulteriori  rispetto  a  quelle  previste  dalla  norma impugnata, che
potranno   essere   valutate   in  presenza  delle  relative  risorse
economiche  nell'ambito  di un prossimo contratto collettivo di parte
economica,  in  relazione  all'effettivo  mutato  quadro dell'assetto
organizzativo  delle  aziende  sanitarie  ed ai modelli di assistenza
erogati;
    Tutto  quanto  sopra  valutato,  le  parti  indicate  in premessa
concordano  l'interpretazione  autentica  dell'art.  44,  comma 5 del
contratto  collettivo  nazionale di lavoro 1 settembre 1995 nel testo
che segue:
                               Art. 1.
                Clausola di interpretazione autentica
    1.  Le  parti  confermano che l'indennita' di L. 50.000, prevista
dall'art.  44,  comma  5 del contratto collettivo nazionale di lavoro
1 settembre  1995, compete esclusivamente alle caposala ed ostetriche
operanti su un solo turno nei servizi ospedalieri di diagnosi e cura,
in    quanto    responsabili    dell'organizzazione   dell'assistenza
infermieristica  ed  alberghiera  dei  servizi  stessi.  Essa  non e'
cumulabile  con  le  indennita'  di  cui  ai commi 3 e 4 dell'art. 44
citato ma solo con quella del comma 6 della stessa norma.