PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Accordo  sull'interpretazione  autentica  dell'art.  16, comma 9, del
contratto  collettivo  nazionale di lavoro 1994/1997, del 1 settembre
1995 del comparto sanita'.
(GU n.260 del 7-11-2000)

              L'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

    A   seguito  dell'assenso  del  comitato  di  settore  sul  testo
dell'accordo  relativo  al  contratto  collettivo nazionale di lavoro
sull'interpretazione  autentica  dell'art. 16, comma 9, del contratto
collettivo  nazionale  di lavoro 1994/1997 comparto sanita' stipulato
il  1 settembre  1995,  nonche'  della  certificazione positiva della
Corte  dei  conti,  in  data  29 settembre 2000, il giorno 18 ottobre
2000, alle ore 16, presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l'incontro
tra:   l'Aran  e  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  e  le
confederazioni sindacali.
    Al  termine  della  riunione  avvenuta  alle  ore 16,30, le parti
suindicate    hanno    sottoscritto    l'allegato    accordo    sulla
interpretazione   autentica  dell'art.  16,  comma  9  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995 nel testo che segue.

Contratto   collettivo   nazionale   di  lavoro  sull'interpretazione
autentica  dell'art. 6, comma 9 del contratto collettivo nazionale di
       lavoro 1994/1997 comparto sanita' del 1 settembre 1995.

    Premesso  che  il  tribunale  ordinario  di Brescia - sezione del
lavoro  in  relazione  alla  causa  iscritta  al  R.G.  n. 1288/1999,
riguardante  la  definizione  della misura dell'indennita' di rischio
radiologico  spettante  ai  tecnici sanitari di radiologia medica con
rapporto  di  lavoro a tempo parziale, nella seduta del 9 maggio 2000
ha  ritenuto  che  per  poter  definire la controversia e' necessario
risolvere    in    via   pregiudiziale   la   questione   concernente
l'interpretazione  dell'art.  16,  comma  9  del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro 1994/1997 comparto sanita' del 1 settembre 1995
(relativo al personale di comparto e non dell'area dirigenziale);
    Considerato  che  l'art.  16,  comma  9  del contratto collettivo
nazionale  di lavoro citato espressamente prevede che "il trattamento
economico  anche  accessorio  del  personale con rapporto di lavoro a
tempo  parziale  e'  proporzionale  alla  prestazione lavorativa, con
riferimento  a  tutte  le competenze fisse e periodiche, ivi compresa
l'indennita'   integrativa   speciale,  spettanti  al  personale  con
rapporto  a tempo pieno appartenente alla stessa posizione funzionale
e profilo professionale, di pari anzianita'";
    Tenuto  conto che le parti ritengono che la clausola contrattuale
sopracitata  comprenda  tutte  le  indennita'  spettanti al personale
senza operare distinzioni tra le varie tipologie;
    Che,  ai  sensi  dell'art.  43,  comma 2 del contratto collettivo
nazionale  di lavoro del 7 aprile 1999 e' prevista la revisione delle
norme  contrattuali da attualizzare tra cui e' compresa la disciplina
e  la nuova denominazione dell'indennita' di rischio radiologico che,
nel  rispetto  della  normativa  europea,  assumera'  sostanzialmente
caratteristiche professionali;
    Tutto  quanto  sopra  valutato,  le  parti  indicate  in premessa
concordano  l'interpretazione  autentica  dell'art.  16,  comma 9 del
contratto  collettivo  nazionale di lavoro 1 settembre 1995 nel testo
che segue:
                               Art. 1.
                Clausola di interpretazione autentica
    1.  L'indennita'  di  rischio  radiologico  e'  ricompresa tra le
indennita'  fisse  e  periodiche  citate  nell'art.  16,  comma 9 del
contratto  collettivo  nazionale di lavoro 1 settembre 1995, che sono
da  corrispondere in misura proporzionale alla prestazione lavorativa
in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.