PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Accordo  sull'interpretazione  autentica  dell'art.  1  del contratto
collettivo   nazionale  di  lavoro  1994/1997  integrativo,  relativo
all'area  dirigenziale  medica  e  veterinaria del Servizio sanitario
nazionale del 5 agosto 1997.
(GU n.260 del 7-11-2000)

              L'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

    A   seguito  dell'assenso  del  comitato  di  settore  sul  testo
dell'accordo  relativo  al  contratto  collettivo nazionale di lavoro
sull'interpretazione  autentica  dell'art. 1 del contratto collettivo
nazionale  di lavoro 1994/1997 integrativo - area dirigenziale medica
e  veterinaria  del  Servizio  sanitario nazionale del 5 agosto 1997,
nonche'  della certificazione positiva della Corte dei conti, in data
29 settembre  2000, il giorno 17 ottobre 2000, alle ore 15,30, presso
la  sede  dell'Aran,  ha  avuto  luogo  l'incontro  tra:  l'Aran e le
organizzazioni sindacali di categoria e le confederazioni sindacali.
    Al  termine  della  riunione,  avvenuta  alle  ore  16,  le parti
suindicate    hanno    sottoscritto    l'allegato    accordo    sulla
interpretazione   autentica  dell'art.  1  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  integrativo  del  5 agosto  1997 nel testo che
segue:

Contratto   collettivo   nazionale   di  lavoro  sull'interpretazione
autentica  dell'art.  1  del contratto collettivo nazionale di lavoro
1994/1997   integrativo   relativo  all'area  dirigenziale  medica  e
   veterinaria del Servizio sanitario nazionale del 5 agosto 1997.

    Premesso che il tribunale ordinario di Torino, sezione del lavoro
in relazione alla causa iscritta ai R.G.L. n. 2683/2000, nella seduta
del  5 giugno 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia
di  cui  al  giudizio e' necessario risolvere in via pregiudiziale la
questione  concernente l'interpretazione del combinato disposto degli
articoli 1  del  contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo
relativo  all'area  dirigenziale  medica  e  veterinaria stipulato il
5 agosto  1997 ed articoli 34 e 36 del contratto collettivo nazionale
di lavorodel 5 dicembre 1996 (e non del 22 luglio l996, come indicato
nell'ordinanza)  al  fine  di  stabilire  "se  la  disciplina dettata
dall'art.   36   in  tema  di  recesso  dell'azienda  o  ente  e,  in
particolare,  le garanzie procedimentali previste dall'art. 36, terzo
comma,  che  prevede l'obbligo dell'amministrazione di contestare per
iscritto l'addebito al dirigente e di sentirlo a sua difesa non prima
che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione
con  facolta'  del  dirigente di farsi assistere da un rappresentante
sindacale  o  da un procuratore di sua fiducia, sia applicabile anche
al  recesso  intimato  dall'amministrazione  per  giusta  causa ad un
dirigente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato";
    Considerato  che  l'art.  1 del contratto collettivo nazionale di
lavoro  del  5 agosto  1997  espressamente prevede al comma 5 che "ai
dirigenti  assunti  a  tempo  determinato  si  applica il trattamento
economico e normativo previsto dal presente contratto per le relative
posizioni  a  tempo  indeterminato, con le seguenti precisazioni" che
vengono puntualmente elencate;
    Considerato  che  tra  gli  istituti  puntualmente  elencati  dal
comma 5, per i quali l'art. 1 citato detta una diversa disciplina per
il  personale  a  tempo determinato, non figurano le procedure per il
recesso  previste  dall'art. 36 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del 5 dicembre 1996;
    Ritenuto  pertanto  che  le  parti  all'atto  della  stipula  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del 5 agosto 1997 hanno
esplicitamente  individuato  gli  istituti  del  rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato  non  applicabili  ai  dirigenti con rapporto di
lavoro  tempo  determinato  e  che  tra  di  essi  non figurano norme
derogatorie   alle  garanzie  procedimentali  previste  dall'art.  36
sicche'   esse   sono   applicabili   anche   al   recesso   intimato
dall'amministrazione  per  giusta  causa  ad un dirigente assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato;
    Tutto  quanto  sopra  valutato,  le  parti  indicate  in premessa
concordano  l'interpretazione  autentica  dell'art.  1  del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  integrativo  del 5 agosto 1997 nel
testo che segue:
                               Art. 1.
                Clausola di interpretazione autentica
    1.   Ai  dirigenti  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato  ai  sensi dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale
di  lavoro  integrativo stipulato il 5 agosto 1997 si applicano tutte
le  clausole previste dagli articoli 34 e 36 (in particolare il comma
3)  del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996,
che regolano il recesso per i dirigenti a tempo indeterminato.