MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 ottobre 2000 

Cancellazione  di  alcune  varieta'  di  specie  agrarie dal relativo
registro nazionale.
(GU n.260 del 7-11-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare  l'art.  24  che prevede
l'istituzione  obbligatoria,  per  ciascuna  specie  di  coltura, dei
registri  di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti  i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi
dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie agricole,
le  cui  denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate
nel dispositivo;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Viste  le richieste dei responsabili della conservazione in purezza
delle  varieta'  indicate  nel  dispositivo,  volte  ad  ottenere  la
cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali;
  Considerato  che  le  varieta'  delle  quali  e'  stata  chiesta la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
    Considerato  che  la commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge  n.  1096/1971,  nella riunione del 4 ottobre 2000, ha espresso
parere  favorevole  alla  cancellazione  dai  relativi registri delle
varieta'  indicate  nel  dispositivo,  come risulta dal verbale della
riunione stessa;
    Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A  norma  dell'art. 17 bis, quarto comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le
sotto  elencate  varieta',  iscritte  nei  registri  nazionali  delle
varieta'  di  specie  di  piante  agrarie  con  i decreti a fianco di
ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:
           ----> vedere tabella a pag. 21 della G.U. <----


    Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo di controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 13 ottobre 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio

     Il  decreto  non e' soggetto al visto di controllo preventivo di
legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.