MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 ottobre 2000 

Variazione  delle  responsabilita'  della conservazione in purezza di
talune  varieta'  di  specie  agrarie  iscritte nel relativo registro
nazionale.
(GU n.260 del 7-11-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare  l'art.  24  che prevede
l'istituzione  obbligatoria,  per  ciascuna  specie  di  coltura, dei
registri  di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri,  ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta'
di  specie  agricole  indicate nel dispositivo, per le quali e' stato
indicato  il  nominativo  del  responsabile  della  conservazione  in
purezza;
  Viste   le   richieste  degli  interessati  volte  ad  ottenere  le
variazioni di dette responsabilita';
    Visti  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
1993,  n.  6/1993,  inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche  e  revisione  delle  discipline in
materia  di  pubblico  impiego,  a  norma  dell'art.  2  della  legge
23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 80, recante:
"Nuove  disposizioni  in  materia  di organizzazione e di rapporti di
lavoro   nelle  amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle
controversie  di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
    Considerato i motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
    Considerato  che  la Commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge  n.  1096/1971,  nella riunione del 4 ottobre 2000, ha espresso
parere   favorevole   alla   variazione   di   responsabilita'  della
conservazione  in  purezza  di  dette varieta' nei relativi registri,
come risulta dal verbale della riunione;
    Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  responsabilita'  della  conservazione  in purezza delle sotto
elencate  varieta',  gia'  assegnata  ad  altra  ditta con precedente
decreto,  e'  attribuita  al  conservatore  in  purezza  a  fianco di
ciascuna indicata:
           ----> vedere tabella a pag. 25 della G.U. <----


    Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo di controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 13 ottobre 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio

     Il  decreto  non e' soggetto al visto di controllo preventivo di
legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.