Variazione delle responsabilita' della conservazione in purezza di talune varieta' di specie agrarie iscritte nel relativo registro nazionale.(GU n.260 del 7-11-2000)
IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede
l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei
registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta'
di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e' stato
indicato il nominativo del responsabile della conservazione in
purezza;
Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le
variazioni di dette responsabilita';
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante:
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Considerato i motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 ottobre 2000, ha espresso
parere favorevole alla variazione di responsabilita' della
conservazione in purezza di dette varieta' nei relativi registri,
come risulta dal verbale della riunione;
Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
Decreta:
Art. 1.
La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto
elencate varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente
decreto, e' attribuita al conservatore in purezza a fianco di
ciascuna indicata:
----> vedere tabella a pag. 25 della G.U. <----
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2000
Il direttore generale: Ambrosio
Il decreto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di
legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.