UNIVERSITA' DI VERONA

DECRETO 29 settembre 2000 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.279 del 29-11-2000)

                             IL RETTORE
  Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge  2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti
didattici universitari;
  Vista  la  tabella  E  relativa  agli ordinamenti degli studi della
facolta'  di  medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico
d'ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;
  Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi
accademici di questo Ateneo;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale in data 7 ottobre 1999;
                              Decreta:
  La  tabella  E  del regolamento didattico d'Ateneo dell'Universita'
degli studi di Verona e' modificata come di seguito specificato:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art. 159 e con lo scorrimento degli articoli successivi, e'
modificato  lo  statuto  della scuola di specializzazione in Genetica
medica.
                        "STATUTO DELLA SCUOLA
               DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA
                              Art. 160.
  La  scuola  di  specializzazione  in  Genetica medica risponde alle
norme  generali  delle  scuole di specializzazione dell'area medica e
dell'area della diagnostica e del laboratorio.
                              Art. 161.
  La  scuola  ha  lo  scopo di formare medici specialisti nel settore
professionale  della  genetica medica e specialisti di laboratorio di
genetica medica.
  A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:
    indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia;
    indirizzo  tecnico - lauree di ammissione: medicina e chirurgia e
scienze biologiche.
                              Art. 162.
  La Scuola rilascia il titolo di specialista in Genetica medica.
                              Art. 163.
  La scuola ha la durata di quattro anni.
                              Art. 164.
  Concorrono   al  funzionamento  della  scuola  le  strutture  della
facolta'  di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei
protocolli   d'intesa  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  502/1992  ed  il  relativo  personale  universitario
appartenente  ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella
A   e  a  quello  dirigente  del  S.S.N.  delle  corrispondenti  aree
funzionali  e  discipline.  La  sede  amministrativa  della Scuola e'
l'Istituto  di  biologia  e  genetica  della  facolta'  di medicina e
chirurgia.
                              Art. 165.
  Il  numero  massimo degli specializzandi che possono essere ammessi
e'  determinato  in  5  per  ciascun  anno  di  corso,  per un totale
complessivo  di  20  specializzandi,  tenuto  conto  delle  capacita'
formative delle strutture di cui all'art. 164.
                                ----
                                                            Tabella A
             AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E
             RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.
                        A - Area Propedeutica
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   apprendere   le   nozioni
fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare
riguardo  alle  patologie  geniche,  cromosomiche  e  multifattoriali
applicabili  alla  genetica  medica.  Deve  inoltre acquisire le basi
teorico-pratiche  della  consulenza  di genetica e del laboratorio di
genetica.
  Settori:
    E05A Biochimica;
    E11X Genetica;
    E13X Biologia applicata;
    F01X Statistica medica;
    F03X Genetica medica;
    F04A Patologia generale;
    F22B Medicina legale.
B - Area tecnico-metodologica
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  le  conoscenze
fondamentali  teoriche  e  le  tecniche dei settori di laboratorio di
genetica  medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico,
immunogenetico   e   le   relative   applicazioni  cliniche  a  scopo
diagnostico e prognostico.
  Settori:
    E13X Biologia applicata;
    F03X Genetica medica;
    F04A Patologia generale.
C - Area genetico-medica
  Obiettivo:  lo  specializzando deve acquisire le conoscenze di base
necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi
dei  modelli  di  trasmissione  per  la diagnosi e la formulazione di
prognosi   di   rischio  individuale  e  riproduttivo.  Deve  inoltre
acquisire  quelle  competenze cliniche indispensabili per un adeguato
approccio al paziente affetto da patologie genetiche.
  Settori:
    F01X Statistica medica;
    F03X Genetica medica;
    F04A Patologia generale;
    F20X Ostetricia e ginecologia;
    F22B Medicina legale.
                                ----
                                                            Tabella B
                       STANDARD COMPLESSIVO DI
                  ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
  La  tesi  di  specializzazione  potra'  essere  svolta su argomento
relativo alle materie del corso di specializzazione.
  Gli  specializzandi,  per  essere  ammessi  all'esame  di  diploma,
debbono   aver   adempiuto   ai   seguenti   obblighi,  in  relazione
all'indirizzo seguito:
1. Indirizzo medico.
  Per  considerare  l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche ed
esperienza   diretta)   e   permettere  l'assunzione  progressiva  di
responsabilita':
    partecipare  all'attivita'  di 50 casi di consulenza genetica con
responsabilita' diretta alla diagnostica;
    espletamento delle consulenze stesse;
    partecipazione all'attivita' e alla interpretazione di 10 analisi
di  citogenetica,  10  analisi di genetica molecolare e 10 analisi di
immunogenetica, discusse con il docente.
  Durante  tutto  il corso di specializzazione devono essere previste
frequenze  in reparti clinici per il completamento della preparazione
genetico-clinica dello specializzando.
2. Indirizzo tecnico.
  Per  considerare  l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche ed
esperienza   diretta)   e   permettere  l'assunzione  progressiva  di
responsabilita':
    esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;
    esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;
    esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;
    refertazione delle analisi stesse.
  Nel   regolamento   didattico   di  Ateneo  verranno  eventualmente
specificate  le  tipologie  delle  diverse metodologie ed il relativo
peso specifico".
    Verona, 29 settembre 2000
                                                   Il rettore: Mosele