UNIVERSITA' DI VERONA

DECRETO 29 settembre 2000 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.280 del 30-11-2000)

                             IL RETTORE
  Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge  2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti
didattici universitari;
  Vista  la  tabella  E  relativa  agli ordinamenti degli studi della
facolta'  di  medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico
d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;
  Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi
accademici di questo Ateneo;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale in data 20 luglio 1999;
                              Decreta:
  La  tabella  E  del regolamento didattico d'Ateneo dell'Universita'
degli studi di Verona e' modificata come di seguito specificato:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art. 222 e con lo scorrimento degli articoli successivi, e'
modificato   lo   statuto   della   scuola   di  specializzazione  in
dermatologia e venereologia.
              Statuto della scuola di specializzazione
                         in medicina interna
                              Art. 223.
  Nell'Universita'  degli  studi  di Verona e' istituita la scuola di
specializzazione in medicina interna, che si articola negli indirizzi
di medicina interna e medicina d'urgenza.
  La   scuola   risponde   alle   norme   generali  delle  scuole  di
specializzazione dell'area medica.
  La  scuola  ha  lo  scopo di formare medici specialisti nel settore
professionale  della medicina interna, comprese la medicina d'urgenza
e le inter-relazioni con la medicina specialistica.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna.
                              Art. 224.
  La  durata  della scuola di specializzazione in medicina interna e'
di cinque anni.
  Lo  sdoppiamento  negli indirizzi di medicina interna e di medicina
d'urgenza  avviene  al  quarto  anno di corso, dopo un primo triennio
comune.  La  sede  amministrativa  della  scuola e' situata presso il
dipartimento del direttore della scuola.
  L'ordinamento  di  ciascun  anno  di corso prevede di norma 200 ore
complessive    di    didattica    (formale,   seminariale,   meetings
multidisciplinari,   ecc.)  ed  attivita'  di  tirocinio  guidate  da
effettuare   frequentando   le   strutture   sanitarie  delle  scuole
universitarie  e quelle ospedaliere convenzionate, fino a raggiungere
l'orario  annuo  complessivo previsto per il personale medico a tempo
pieno  operante  nel  S.S.N. Tale ordinamento della scuola disciplina
gli specifici standard formativi.
  Concorrono  al funzionamento della scuola la facolta' di medicina e
chirurgia     dell'Universita'     di     Verona     con    i    suoi
istituti/dipartimenti,  nonche'  le  strutture ospedaliere del S.S.N.
individuata  nei  protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge  n.  502/1992,  e  il  relativo personale universitario
appartenente  ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella
A  e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali
e discipline.
  Le  strutture ospedaliere convenzionate devono rispondere, nel loro
insieme,  a  tutti  i  requisiti  di  idoneita' di cui all'art. 7 del
decreto-legge n. 257/1991.
  Rispondono   automaticamente  a  tali  requisiti  gli  istituti  di
ricovero  e cura a carattere scientifico operanti in settori coerenti
con   quello   proprio   della  scuola.  Le  predette  strutture  non
universitarie  sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo
stesso art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992.
  La  formazione  avviene  nelle  strutture universitarie e in quelle
ospedaliere  convenzionate,  intese come strutture assistenziali tali
da  garantire  oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo
addestramento  professionale  pratico,  compreso  il tirocinio, nella
misura  stabilita  dalla  normativa  comunitaria (legge n. 428/1990 e
decreto-legge n. 257/1991).
  Fatti  salvi  i  criteri  generali  per  la  regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti, e in base alle risorse umane e
finanziarie  e  alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola
di  medicina  interna  dell'Universita'  di  Verona  e'  in  grado di
accettare  un  numero  massimo  di quindici iscritti per ogni anno di
corso per un totale di settantacinque specializzandi.
  Il   numero   effettivo   degli   iscritti   e'  determinato  dalla
programmazione  nazionale,  stabilita  di  concerto  tra il Ministero
della sanita' e quello dell'Universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, ed alla successiva ripartizione dei posti tra le singole
scuole.
  Il   numero   degli   iscritti  alla  scuola  di  medicina  interna
dell'Universita' di Verona non puo superare quello totale determinato
nel presente statuto.
  Sono  ammessi  al concorso di ammissione alla scuola i laureati del
corso  di  laurea  in  medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al
concorso  coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito
presso   le  universita'  straniere  e  ritenuto  equipollente  dalle
competenti autorita' accademiche italiane.
  I   laureati   in  medicina  e  chirurgia  utilmente  collocati  in
graduatoria  di  merito per l'accesso alla scuola di medicina interna
possono  essere  iscritti  alla  scuola  stessa purche' conseguano il
titolo  di  abilitazione  all'esercizio  professionale entro la prima
sessione  utile successiva all'inizio del corso. Durante tale periodo
acquisiscono   conoscenze   teoriche  e  le  prime  nozioni  pratiche
nell'ambito   di   una   progressiva  assunzione  di  responsabilita'
professionale.
                              Art. 225.
  Il  consiglio  della  scuola,  al fine di garantire lo scopo di cui
all'art.  223  e  gli  obiettivi  previsti  nel  presente  articolo e
specificati  nelle  tabelle  A  e B relative agli standards formativi
specifici per la specializzazione in medicina interna, determina, nel
rispetto dei diritti dei malati:
    a) la   tipologia   delle  opportune  attivita'  didattiche,  ivi
comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
    b) la   suddivisione   dei   periodi   temporali   dell'attivita'
didattica,  teorica  e seminariale, di quella di tirocinio e le forme
di tutorato.
  Il  piano  di  studi  e' determinato dal consiglio della scuola nel
rispetto  degli  obiettivi  generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi settori
scientifico-disciplinari, riportati nella tabella A.
  L'organizzazione   del  processo  di  addestramento,  ivi  compresa
l'attivita'  svolta  in  prima  persona, minima indispensabile per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
per la specializzazione in medicina interna nella tabella B.
  Il   piano   dettagliato   delle  attivita'  formative  di  cui  ai
pretendenti  commi  e'  deliberato  dal consiglio della scuola e reso
pubblico nel manifesto annuale degli studi.
                              Art. 226.
  All'inizio  di  ciascun  anno  di  corso  il consiglio della scuola
programma   le  attivita'  comuni  per  gli  specilizzandi  e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
  Per  tutta  la  durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel  loro  percorso  formativo  da  tutori  designati annualmente dal
consiglio della scuola.
  Il  tirocinio  e'  svolto nelle strutture universitarie e in quelle
ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio
e  l'esito  positivo dei medesimo sono attestati dai docenti ai quali
sia  stata  affidata  la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  Il  consiglio  della  scuola  puo'  autorizzare, su richiesta dello
specializzando,  la  frequenza  in  strutture accreditate e/o esterne
alla  scuola,  di  adeguato  livello  scientifico  e  coerenti con le
finalita'  della  scuola  stessa,  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un anno. A conclusione di ciascun periodo di frequenza
il  consiglio  della  scuola, dopo verifica di idonea documentazione,
riconosce l'equipollenza dell'attivita' svolta.
                              Art. 227.
  L'esame  finale  consta nella presentazione di un elaborato scritto
su una tematica coerente con i fini della specializzazione, assegnata
allo   specializzando  almeno  un  anno  prima  dell'esame  stesso  e
realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
  La   commissione  d'esame  per  il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione  e'  nominata  dal  rettore  dell'Ateneo, secondo la
vigente normativa.
  Lo   specializzando,   per   essere  all'esame  finale,  deve  aver
frequentato  in  misura  corrispondente  al  monte ore previsto, aver
superato  gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima
persona,  con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti
medici   specialistici  certificati  secondo  lo  standard  nazionale
specifico riportato nella tabella B.
                              Art. 228.
  L'Universita',   su   proposta   del   consiglio  della  scuola  di
specializzazione  in  medicina interna e del consiglio della facolta'
di medicina e chirurgia, quando trattasi di piu' scuole per la stessa
convenzione,  puo' stabilire protocolli d'intesa ai sensi del comma 2
dell'art. 6 del decreto-legge n. 502/1992, per i fini di cui all'art.
16 del medesimo decreto-legge.
  L'Universita',   su  proposta  del  consiglio  della  scuola,  puo'
altresi'  stabilire  convenzioni  con  enti  pubblici  o  privati con
finalita'   di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della scuola.
                              Art. 229.
  Le  tabelle  A  e B, che definiscono gli standards nazionali per la
scuola  di  specializzazione  in  medicina  interna  (sugli obiettivi
formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e
sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame
finale),  sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, con le procedure di cui
all'art.  9  della  legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a
tutti gli indirizzi previsti.
  La tabella relativa ai requisisti minimi necessari per le strutture
convenzionabili  e'  decretata  ed aggiornata con le procedure di cui
all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991.
                                                            Tabella A
              AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
             E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
                             Area comune
Area della fisiopatologia clinica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve  apprendere  le  conoscenze
fondamentali  dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle
malattie umane.
  Settori: F04A patologia generale, F07A medicina interna.
Area della metodologia clinica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  le  conoscenze
approfondite  di  epidemiologia,  di metodologia clinica e semeiotica
clinica,   funzionale   e   strumentale,   nonche'   di  medicina  di
laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.
  Settori:  F01X  statistica  medica,  F04B  medicina  interna,  F18X
diagnostica per immagini e radioterapia.
Area della clinica e della terapia.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  la  conoscenza
approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti
clinici  e  le indagini piu' appropriate per riconoscere i differenti
quadri  clinici  al  fine  di impiegare razionalmente le terapie piu'
efficaci,  deve  saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo
del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.
  Settori: F07A medicina interna.
                    Indirizzo di medicina interna
Area della medicina clinica e delle specialita' internistiche.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  acquisire  sia  le conoscenze
teoriche  che quelle strumentali di interesse internistico al fine di
raggiungere  una  piena  autonomia  professionale nella pratica della
medicina clinica.
  Settori:  F07A  medicina  interna,  F07B-C-D-E-F-G-H-I- specialita'
mediche, F04C oncologia medica.
Area della terapia avanzata.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  acquisire la piena conoscenza
teorica  e  applicativa  delle  terapie  dietetiche, farmacologiche e
strumentali   necessarie  ai  pazienti  con  stati  di  malattie  che
coinvolgono l'organismo nella sua globalita', ivi comprese le terapie
da applicare nel paziente critico.
  Settori: F07X farmacologia, F07A medicina interna.
Area della clinica specialistica.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite
di  medicina  clinica  specialistica,  in  particolare  riguardo alle
correlazioni con la medicina interna.
  Settori:  F07A medicina interna, F11A psichiatria, F11B neurologia,
F12A neuroradiologia, F17X malattie cutanee e veneree.
                   Indirizzo di medicina d'urgenza
Area di medicina d'urgenza.
  Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le
cause delle patologie proprie del paziente in situazioni d'urgenza ed
emergenza,  comprese  quelle di tipo tossico e traumatico, e di poter
attuare i relativi interventi.
  Settori:  E07A  farmacologia,  F07A medicina interna, F07C malattie
dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F08A chirurgia
generale.
Area delle urgenze.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve essere in grado di riconoscere
situazioni  d'emergenza  traumatica  e di eseguire i primi interventi
rianimatori.
  Settori:    F07A    medicina   interna,   F11B   neurologia,   F12A
neuroradiologia,    F15A    otorinolaringoiatria,    F16A    malattie
dell'apparato locomotore, F21X anestesiologia.
                                                            Tabella B
      STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
  Lo  specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma,
deve   aver   eseguito   personalmente   i  seguenti  atti  medici  e
procedimenti specialistici:
Medicina clinica.
    avere  steso personalmente e firmato almeno 120 cartelle cliniche
di  degenti,  comprensive,  ove  necessario,  degli  esami di liquidi
biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio di sangue
periferico,  colorazione di Gram, liquido ascitico, liquido pleurico,
escreato, feci, ecc.);
    avere   steso   personalmente   e  firmato  almeno  100  cartelle
ambulatoriali;
    avere  eseguito  e  firmato  almeno  50  consulenze internistiche
presso reparti esterni, specialistici o territoriali;
    avere   firmato   almeno   100  ECG,  avere  eseguito  almeno  50
emogasanalisi   con   prelievo   di  sangue  arterioso  personalmente
eseguito;
    avere   eseguito   personalmente,  refertandone  l'esecuzione  in
cartella,  almeno  100  manovre  invasive, comprendenti, tra l'altro,
l'inserimento  di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre
cavita',  incisioni  di  ascessi,  manovre di ventilazione assistita,
rianimazione cardiaca.
Diagnostica per immagini.
    avere  controfirmato  la  risposta di almeno 50 esami ecografici,
eseguiti direttamente;
    avere discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clinici.
Inoltre, per l'indirizzo di medicina interna.
    avere  eseguito  almeno altri 50 casi di degenti dei quali almeno
30 specialistici;
    avere eseguito almeno 50 casi in day-hospital.
Indirizzo di medicina d'urgenza.
    avere compiuto almeno 150 turni di guardia in medicina d'urgenza,
dei  quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al pronto
soccorso,  ed  avere  compiuto una rotazione di almeno 6 settimane in
terapia  intensiva  medica  e  di  4  settimane  in terapia intensiva
chirurgica o in rianimazione;
    avere  eseguito  personalmente,  con  firma  in  cartella  che ne
attesti la capacita' di esecuzione, le seguenti manovre:
      disostruzione   delle   vie   aeree:   manovra  di  Heimlich  e
disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale;
      laringoscopia;
      intubazione oro-naso-tracheale di necessita';
      somministrazione endotracheale di farmaci;
      accesso    chirurgico    di    emergenza    alle   vie   aeree:
cricotiroidotomia;
      defibrillazione cardiaca;
      massaggio cardiaco esterno;
      massaggio del seno carotideo;
      ossigenoterapia: metodi di somministrazione;
      assistenza  ventilatoria:  ventilazione  meccanica manuale, con
ventilatori pressometrici e volumetrici;
      posizionamento di catetere venoso centrale;
      toracentesi;
      cateterismo vescicale;
      sondaggio  gastrico  e intestinale, compreso posizionamento nel
paziente comatoso;
      lavaggio gastrico e intestinale;
      posizionamento sonda Blakemore;
      paracentesi esplorativa ed evacuativa;
      anestesia locoregionale;
      disinfezione ferite e sutura ferite superficiali;
      prelievo di sangue arterioso;
      tamponamento emorragie; applicazione di lacci;
      puntura lombare;
      tamponamento nasale;
      otoscopia;
      metodi di immobilizzazione paziente violento;
      immobilizzazione   per  fratture  ossee  e  profilassi  lesioni
midollari.
  Infine,  lo  specializzando  deve aver partecipato alla conduzione,
secondo   le   norme   di   buona  pratica  clinica,  di  almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   di  Ateneo  verranno  eventualmente
specificate  le  tipologie  dei diversi interventi e il relativo peso
specifico.
    Verona, 29 settembre 2000
                                                   Il rettore: Mosele