ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

COMUNICATO

Modificazioni  allo  statuto  della  Augusta assicurazioni S.p.a., in
Torino
(GU n.280 del 30-11-2000)

    Con provvedimento n. 01736 del 20 novembre 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  175,  il nuovo testo dello statuto sociale della
Augusta  assicurazioni  S.p.a.,  con  le modifiche deliberate in data
20 aprile  2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative
ai   seguenti   articoli:   art.   7  (riformulazione  dell'articolo:
"L'assemblea  e' convocata dal consiglio di amministrazione presso la
sede  sociale  o  altrove  in  Italia...  (in  luogo della precedente
previsione  statutaria: "L'assemblea degli azionisti ... e' convocata
dal  consiglio di amministrazione ... anche fuori dalla sede sociale,
purche'   in   Italia).   Riformulazione   dell'articolo   con  nuova
disciplina:  "L'assemblea e' inoltre convocata - sia in via ordinaria
sia  in  via  straordinaria  - ogni qualvolta il consiglio lo ritenga
opportuno  e nei casi previsti dalla legge" in luogo della precedente
previsione  statutaria:  "L'assemblea  degli azionisti, sia ordinaria
sia straordinaria, e' convocata ... nei casi, modi e termini di legge
.  .").  Nuova  disciplina  in materia di: a) termini di convocazione
dell'assemblea  ordinaria  (ai  fini dell'approvazione del bilancio):
almeno  una  volta  all'anno  entro il 30 aprile, con possibilita' di
prorogare   tale  termine  sino  al  30 giugno,  qualora  particolari
esigenze  lo richiedano ovvero qualora l'attivita' riassicurativa sia
esercitata   in   misura   rilevante;   b)   soggetti  preposti  alla
convocazione  dell'assemblea: possibilita' per il collegio sindacale,
o   almeno   due   suoi  membri,  di  convocare  l'assemblea,  previa
comunicazione  al  Presidente;  art. 12 (Riformulazione dell'articolo
con  nuova  disciplina  in  materia  di:  a)  soggetti  preposti alla
convocazione  del  consiglio:  "Il  consiglio  di  amministrazione si
riunisce ... su convocazione del presidente, quando questi lo ritenga
opportuno  o  su  richiesta  di  almeno  due  amministratori o di due
sindaci effettivi. In caso di assenza del presidente, il consiglio e'
convocato  dal  vice  presidente  o  dall'amministratore delegato, se
nominati.";
      in  luogo della precedente previsione statutaria: "Il consiglio
di  amministrazione  si raduna ogni qualvolta il presidente, o chi lo
sostituisce, lo ritenga opportuno, oppure su domanda di piu' di due o
piu'  amministratori.");  b)  soggetti  preposti  alla presidenza del
consiglio:  "Le  adunanze  sono  presiedute  dal  presidente;  in sua
assenza,  dal vice presidente oppure dall'amministratore delegato, se
nominati; in loro assenza, dall'amministratore piu' anziano di nomina
e  a  parita',  da  quello  piu'  anziano  di  eta'." (in luogo della
precedente  previsione  statutaria: "Le sedute del consiglio ... sona
presiedute  dal  presidente del consiglio di amministrazione; in caso
di  sua  assenza,  dal  vice  presidente  oppure  dall'amministratore
delegato, se nominati; in mancanza, la presidenza e' assunta da altro
amministratore  designato  dal consiglio."); c) luogo di convocazione
del consiglio: "Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la
sede  sociale  o  altrove,  purche'  in  Europa ..." - in luogo della
precedente  previsione  statutaria:  "Le sedute del consiglio possono
essere  tenute  anche  fuori  dalla  sede  sociale, purche' in Italia
...");  fuori  dalla  sede  sociale,  purche'  in  Italia  ...");  d)
modalita' di convocazione del consiglio anche in casi di urgenza: "La
convocazione   del   consiglio   avviene  con  comunicazione  scritta
trasmessa   almeno   quattro  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'adunanza  salvo  i  casi  di  urgenza  in  cui sara' sufficiente il
preavviso  di  un  giorno."  -  in  luogo della precedente previsione
statutaria:  "La  convocazione  ha luogo mediante invito trasmesso al
domicilio  di  ciascun  amministratore e sindaco almeno cinque giorni
prima  di  quello  fissato  per l'adunanza, per lettera o telegramma,
salvo  casi  di urgenza, in cui bastera' il preavviso di un giorno.).
Nuova   disciplina   in   materia   di:  a)  soggetti  preposti  alla
convocazione del consiglio: possibilita' per il collegio sindacale, o
almeno due suoi membri, di convocare il consiglio di amministrazione,
previa  comunicazione  al  presidente;  b)  modalita' di tenuta delle
adunanze  del  consiglio;  possibilita'  di tenuta delle adunanze del
consiglio   di   amministrazione   anche   per  video-teleconferenza:
condizioni   ed   effetti;  art.  14  (Introduzione  dell'obbligo  di
informativa  al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui
siano stati delegati poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni
di maggior  rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate
dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle
operazioni  in  potenziale conflitto di interesse: modalita'; art. 15
(riformulazione   dell'articolo:  "Il  presidente  del  consiglio  di
amministrazione   nonche',   se   nominati,   il  vice  presidente  e
l'amministratore  delegato  hanno  in via disgiunta la rappresentanza
legale  della  societa'  in giudizio oltreche' per l'esecuzione delle
deliberazioni  del  consiglio  di amministrazione e nell'ambito e per
l'esercizio  dei poteri loro conferiti dall'assemblea o dal consiglio
stesso." - in luogo della precedente previsione statutaria in tema di
rappresentanza  legale  della societa'); art. 17 (nuova disciplina in
materia   di:  a)  nomina  del  Presidente  del  collegio  sindacale:
modalita' e criteri; b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri
del collegio sindacale).