MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 ottobre 2000 

Proroga   della   concessione   del   trattamento   straordinario  di
integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Molini di Stabia,
unita'  di  Castellammare  di  Stabia e uffici di Napoli. (Decreto n.
28982).
(GU n.282 del 2-12-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Vista  la  sentenza  n.  95  del  9  febbraio  2000 pronunciata dal
tribunale  di  Napoli  che  ha  dichiarato il fallimento della S.r.l.
Molini di Stabia;
  Visto il decreto ministeriale datato 18 aprile 2000 con il quale e'
stato  concesso,  a  decorrere  dal  10 febbraio 2000, il trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla
predetta societa';
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa' con la quale viene richiesta la proroga della corresponsione
del  trattamento  di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 della legge n.
223/1991;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta la necessita' di prorogare il trattamento di cui trattasi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Molini di Stabia,
sede  in  Napoli,  unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un
massimo  di  44  unita'  lavorative,  uffici  in  via Gianturco, 15 -
Napoli,  per  un  massimo  di  3 unita'  lavorative  e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 10 agosto 2000 al 9 febbraio 2001.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi