ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

COMUNICATO

Modificazioni  dello statuto de La Nationale assicurazioni S.p.a., in
Roma
(GU n.281 del 1-12-2000)

    Con provvedimento n. 01741 del 23 novembre 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  175,  il nuovo testo dello statuto sociale de La
Nationale  assicurazioni  S.p.a.  con le modifiche deliberate in data
26 giugno  2000  e 26 luglio 2000 dalle assemblee straordinarie degli
azionisti relative ai seguenti articoli:
      art.  23  (in  relazione alla validita' delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione introduzione dell'espressione "... fatto
salvo  quanto  previsto  dall'ultimo  comma  dell'art. 27."); art. 26
(introduzione  della  possibilita', per il collegio sindacale o anche
due   suoi   membri,   di  convocare  il  comitato  esecutivo  previa
comunicazione  al  presidente del consiglio di amministrazione); art.
27  (introduzione  dell'obbligo di informativa al collegio sindacale,
da  parte  degli  amministratori  cui siano state conferite cariche o
poteri,  sull'attivita'  svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate dalla societa' o
dalle  societa'  controllate  e,  in particolare, sulle operazioni in
potenziale  conflitto di interesse: modalita'. Introduzione, ex novo,
di  una  casistica che individua le materie riservate alla competenza
esclusiva  del consiglio di amministrazione e pertanto non delegabili
agli  amministratori  delegati  o al comitato esecutivo. In relazione
all'individuazione   delle  materie  di  cui  sopra  (riservate  alla
competenza  esclusiva del consiglio di amministrazione), introduzione
del  criterio  della  "maggioranza  dei  voti degli amministratori in
carica"   in   merito   all'adozione  delle  relative  deliberazioni.
Introduzione,  ex  novo,  di  una  classificazione  che  individua le
ulteriori materie che, al pari di quelle di cui sopra, richiedono per
le  relative  deliberazioni  il  criterio della "maggioranza dei voti
degli   amministratori   in   carica");   art.   31   (riformulazione
dell'articolo  con  nuova  disciplina  in materia di: a) compenso dei
sindaci: "L'assemblea elegge il collegio sindacale ... e ne determina
il  compenso."  (in  luogo  della  precedente  previsione statutaria:
"L'assemblea  ...  determina  la  retribuzione  spettante  ai sindaci
effettivi.";  b) durata in carica dei sindaci: "Essi durano in carica
tre  anni e sono rieleggibili.", in luogo della precedente previsione
statutaria: "L'assemblea elegge il collegio sindacale ... che per ...
la  durata  in  carica, e' regolato dalle disposizioni di legge.". In
relazione   alla   nomina  e  composizione  del  collegio  sindacale,
soppressione  del  periodo:  "... che per la sua composizione, le sue
funzioni  ...,  e'  regolato  dalle  disposizioni  di legge."). Nuova
disciplina  in  materia  di:  a)  criteri  di  scelta  dei membri del
collegio  sindacale:  iscrizione  all'albo  dei revisori contabili o,
comunque,  a  norma  dei  regolamenti emanati in materia ex art. 148,
comma  4,  del  decreto  legislativo  n. 58/1998, e norme collegate e
successive    modificazioni;   b)   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita'  dei  membri  del  collegio  sindacale; c) limiti al
cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale.