REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2000 

Stralcio  di  aree  ubicate  nei comuni di Marone e Zone, dall'ambito
territoriale  n.  17,  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per allacciamento 5^ presa
A.S.M.  di Brescia in Comune di Zone DN200-75BAR da parte della Snam.
S.p.a. Gruppo Realizzazioni di Dalmine. (Deliberazione n. VII/1620).
(GU n.3 del 4-1-2001 - Suppl. Straordinario)

                         LA GIUNTA REGIONALE

   VISTO  il Decreto Legislativo 29 ottobre n. 490 "Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";
   VISTO  l'art.  82  del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono
state   delegate   alle  Regioni  a  statuto  ordinario  le  funzioni
amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
   VISTO l'art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
   VISTO  l'art.  3  della  l.r.  27  maggio  1985, n. 57, cosi' come
modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
   VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n. IV/3859 del 10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n
431";
   CONSIDERATO  che,  attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859
del  10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree,  assoggettate  a  vincolo  paesaggistico, in base a specifico e
motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497
ovvero  "ope  legis"  in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo
comma,   legge  8  agosto  1985,  n.  431,  nelle  quali  aree  trova
applicazione  il  vincolo  di  inedificabilita'  ed immodificabilita'
dello  stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
   VISTA  la  deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26
aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse
ambientale  individuate  dalla  Regione  a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
   VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale n. 22971 del 27
maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenza di estendere i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione  della  Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
   RILEVATO  che  la  Giunta regionale con deliberazione n. VII/43749
del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano
territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale  27  maggio  1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
   RILEVATO  che,  in  base  alla  citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo
temporaneo  di  immodificabilita'  di  cui all'art. 1 ter della legge
431/85  opera  sino  all'entrata  in  vigore  del  Piano Territoriale
Paesistico  Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;
   CONSIDERATO,  comunque,  che  l'approvazione da parte della Giunta
Regionale  del  P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art.  1  ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare
la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo
stralcio,  come  indicato  nella  D.G.R.L.  31898/88, costituisce una
sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;
   ATTESO,   dunque,   che   la  Giunta  regionale,  in  presenza  di
un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare
rilevanza  pubblica,  ovvero economico-sociale, in aree per le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza   assoluta  di  immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale
paesistico;
   PRESO  ATTO  che il dirigente dell'Unita' Organizzativa proponente
riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 20.6.2000 e' pervenuta l'istanza dei Comuni di Marone e
  Zone  BS  di  richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1
  ter legge 431/85 da parte della SNAM S.p.A. Gruppo Realizzazioni di
  Dalmine  per  allacciamento 5^ presa A.S.M. di Brescia in Comune di
  Zone DN200 - 75bar;
- che   dalle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
  competente,   cosi'   come   risulta   dalla  relazione  agli  atti
  dell'Unita'  Organizzativa,  si  evince che non sussistono esigenze
  assolute  di  immodificabilita'  tali da giustificare la permanenza
  del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
   PRESO  ATTO  inoltre  che  il  dirigente dell'Unita' Organizzativa
proponente  ritiene che vada riconosciuta la necessita' di realizzare
l'opera   di   cui   trattasi,  in  considerazione  dell'esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prenderli in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assogettata;
   RITENUTO   che  ai  fini  di  un  miglior  inserimento  ambientale
dell'opera  nel  contesto  vincolato  dovranno  essere  rispettate le
seguenti prescrizioni:
- durante   l'esecuzione  delle  opere  siano  adottate  le  migliori
  tecniche  al  fine  di  preservare  l'esistente  pavimentazione  in
  acciottolato, l'eventuale rimozione della stessa comportera' la sua
  rimessa  in  pristino adottando le stesse tecniche costruttive ed i
  medesimi materiali preesistenti;

                              DELIBERA:

1) di  stralciare,  per  le  motivazioni  di cui in premessa, le aree
   ubicate  nei  Comuni  di  Marone  BS fg. n.7, mapp. n. 1348, 1279,
   3479,  949, 1565, 1277, 1276, 1278, 1600, 1601, Zone BS fg. n. 15,
   mapp. n. 3008, 2021, 1852, 2021, 2900, 2899, 1852, 1715, 2540, fg.
   n.  21,  mapp.  n. 1852, 3009, 3011, 3010, 2058, 1713, 2020, 1722,
   1715,  2540,  fg.  n.  22,  mapp. n. 1730, 1726, 1725, 1714, 1727,
   2542,  2024, 1787, 1740, 1737, 1734, 1742, 2075, 1738, 1852, 1715,
   2540, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere
   in   oggetto   dall'ambito  territoriale  n.  17  individuato  con
   deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,
   per  allacciamento  5^  presa  A.S.M. di Brescia in Comune di Zone
   DN200  -  75bar da parte della SNAM S.p.A. Gruppo Realizzazioni di
   Dalmine;
2) di   ridefinire,   in   conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
   precedente  punto  n.  1), l'ambito territoriale n. 17 individuato
   con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di  pubblicare  la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale
   della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
   giugno  1940,  n.  1357  e  sul Bollettino Ufficiale della Regione
   Lombardia,  come  previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27
   maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12
   settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 ottobre 2000

                                  Il segretario: SALA