REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2000 

Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di  Livigno, dall'ambito
territoriale   n.   2  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un
garage  interrato  in  localita'  Trepalle da parte del sig. Rodigari
Gianfranco. (Deliberazione n. VII/1952).
(GU n.300 del 27-12-2000)

                            IL SEGRETARIO
                       della giunta regionale

  Visto  il  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
24 luglio  1977,  n.  616, con cui sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  l'art.  3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi'
come  modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
  Vista   la   deliberazione  di  giunta  regionale  n.  IV/3859  del
10 dicembre  1985  avente  per  oggetto "Individuazione delle aree di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Considerato  che,  attraverso  la suddetta deliberazione n. IV/3859
del  10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art.  1-bis  della  legge  8 agosto  1985,  n. 431, entro i quali
ricadono  le  aree,  assoggettate  a vincolo paesaggistico, in base a
specifico  e  motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno
1939, n. 1497 ovvero ope legis in forza degli elenchi di cui all'art.
1,  primo  comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova
applicazione  il  vincolo  di  inedificabilita'  ed immodificabilita'
dello  stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. IV/31898 del
26 aprile  1988,  avente  per  oggetto  "Criteri  e  procedure per il
rilascio  dell'autorizzazione  ex  art.  7,  legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse  ambientale  individuate  dalla regione a norma della legge
8 agosto  1985,  n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  22971  del
27 maggio  1992,  con  la  quale si ravvisa l'esigenza di estendere i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della  legge  29 giugno  1939,  n.  1497,  fissati con la sopracitata
deliberazione  della  giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Rilevato  che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del
18 luglio  1999,  ha  approvato  definitivamente il progetto di piano
territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale  27 maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
  Rilevato  che,  in  base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo
temporaneo  di immodificabilita' di cui all'art. 1-ter della legge n.
431/1985  opera  sino  all'entrata  in  vigore del piano territoriale
paesistico  regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;
  Considerato,  comunque,  che  l'approvazione  da parte della giunta
regionale  del  P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art.  1-ter  della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario
verificare  la  compatibilita' dello stralcio con il piano approvato,
in  quanto  lo  stralcio,  come  indicato  nella  D.G.R.L.  31898/88,
costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;
  Atteso,   dunque,   che   la   giunta  regionale,  in  presenza  di
un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare
rilevanza  pubblica,  ovvero economico-sociale, in aree per le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza   assoluta  di  immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale
paesistico;
  Preso  atto  che  il dirigente dell'unita' organizzativa proponente
riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:
    che  in  data 28 settembre 2000 e' pervenuta l'istanza del comune
di  Livigno  di  richiesta  di stralcio delle aree ai sensi dell'art.
1-ter  legge n. 431/1985 da parte del sig. Rodigari Gianfranco per la
realizzazione di un garage interrato;
    che  dalle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal funzionario
competente,  cosi' come risulta dalla relazione agli atti dell'unita'
organizzativa,  si  evince  che  non  sussistono esigenze assolute di
immodificabilita'  tali  da giustificare la permanenza del vincolo di
cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso  atto  inoltre  che  il  dirigente  dell'unita' organizzativa
proponente  ritiene che vada riconosciuta la necessita' di realizzare
l'opera   di   cui   trattasi,  in  considerazione  dell'esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prenderli in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assogettata;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai  sensi  dell'art.  17,  comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio
1997;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1)  di  stralciare,  per  le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata  nel  comune  di  Livigno,  fg. 44, mapp. n. 705, per la sola
parte   interessata   alla   realizzazione  delle  opere  in  oggetto
dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un
garage interrato parte del sig. Rodigari Gianfranco;
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la
predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art. 12 del regolamento
3 giugno  1940,  n.  1357  e  nel  bollettino ufficiale della regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art. 1, primo comma, legge regionale
27 maggio  1985,  n.  57, cosi' come modificato dalla legge regionale
12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 6 novembre 2000
                                                  Il segretario: Sala