MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2000 

Modalita'  di riversamento all'erario dell'acconto I.V.A. di dicembre
2000, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
(GU n.293 del 16-12-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto  l'art.  19,  commi  1  e 6, del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  e  l'art.  1,  comma  1,  del decreto legislativo 22
febbraio  1999,  n. 37, ai sensi dei quali il versamento dell'imposta
sul  valore  aggiunto  e'  effettuato  mediante  delega  alle  banche
convenzionate,  alle agenzie postali, o ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione;
  Visto  l'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, con
il  quale  si  dispone  che  i  contribuenti  eseguono  il versamento
dell'I.V.A.  dovuta  a  titolo  di  acconto  entro  il 27 dicembre di
ciascun anno;
  Visto l'art. 6, comma 5-bis, della citata legge n. 405 del 1990, ai
sensi  del  quale il riversamento delle somme corrisposte entro il 27
dicembre dai contribuenti a titolo di acconto dell'imposta sul valore
aggiunto deve avvenire non oltre il successivo 31 dicembre;
  Visto  l'art. 6, comma 5-ter, della predetta legge n. 405 del 1990,
con  il  quale  e' prevista la possibilita' di stabilire con apposito
decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, i tempi e le
modalita'  per  il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle
somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visti  gli  articoli  3,  14, 16 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29, recanti disposizioni relative all'individuazione della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  somme versate ai concessionari del servizio nazionale della
riscossione,  alle banche ed alle agenzie postali a titolo di acconto
dell'imposta sul valore aggiunto nei giorni 21, 22 e 27 dicembre 2000
devono  essere  riversate  in  Banca  d'Italia - sezione di tesoreria
provinciale  dello  Stato  di  Roma  -  Tuscolano, sulla contabilita'
speciale  denominata  "Fondi  della  riscossione",  distintamente per
ciascuna  giornata  ovvero  congiuntamente, entro le ore 16,30 del 29
dicembre 2000.
  2.  La  predetta  sezione  di  tesoreria e' autorizzata a prelevare
dalla  citata  contabilita'  speciale  le  somme versate ai sensi del
comma   precedente  per  l'imputazione  al  pertinente  capitolo  del
bilancio  dello  Stato  (cap.  1203/1)  entro  la  stessa data del 29
dicembre  2000,  ad  eccezione  di lire 135 miliardi, quale stima del
gettito  dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla
regione siciliana, salvo successivo conguaglio.
  3. I concessionari della riscossione, le banche e le Poste italiane
S.p.a.  trasmettono  in  via  telematica,  insieme o separatamente, a
seconda  che  abbiano  o  meno  eseguito  un  bonifico  unico, i dati
relativi  alle  somme  versate  a  titolo di acconto dell'imposta sul
valore  aggiunto  nelle  giornate  21,  22 e 27 dicembre al Ministero
delle finanze entro il 3 gennaio 2001.
  4.   Gli   intermediari   di  cui  al  comma  3  possono  riversare
cumulativamente  con  un  unico bonifico le somme versate a titolo di
acconto  dell'imposta  sul valore aggiunto nelle giornate del 20, 21,
22 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le
quattro  giornate,  dovra' pervenire al Ministero delle finanze entro
il 29 dicembre 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 dicembre 2000

                                          Il direttore generale
                                      del Dipartimento delle entrate
                                                  Romano
Il Ragioniere generale dello Stato
           Monorchio