MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 26 ottobre 2000, n. 5 

Modalita'   di  applicazione  della  distillazione  obbligatoria  dei
sottoprodotti della vinificazione della campagna 2000-2001.
(GU n.301 del 28-12-2000)
 
 Vigente al: 28-12-2000  
 

                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  Ai signori commissari di Governo
                                  Al  commissario  di  Stato  per  la
                                  regione Siciliana
                                  Ai         signori        assessori
                                  all'agricoltura delle regioni
                                  Ai         signori        assessori
                                  all'agricoltura    delle   province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Dipartimento   dogane   -   Comando
                                  generale della Guardia di finanza -
                                  Ufficio operativo
                                  Al Ministero industria, commercio e
                                  artigianato    -    D.G.   sviluppo
                                  competitivo e produttivita'
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto - Dir. gen. di p.s.
                                  Al Comando dei carabinieri T.N.C.A.
                                  Al  Comando  dei carabinieri per la
                                  sanita'
                                  Alla  Corte  dei conti - Ufficio di
                                  controllo per l'A.I.M.A.
                                  Alla    rappresentanza   permanente
                                  d'Italia presso la U.E.
                                  Alla   commissione   U.E.   -  D.G.
                                  agricoltura - Div. vino
                                  Alla   direzione   generale   delle
                                  politiche        agricole        ed
                                  agroindustriali nazionali
                                  Alla   direzione  generale  risorse
                                  forestali, idriche e montane
                                  Alle organizzazioni di categoria
                                  All'istituto regionale della vite e
                                  del vino
                                  Alla divisione IX

  Con  il  regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio sono state emanate
nuove  disposizioni  concernenti  l'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo a decorrere dalla campagna 2000/2001.
  Le  modalita'  applicative  concernenti  le  misure di mercato sono
state  adottate con regolamento della Commissione CE n. 1623/2000 del
25  luglio  2000  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea n. L194 del 31 luglio 2000.
  Il   quadro  normativo  sopra  richiamato  non  ha  sostanzialmente
modificato  le  disposizioni  vigenti  relative alla disciplina della
prestazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.
  Con  la  presente circolare si richiamano le principali indicazioni
previste  dalla  normativa vigente e, in relazione a quest'ultima, si
forniscono i necessari chiarimenti per l'applicazione della misura di
cui    trattasi.    L'A.G.E.A.   provvedera'   all'emanazione   delle
disposizioni di propria competenza.
  Le  disposizioni  relative  alle  modalita'  di  applicazione della
distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce)
impongono,  in  linea  di  principio,  l'obbligo  della  consegna  in
distilleria   di   tutte   le  vinacce  e  le  fecce  ottenute  dalla
trasformazione delle uve, ivi comprese le uve da tavola qualora siano
trasformate in succhi.
  Le   disposizioni  relative  alla  distillazione  obbligatoria  dei
sottoprodotti  della  vinificazione  sono  contenute nell'art. 27 del
regolamento  CE  n.  1493/99  e  negli  articoli  45  e  seguenti del
regolamento CE n. 1623/2000 citato.
  Completa  il quadro normativo in materia il decreto ministeriale n.
452 del 15 giugno 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1990)
recante  disposizioni  nazionali  integrative  di  quelle comunitarie
sulla  distillazione  di cui trattasi, in quanto non in contrasto con
la nuova disciplina.
  Si   ritiene   opportuno   sottolineare   che,  anche  nella  nuova
organizzazione  comune  di  mercato  del  vino,  l'assolvimento della
distillazione  obbligatoria  dei  sottoprodotti della vinificazione o
"prestazione    obbligatoria"   costituisce   uno   dei   presupposti
indispensabili  perche'  i produttori possano usufruire delle diverse
misure di intervento previste in loro favore.
  Quindi, per poter accedere agli interventi previsti per la prossima
campagna   vitivinicola  e'  indispensabile  che  ciascun  produttore
dimostri   di   aver   effettuato   correttamente   la   "prestazione
obbligatoria" relativa alla presente campagna.
  Il  prezzo  di  cessione  dei  prodotti  che  formano oggetto della
"prestazione  obbligatoria"  (vinacce, fecce e, se del caso, vino) e'
stabilito  dal paragrafo 9 del predetto art. 27 del regolamento CE n.
1493/99  ed  e' di 0,995 euro, per grado alcole contenuto in ogni 100
chilogrammi  di  sottoprodotto  o  ettolitro  di  vino,  resi  franco
distilleria.
    1) Modalita' di assolvimento della prestazione obbligatoria.
  Chiunque  proceda  alla  vinificazione,  sia  esso persona fisica o
guridica  ovvero associazione di persone, e' tenuto alla "prestazione
obbligatoria":
    nel  caso  di  vinificazione  a  partire  da  uve,  l'obbligo  in
questione si intende soddisfatto allorquando sono stati consegnati ad
un  distillatore  riconosciuto, franco impianto, le vinacce, le fecce
e,   se   del   caso,   il   vino   di   propria  produzione  aventi,
complessivamente,  un  contenuto  in  alcole non inferiore al 10% del
volume  di alcole contenuto nel vino prodotto. La gradazione del vino
prodotto   e'   determinata   forfettariamente   come   in   appresso
specificato;
    nel  caso  di  vinificazione  di  mosti  di  uve, di mosti di uve
parzialmente  fermentati  o  di  vino  nuovo  ancora in fermentazione
l'obbligo si intende soddisfatto allorquando sono stati consegnati in
distilleria  le  fecce e, se del caso, il vino di propria produzione,
per  un  volume di alcole pari, almeno, al 5% di quello contenuto nel
vino prodotto.
  Va,  inoltre, precisato che per i produttori obbligati il volume di
alcole,  espresso  in  alcole  puro,  contenuto  nel  vino di propria
produzione  consegnato  all'industria  dell'aceto,  e'  detratto  dal
quantitativo  di alcole contenuto nel vino che deve essere consegnato
alla distillazione in causa.
  Qualora   il  vino  sia  consegnato  all'industria  dell'aceto,  il
produttore    vinicolo   dovra'   farsi   rilasciare   dal   titolare
dell'acetificio  due  copie  della bolletta di consegna - contenente,
gli  elementi di cui al modello A allegato al decreto ministeriale n.
452  -  delle  quali  una  va  tenuta  a disposizione degli organi di
controllo  e  l'altra  va  allegata  alla  eventuale domanda intesa a
fruire   dei  benefici  comunitari  previsti  a  favore  del  settore
vitivinicolo.  Per  il suddetto vino consegnato all'acetificio non e'
previsto alcun intervento comunitario.
  Occorre  evidenziare,  infine,  che  la nuova normativa consente la
possibilita'  per  i  produttori  obbligati  di  poter  consegnare in
adempimento  dell'obbligo  il loro vino o i loro sottoprodotti per le
attivita'  sperimentali  preventivamente  autorizzate  e sottoposte a
controlli specifici nel limite massimo di 100 tonnellate di vinacce e
100 tonnellate di fecce per esperimento. Sara' possibile avvalersi di
tale   facolta'   dopo  l'emanazione  di  un  apposito  e  successivo
provvedimento.
  La  consegna in distilleria dei sottoprodotti della vinificazione o
il loro ritiro sotto controllo deve avvenire:
    per  le  vinacce, entro il termine di venti giorni dalla fine del
periodo vendemmiale;
    per  le  fecce, entro il termine di trenta giorni da quello della
loro assunzione in carico nell'apposito registro che deve avvenire il
giorno stesso della loro separazione dai mosti o dai vini.
  Le  consegne  anzidette  devono avvenire, in ogni caso, entro il 15
luglio  della  medesima  campagna  di  ottenimento e la distillazione
relativa deve concludersi il 31 luglio della campagna in questione.
  Il vino, eventualmente consegnato alla distilleria o all'acetificio
in assolvimento delle prestazioni obbligatorie deve essere distillato
o  trasformato  in  aceto  tra  il  1  gennaio  ed il 31 luglio della
campagna di riferimento.
  Per  la  determinazione  del  volume  di  alcole  da  consegnare in
assolvimento  dell'obbligo, il titolo alcolometrico volumico naturale
del vino da prendere in considerazione e' fissato in:
    9% vol. per la zona CI;
    9,5% vol. per la zona CII;
    10% vol. per la zona CIII.
  Il vino eventualmente consegnato alla distillazione in assolvimento
dell'obbligo  dovra'  essere  addizionato  con cloruro di litio nella
misura  compresa  tra 5 e 10 gr per ogni 100 chilogrammi di prodotto,
cosi' come previsto dal decreto ministeriale 20 maggio 1986.
2)  Esonero dall'obbligo - Riduzione della percentuale dell'obbligo -
                              Deroghe.
  I  produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o ad altra
trasformazione  delle  uve  in  impianti cooperativi e che, nel corso
della campagna vitivinicola, ottengono un quantitativo di vino e/o di
mosto  non  superiore  a  25  ettolitri,  hanno  la  facolta'  di non
consegnare   alla   distillazione   i  relativi  sottoprodotti.  Cio'
significa  che,  anche  i  produttori che hanno ottenuto un volume di
vino  inferiore a 25 ettolitri, nel caso che intendono farlo, possono
consegnare alla distillazione le vinacce e le fecce da essi ottenute.
  La  percentuale  dell'obbligo  del  10%  prevista  al punto 1 primo
trattino e' ridotta:
    al  7%  per  i  produttori  di  vini  D.O.C.  e  D.O.C.G. bianchi
relativamente  alla  parte  del  loro  raccolto che beneficia di tale
indicazione.
  Al  riguardo  si  ritiene  opportuno precisare che quando tali vini
vengono  ottenuti  da  prodotti intermedi (mosti di uve, mosti di uve
parzialmente fermentati e vini nuovi ancora in fermentazione) nessuna
riduzione  e'  prevista a favore del vinificatore al quale, pertanto,
rimane  l'obbligo  di consegnare il 5%. Resta inteso che a carico del
fornitore  dei prodotti intermedi rimane l'obbligo di consegnare alla
distillazione  i  sottoprodotti  (vinacce)  o di effettuare, nei casi
previsti, il ritiro sotto controllo;
    al  5%  per  i  produttori vinicoli che consegnano le vinacce per
l'estrazione  della  enocianina. In tal caso e' da tener presente che
la  riduzione  si  applica  soltanto  per  il quantitativo di vinacce
destinato alla produzione di enocianina, fermo restando l'obbligo del
10% per la restante parte; l'eventuale alcole ottenuto dalle vinacce,
che  hanno  formato  oggetto della estrazione di enocianina, non puo'
essere computato ai fini dell'adempimento dell'obbligo;
    a  zero  per  i  produttori  di vini spumanti di qualita' di tipo
aromatico,  di  vini  spumanti  e  frizzanti  di qualita' prodotti in
regioni  determinate  di  tipo  aromatico,  che hanno prodotto i vini
stessi  a  partire  da  mosti  di  uva  o  mosti  di uve parzialmente
fermentati  acquistati  e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione
per eliminare le fecce.
  Possono  svincolarsi  dall'obbligo della consegna dei sottoprodotti
in distilleria:
    i  produttori  vinicoli  delle  isole  minori (esclusi, quindi, i
produttori della Sicilia e della Sardegna);
    i  produttori  vinicoli  dell'intero  territorio nazionale la cui
produzione,  nella  campagna  in causa, sia superiore ai 25 hl ma non
superiore ai 40 hl di vino;
    a condizione che, in tutti i casi, i relativi sottoprodotti siano
iscritti  al  momento  del loro ottenimento nei registri di cantina e
siano ritirati sotto controllo.
  Ulteriori  ed eventuali deroghe conformi alla normativa comunitaria
saranno adottate con apposito e successivo provvedimento.
  In  conformita'  dell'art.  4 del precitato decreto ministeriale n.
452  i  produttori  interessati  al  ritiro  sotto  controllo debbono
comunicare, almeno settantadue ore prima dell'estrazione, all'ufficio
competente per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi
il luogo del deposito dei sottoprodotti, la loro quantita' e qualita'
nonche'  la  data  fissata  per  l'esecuzione delle operazioni che li
renderanno inutilizzabili al consumo umano.
  Si  ricorda che il maggiore volume di vino ottenuto dall'impiego di
mosto  concentrato  o  di mosto concentrato rettificato per l'aumento
del  grado  alcolico  del  vino  o  per  la sua edulcorazione, non e'
assoggettato alla prestazione obbligatoria.
3)  Natura  dei  sottoprodotti  da  consegnare  alla  distillazione o
                destinati al ritiro sotto controllo.
  Le  caratteristiche  minime che i sottoprodotti della vinificazione
devono possedere al momento della loro introduzione in distilleria in
assolvimento dell'obbligo in questione, sono le seguenti:
    le vinacce ottenute da uve delle zone viticole C/I - C/II - C/III
devono contenere almeno 2,8 litri di alcole per 100 kg;
    le fecce di vino ottenute da uve delle zone viticole C/I - C/II -
C/III devono contenere almeno 4 litri di alcole per 100 kg, ed il 45%
di umidita'.
  I  sottoprodotti oggetto di ritiro sotto controllo devono possedere
almeno:
    per le vinacce di uva:
      2,1 litri di alcole per 100 kg nel caso di v.q.p.r.d. bianchi;
      3 litri di alcole per 100 kg negli altri casi;
    per le fecce di vino:
      3,5 litri di alcole per 100 kg nel caso di v.q.p.r.d. bianchi;
      5 litri di alcole per 100 kg negli altri casi.
  I  produttori che ottengono sottoprodotti (vinacce - fecce) che non
possiedono le caratteristiche minime di cui sopra dovranno destinarli
ad  utilizzazioni  diverse  dalla  distillazione  o  al  ritiro sotto
controllo.  In  tal  caso,  il produttore dovra' assolvere il proprio
obbligo consegnando in distilleria vino di propria produzione.
  4) Conferimento dei prodotti alla distillazione e relativi aiuti.
  Dalla distillazione si puo' ottenere:
    a) alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato
III del regolamento CE n. 1623/2000 oppure,
    b) acquavite  di  vino o di vinaccia rispondente alle definizioni
di cui all'art. 1, paragrafo 4, lettera d) o f) del regolamento CE n.
1576/89  del  Consiglio  del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole
relative  alla  definizione,  alla  designazione e alla presentazione
delle bevande spiritose, oppure,
    c) distillato  o  alcole  greggio  avente un titolo alcolometrico
pari  o  superiore a 52% vol. da utilizzare tal quale o eventualmente
per essere trasformato esclusivamente sotto controllo ufficiale per:
      la produzione di bevande alcoliche;
      la  trasformazione  in  uno  dei prodotti di cui alle precitate
lettere a) o b), esclusa l'acquavite di vinaccia;
      la produzione di alcole per uso industriale.
  Per  i  prodotti  ottenuti  dalla  trasformazione gli importi degli
aiuti  da corrispondere al distillatore, fissati per % vol. di alcole
e  per  ettolitro di prodotto ottenuti, sono, nel caso di ottenimento
di:
    a) alcole neutro:
    a) euro 0,8453 per le vinacce;
    a) euro 0,4106 per i vini e le fecce di vino;
    b) acquavite di vinaccia: euro 0,3985;
    c) distillato  o  alcole  greggio  ottenuto  dalle  vinacce: euro
0,3985;
    d) acquavite di vino: euro 0,2777;
    e) alcole greggio ottenuto da vini e fecce: euro 0,2777.
  Nel  caso  in  cui  il  produttore per adempiere al proprio obbligo
consegni  alla distillazione il vino ad integrazione, nessun aiuto e'
previsto per il volume di vino che superi di oltre il 2% l'obbligo.
5)  Regime  dei  prezzi  di  conferimento all'organismo di intervento
                        dell'alcole ottenuto.
  Il  distillatore  puo' consegnare all'A.G.E.A. il prodotto ottenuto
dalla  distillazione,  purche'  avente  una  gradazione di almeno 92%
vol., entro il 30 novembre 2001.
  Nel caso in cui il distillatore consegni l'alcole all'A.G.E.A. dopo
che ha ottenuto per lo stesso alcole l'aiuto comunitario, il medesimo
organismo  corrispondera'  il  prezzo  fissato per il conferimento di
tale prodotto, diminuito di un importo pari all'aiuto gia' versato.
  Il   prezzo  di  acquisto  e'  pagato  da  parte  dell'A.G.E.A.  al
distillatore entro tre mesi dalla consegna dell'alcole.
6)   Modalita'  di  pagamento  del  prezzo  minimo  di  cessione  dei
sottoprodotti,  dell'aiuto comunitario nonche' del prezzo di cessione
              dell'alcole all'organismo di intervento.
  Il  prezzo  dei  prodotti consegnati in distilleria, in adempimento
della  "prestazione  obbligatoria",  e'  pagato  dal  distillatore al
produttore  entro  tre  mesi  dal giorno di entrata in distilleria di
ciascuna partita dei suddetti prodotti.
  Tuttavia,  tranne  nel  caso  in  cui  il  produttore si oppone, il
distillatore puo':
    versare  al produttore entro tre mesi dalla consegna dei prodotti
un acconto pari all'80% del prezzo di acquisto oppure,
    versare   l'acconto  stesso  dopo  la  consegna  dei  prodotti  e
comunque,  al piu' tardi, entro il mese successivo alla presentazione
della  fattura,  da emettere per i prodotti in causa anteriormente al
31 agosto della relativa campagna.
  In  entrambi  i  casi il saldo e' versato al produttore entro e non
oltre il 31 ottobre successivo.
  In caso di distillerie cooperative di cui facciano parte produttori
vinicoli  singoli  o  associati,  la  prova  dell'avvenuto  pagamento
dell'acconto suddetto puo' essere fornita con apposita documentazione
sostitutiva  quale,  ad esempio, una dichiarazione da cui risulti che
il conferente e' socio della cooperativa.
  Il  distillatore che intenda beneficiare dell'aiuto deve presentare
entro  il  30  novembre  2001,  una  domanda all'A.G.E.A., secondo le
modalita' che saranno stabilite dall'organismo stesso.
  Il  distillatore  che  intenda  cedere  all'A.G.E.A. l'alcole della
distillazione in questione deve presentare a detto organismo apposita
domanda secondo la documentazione richiesta dalla stessa.
               7) Altri adempimenti del distillatore.
  Il  distillatore  fornisce, per ciascun produttore obbligato, entro
il  31  agosto  2001, per i sottoprodotti della vinificazione e/o del
vino  introdotti  in  distilleria  in assolvimento della "prestazione
obbligatoria",  un'attestazione,  a  titolo  di  prova  dell'avvenuta
consegna,   contenente  almeno  gli  elementi  previsti  all'art.  59
paragrafo  1  del regolamento CEE n. 1623/2000 (natura, quantitativo,
titolo  alcolometrico volumico, data della consegna dei sottoprodotti
e/o da vino).
  Le  attestazioni devono, altresi', contenere le stesse informazioni
previste  all'art. 8 del decreto ministeriale 15 giugno 1989, n. 452,
per la bolletta di consegna.
  Gli attestati dovranno essere compilati in cinque esemplari:
    il primo ed il secondo per conferente;
    il terzo per l'ufficio competente per territorio dell'ispettorato
centrale repressione frodi;
    il quarto per il comune competente per territorio;
    il quinto, che costituisce la matrice, deve essere custodito agli
atti della distilleria.
                8) Elaborazione del vino alcolizzato.
  Il   vino   eventualmente   da   consegnare  in  adempimento  della
"prestazione   obbligatoria"   puo'   essere   trasformato   in  vino
alcolizzato.
  Le  norme che disciplinano l'elaborazione dei vini alcolizzati sono
contenute  negli  articoli  68  e  seguenti  del  regolamento  CE  n.
1623/2000.
  In  proposito  si  fa  presente  che  con  circolare  in  corso  di
emanazione   saranno   precisate   le   disposizioni   relative  alla
elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione.
9)   Completamento   della   consegna   ai   fini   dell'assolvimento
                            dell'obbligo.
  Ai  sensi dell'art. 58 del regolamento CE n. 1623/2000 i produttori
vinicoli   soggetti   all'obbligo  di  cui  trattasi  e  che  abbiano
consegnato,  entro  i  termini  previsti,  almeno il 90% del prodotto
corrispondente  al  proprio  obbligo,  possono  soddisfare  l'obbligo
stesso, consegnando il quantitativo residuo entro il 31 marzo 2002.
  Le  quantita'  di  vino  avviate  alla  distillazione devono essere
distillate  entro  il  30  aprile  2002  ed i relativi prodotti della
distillazione  possono  essere  consegnati  all'A.G.E.A.  entro il 31
maggio 2002.
  Il  prezzo  di  acquisto  del  vino  nonche'  il prezzo dell'alcole
eventualmente consegnato all'A.G.E.A. sono, in tal caso, diminuiti di
un  importo  pari all'aiuto fissato, per la stessa distillazione, per
la produzione di alcole neutro.
                10) Sanzioni comunitarie e nazionali.
  Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni comunitarie da parte del
distillatore puo' costituire motivo di revoca temporanea o definitiva
del riconoscimento concesso.
  Inoltre, ai distillatori che non adempiano ai propri obblighi entro
i  termini  stabiliti  sara'  ridotto  l'aiuto  loro  dovuto nel modo
seguente:
    per quanto concerne la data di pagamento al produttore del prezzo
minimo,  l'aiuto sara' diminuito nella misura dell'1% per ogni giorno
di ritardo, rispetto alla data limite fissata, e per un periodo di un
mese. Se il ritardo supera il mese l'aiuto non sara' versato;
    per quanto riguarda:
      a) la  comunicazione  circa  la  prova del pagamento del prezzo
minimo di acquisto dei sottoprodotti e/o del vino;
      b) la presentazione della domanda dell'aiuto;
      c) la consegna dell'alcole all'A.G.E.A;
      d) la  data  di  comunicazione  dei  quantitativi  dei prodotti
distillati  e  dei  relativi  prodotti  ottenuti  dalla distillazione
stessa, l'aiuto sara' diminuito dello 0,5% per ogni giorno di ritardo
e per un periodo di due mesi. Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto
non sara' versato.
  Le sanzioni previsti dalle disposizioni nazionali sono previste dal
decreto  legislativo  n.  260  del  10  agosto  2000  concernente  le
disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione  del  regolamento CE n.
1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
  I  destinatari  della  presente circolare sono vivamente pregati di
dare  la  massima  diffusione  al  contenuto della stessa affinche' i
produttori vinicoli da una parte ed i distillatori dall'altra abbiano
tempestiva  e  completa conoscenza delle disposizioni che regolano la
materia.
    Roma, 26 ottobre 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 187