MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 dicembre 2000 

Fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione
di  cui  al  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, validi per il
bando del 2001 del settore industria.
(GU n.3 del 4-1-2001)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita'  produttive,  tra  le  quali quelle del
"settore   industria"   (attivita'   estrattive,  manifatturiere,  di
produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica,  vapore e acqua
calda, delle costruzioni e di servizi reali);
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui  alla citata legge n. 488/1992, come modificato e
integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  1 del predetto decreto
ministeriale  n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, che
prevede che le risorse finanziarie di ciascun anno vengano attribuite
attraverso  due  bandi  di presentazione delle domande, i cui termini
sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Ritenuto  di riferire il primo di tali bandi al "settore industria"
ed il secondo al "settore turismo" ed al "settore commercio";
  Visto il proprio decreto del 14 luglio 2000 con il quale sono stati
fissati,   dal   24 luglio   al   30   settembre  2000,  quest'ultimo
successivamente differito al 31 ottobre 2000 con decreto ministeriale
del  15 settembre  2000, i termini di presentazione delle domande del
bando  relativo  al "settore industria" per l'anno 2000 dei programmi
di  investimento  diversi  dai  "grandi  progetti" delle sole regioni
dell'obiettivo 1;
  Visto  il  proprio  decreto  del  9 novembre  2000  con il quale il
termine  finale  per  la  presentazione  delle  domande del bando del
"settore  industria"  del  2000  dei  "grandi progetti" delle regioni
dell'obiettivo  1 e' stato fissato al trentesimo giorno successivo al
17 novembre  2000  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dello stesso decreto;
  Visto  il  proprio  decreto  del 13 novembre 2000 con il quale sono
stati   fissati,   dal  giorno  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana dello stesso decreto e fino al
31 gennaio  2001,  i termini di presentazione delle domande del bando
relativo  al  "settore  industria"  per  l'anno  2000 delle regioni e
province autonome del centro-nord;
  Vista  la  decisione  dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la
quale,  tra  l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure
di  agevolazione  esclusivamente  sulla  base delle spese inserite in
programmi  di  investimento avviati a partire dal giorno successivo a
quello di presentazione delle domande;
  Ritenuto  opportuno,  al  fine di conferire al regime d'aiuto della
legge  n.  488/1992  la  necessaria  continuita'  rispetto  al  bando
precedente  e di consentire alle imprese interessate di presentare la
domanda  di  agevolazione  per  l'eventuale  avvio  del  programma di
investimenti,  aprire i termini di presentazione delle domande per il
bando del "settore industria" del 2001;
  Ritenuto  di  dovere  fissare i suddetti termini in modo che quello
finale   risulti  successivo  di  un  congruo  lasso  di  tempo  alla
formulazione   delle  proposte  delle  regioni  e  province  autonome
concernenti  la  formazione  delle graduatorie speciali e le relative
risorse,  le  specifiche  priorita'  ed  i  relativi punteggi, il cui
termine  ultimo  sara'  fissato, con separato decreto, immediatamente
dopo  che  sara'  nota  la  quota  delle risorse per le aree depresse
stanziate  dalla  legge  finanziaria  del  2001  che  il  CIPE  avra'
destinato alla legge n. 488/1992;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso
alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2001
del  "settore  industria"  (attivita'  estrattive, manifatturiere, di
produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica,  vapore e acqua
calda, delle costruzioni e di servizi reali) e' fissato, per tutte le
domande   delle   regioni  Calabria,  Campania,  Basilicata,  Puglia,
Sardegna  e  Sicilia,  nonche'  per  quelle  riferite ai soli "grandi
progetti"  delle regioni Abruzzo e Molise, al giorno di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del presente
decreto,  e,  per  tutte le domande delle restanti regioni e province
autonome  del  centro-nord, ivi comprese quelle relative ai programmi
diversi  dai  "grandi  progetti"  delle  regioni Abruzzo e Molise, al
giorno  successivo  alla  chiusura dei termini di presentazione delle
domande  relative al centro-nord per il bando del "settore industria"
del 2000.
  2. Il termine finale per il detto bando del "settore industria" del
2001  e'  fissato,  per  tutte  le  domande  e per tutte le regioni e
province autonome di cui al comma 1, al 30 giugno 2001.
  3.   Per   quanto  concerne  le  domande  relative  alle  industrie
alimentari,  delle  bevande  e  del tabacco, le classi e le categorie
indicate  alla  lettera  F)  dell'allegato  n.  4  (colonna  a) della
richiamata  circolare  n.  900315 del 14 luglio 2000 sono ammissibili
alle   sole   risorse   nazionali  limitatamente  alle  tipologie  di
investimento  indicate  nello stesso allegato n. 4 (colonna b), fatte
salve  ulteriori  diverse  limitazioni  o  esclusioni  contenute  nei
Programmi   operativi  regionali  (POR)  e  relativi  complementi  di
programmazione,  per  le  regioni  dell'obiettivo  1,  o nei Piani di
sviluppo rurale (PSR), per tutte le altre regioni.
  4.  Alle  domande  di  cui  al  comma  1  si  applicano le proposte
regionali  da  formulare  entro  il  termine  che  verra' fissato con
separato  decreto  immediatamente dopo che sara' nota la quota che il
CIPE avra' destinato alla legge n. 488/1992 delle risorse per le aree
depresse  stanziate  dalla  legge  finanziaria del 2001, proposte che
saranno  approvate con specifico decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana con congruo anticipo rispetto al
termine finale di cui al comma 2.
  5. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere
utilizzato  in  originale  il  modulo  di  domanda  a  stampa  il cui
fac-simile   e'   riportato   nell'allegato  n.  10  della  circolare
esplicativa  n.  900315  del 14 luglio 2000 (Supplemento ordinario n.
122  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 175 del
28 luglio  2000);  per  la  compilazione della scheda tecnica e della
seconda  parte  del business plan relative alle suddette domande deve
essere    utilizzato    il   software   predisposto   dal   Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e reso disponibile
sul sito internet di quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 2000
                                                   Il Ministro: Letta