MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 dicembre 2000 

Fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione
di  cui  al  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, validi per il
bando del 2000 del settore turismo.
(GU n.3 del 4-1-2001)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita'  produttive,  tra  le  quali quelle del
"settore turismo";
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui  alla citata legge n. 488/1992, come modificato e
integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
  Vista  la  propria  circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre
2000,    gia'   disponibile   sul   sito   internet   del   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  ed  in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con
la  quale  sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso
alle  agevolazioni  in  favore  del  predetto "settore turismo" ed e'
stata,   tra   l'altro,  definita  la  relativa  modulistica  per  la
presentazione delle domande a partire dal 2000;
  Visto  l'art.  5,  comma  1  del  predetto  decreto ministeriale n.
527/1995  e  successive  modifiche  e integrazioni, che rimanda ad un
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
la fissazione dei termini di presentazione delle domande;
  Considerato  che  e'  imminente  la  pubblicazione  del  decreto di
approvazione,   ai   sensi   dell'art.   6-bis   del  citato  decreto
ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, delle
proposte  delle  regioni  e  delle  province  autonome in merito alle
ulteriori  attivita'  ammissibili,  alle  graduatorie  speciali  e le
relative  risorse  ed  alle  priorita' ed i relativi punteggi ai fini
dell'indicatore  regionale  relativi  al "settore turismo", di cui al
punto 5.c5 del richiamato testo unico delle direttive;
  Ritenuto  di  dovere  fissare i suddetti termini in modo che quello
finale   risulti  successivo  di  un  congruo  lasso  di  tempo  alla
formulazione   delle  suddette  proposte  delle  regioni  e  province
autonome  e  comunque  tale  da garantire alle imprese interessate un
adeguato periodo di tempo per condurre i necessari approfondimenti in
merito alla richiamata normativa;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  1  termini  di  presentazione  delle domande per l'accesso alle
agevolazioni  di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000 del
"settore  turismo"  sono  fissati  dal  giorno di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  circolare n.
900516  del 13 dicembre 2000, richiamata nelle premesse e disponibile
sul  sito  internet  del  Ministero  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   all'indirizzo   www.minindustria.it,   e  fino  al
31 marzo 2001.
  2.  Alle  predette  domande  si  applicano le proposte regionali in
corso   di   approvazione   con   specifico   decreto   del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana con congruo anticipo
rispetto al termine finale di cui al comma 1.
  3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere
utilizzato  in  originale  il  modulo  di  domanda  a  stampa  il cui
fac-simile e' riportato nell'allegato n. 7 della richiamata circolare
esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000; per la compilazione della
scheda  tecnica e della seconda parte del business plan relative alle
suddette  domande  deve essere utilizzato il software predisposto dal
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e reso
disponibile sul predetto sito internet di quest'ultimo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 2000
                                                   Il Ministro: Letta