Bando di arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza di finanzieri ausiliari - anno 2001(GU n.95 del 5-12-2000)
IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante norme sull'incorporamento di unita' di leva nel Corpo della Guardia di finanza quali finanzieri ausiliari; Visti gli articoli 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che fissano il numero degli ausiliari per l'anno 2001; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 concernente "modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403, concernente il "regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; Visto l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, "contenente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 20 ottobre 1999, n. 380" ed il decreto dirigenziale n. 167483 datato 1o giugno 2000 del comandante generale della Guardia di finanza; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 332/00 datata 12 luglio 2000, con la quale e' stata dichiarata illegittima la previsione del requisito dell'assenza di prole; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391/00 datata 28 luglio 2000, con la quale e' stata dichiarata illegittima la previsione di cui all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia i candidati "i cui parenti in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p.; Ritenuta l'inderogabile necessita' di immettere in servizio nell'anno 2001 contingenti di finanzieri ausiliari per le esigenze di controllo del territorio in Italia meridionale, Decreta Art. 1. Posti disponibili per l'arruolamento E' indetto per l'anno 2001 un arruolamento di finanzieri ausiliari, che saranno incorporati, secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei successivi articoli, in due aliquote nei mesi di aprile e settembre 2001. Il numero dei posti disponibili sara' determinato con decreto interministeriale in fase di emanazione. Possono partecipare all'arruolamento i giovani iscritti nelle liste di leva: a) di terra: 1) chiamati a visite di leva ed arruolati nel 4o trimestre dell'anno 2000; 2) arruolati con la classe 1980 e precedenti ammessi al ritardo fino al 31 dicembre 2000; 3) arruolati con la classe 1980 e precedenti ammessi al ritardo, quali studenti di scuola media superiore o equiparati, fino al 30 settembre 2001; b) di mare, previo nulla osta rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto, appartenenti alla classe 1982 e classi precedenti. Presentazione delle domande: entro il 10 gennaio 2001 Gli aspiranti iscritti nelle liste di leva di mare, devono allegare alla domanda, pena l'esclusione dall'arruolamento, il prescritto nulla osta all'arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza, rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto, recante i coefficienti relativi al profilo somato-funzionale dell'aspirante cosi' come riscontrato in sede di visita di leva. I posti eventualmente non coperti in un'aliquota saranno portati in aumento all'aliquota successiva. I giovani che avranno presentato domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Guardia di finanza, saranno precettati, previo superamento dei prescritti accertamenti psico-attitudinali e visite mediche, entro il numero stabilito, dalle competenti autorita' militari con le aliquote di chiamata di partenza, per l'avvio ad una scuola allievi finanzieri. La mancata presentazione ai suddetti accertamenti, ovvero alla scuola della Guardia di finanza, non comporta la denuncia per il reato di mancata presentazione alle armi. Art. 2. Requisiti Possono partecipare all'arruolamento, in qualita' di finanzieri ausiliari nel Corpo della Guardia di finanza, i giovani che: 1) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini anche gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; 3) godano dei diritti politici; 4) abbiano eta', alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, compresa tra il 18o ed il 26o anno; 5) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 6) non siano stati ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230, "norme in materia di obiezione di coscienza"; 7) non siano imputati o condannati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione; 8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; 9) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati; 10) siano celibi o vedovi; 11) non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento (con eccezione del requisito dell'eta'). Art. 3. Domanda di partecipazione La domanda deve essere compilata in triplice copia presso il Comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, sull'apposito modulo disponibile presso il predetto Comando, che potra' essere riprodotto anche in fotocopia. Limitatamente agli aspiranti iscritti nelle liste di leva di terra, i Comandi provinciali, dopo aver compilato la parte ad essi riservata, invieranno due copie della suddetta domanda ai distretti militari di appartenenza, i quali provvederanno, a loro volta, a restituirne una, debitamente compilata per la parte di competenza. La domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Guardia di finanza fa decadere irrevocabilmente limitatamente agli iscritti nelle liste di terra qualsiasi forma di ritardo o rinvio della chiamata alle armi precedentemente ottenuto. Ogni variazione di indirizzo deve essere comunicata, oltre che al distretto militare o Capitaneria di porto di appartenenza, anche al comando provinciale della Guardia di finanza della provincia di residenza. Art. 4. Elementi da indicare nella domanda L'aspirante deve indicare sotto la personale responsabilita' penale nella domanda, su modello reperibile esclusivamente presso i Comandi provinciali del Corpo: a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo completo del numero di codice postale e, ove possibile, del numero telefonico; b) stato di famiglia; c) l'iscrizione nelle liste di leva di terra o di mare con indicazione, rispettivamente, del distretto militare o della Capitaneria di porto di appartenenza; d) l'idoneita' al servizio militare con indicazione del Consiglio di leva; e) il titolo di studio posseduto; f) precedente d'arte, professione o mestiere. Gli aspiranti devono comunicare al Comando provinciale che ha ricevuto la domanda di arruolamento ogni eventuale variazione di residenza o domicilio comprovandola con idonea documentazione (certificato di residenza o talloncino di richiesta di cambio di residenza, ovvero dichiarazione sostitutiva a termine di legge). Non viene assunta alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di domicilio di residenza o da eventi di forza maggiore. Inoltre, non si assume alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione, da parte degli aspiranti, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o altre cause non imputabili ad inadempienze dell'amministrazione. Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione di reclutamento, nominata dal comandante generale, e' presieduta dal comandante del centro di reclutamento ed e' ripartita nelle seguenti sottocommissioni: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, il vaglio delle informazioni, la valutazione dei titoli, la determinazione dell'aliquota degli aspiranti da convocare agli accertamenti definitivi e la predisposizione della graduatoria finale; b) sottocommissione per gli accertamenti psico-attitudinali; c) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' fisica; d) sottocommissione di revisione dei giudizi di non idoneita' fisica. Le sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione di reclutamento. Art. 6. Formazione dell'aliquota degli aspiranti finanzieri ausiliari da sottoporre agli accertamenti definitivi Il centro di reclutamento della Guardia di finanza verifichera' la compatibilita' dei profili sanitari degli aspiranti accertati in sede di visita medica di leva con quelli previsti per il grado di allievo finanziere dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, "contenente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 20 ottobre 1999, n. 380" e dal decreto dirigenziale n. 167483 datato 1o giugno 2000, del comandante generale della Guardia di finanza. Per quanto concerne gli aspiranti i cui profili somato-funzionali PS (condizioni psichiche) risultino mancanti perche' non pervenuti dal competente distretto militare in quanto non previsti al tempo dalla iniziale visita di leva, non si applichera' l'automatica esclusione di cui al successivo comma. Nei loro confronti il predetto profilo sara' valutato ex novo in sede di visita medica presso il centro di reclutamento. Gli aspiranti non in possesso dei requisiti minimi previsti dal predetto decreto ministeriale, rimarranno a disposizione delle competenti autorita' militari per il normale avvio alle armi nelle Forze armate. L'aliquota degli aspiranti da sottoporre agli accertamenti definitivi di cui al successivo art. 7 sara' predisposta, dalla competente sottocommissione di arruolamento, sulla base dei coefficienti sanitari riscontrati in sede di visita medica di leva, delle complessive esigenze reclutative del Corpo e dei profili di successivo impiego degli ausiliari, cosi' come stabiliti dal Comando generale del Corpo. Gli aspiranti non in possesso dei citati profili sanitari minimi o non compresi nell'aliquota di cui al comma precedente devono considerarsi esclusi dall'arruolamento, agli stessi non sara' data comunicazione alcuna. Art. 7. Aspiranti convocati agli accertamenti definitivi Gli aspiranti compresi nell'aliquota di cui al precedente art. 6, saranno convocati, a cura del centro di reclutamento, per essere sottoposti agli accertamenti definitivi. Gli aspiranti convocati a sostenere tali accertamenti, all'atto della presentazione, dovranno produrre un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante la recente effettuazione, non oltre i due mesi, dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del candidato agli accertamenti sanitari. Gli accertamenti definitivi che comprendono: a) prove psico-attitudinali; b) esami specialistici e visita medica generale, avranno di massima il seguente svolgimento: prove psico-attitudinali: prima e seconda giornata; esami specialistici e visita medica generale: terza e quarta giornata; eventuale visita medica di revisione: quinta giornata o altra data da destinarsi. Le prove psico-attitudinali sono effettuate dalla sottocommissione di cui alla lettera b) del precedente art. 5. Le prove psico-attitudinali si concludono con una dichiarazione di idoneita' o non idoneita' a prestare servizio nel Corpo di cui e' data comunicazione agli aspiranti. Non e' ammessa la revisione di tale giudizio. Soltanto gli aspiranti dichiarati idonei alle prove psico-attitudinali vengono sottoposti ai successivi accertamenti sanitari. Gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla sottocommissione di cui alla lettera c) del precedente art. 5. Essi tendono ad accertare il possesso da parte degli aspiranti delle qualita' fisiche necessarie per prestare servizio incondizionato nel Corpo della Guardia di finanza. Gli aspiranti che non risultino possedere tali qualita' fisiche sono esclusi dall'arruolamento. L'esclusione e' immediatamente comunicata all'interessato. Art. 8. Visita medica di revisione L'aspirante non idoneo alla visita medica, (ad eccezione che per i requisiti fisici di cui al successivo art. 10, punto 1), puo' presentare, a pena di nullita' contestualmente alla comunicazione di non idoneita' fisica, domanda di ammissione alla visita medica di revisione. La suddetta richiesta deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui alla lettera c) del precedente art. 5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di cui alla lettera d) del precedente art. 5 e verte soltanto sulla malattia che ha dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' fisica. Qualora la sottocommissione di revisione proceda alla modifica del precedente giudizio esprimendosi per l'idoneita', deve anche attribuire il coefficiente di idoneita' fisica nonche' il punteggio relativo. Art. 9. Mancata presentazione del candidato L'aspirante che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-attitudinali, per la visita medica di primo accertamento o per la visita medica di revisione sara' considerato rinunziatario ed escluso dall'arruolamento. Art. 10. Requisiti fisici Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi che rientrano nei profili sanitari di cui alla tabella B) del decreto dirigenziale n. 167483 datato 1o giugno 2000, del comandante generale della Guardia di finanza, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, "contenente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 20 ottobre 1999, n. 380". I candidati saranno sottoposti a visita: neurologica; psichiatrica; otorinolaringoiatrica; oculistica; odontostomatologica. 1. I candidati all'atto della visita medica devono comunque avere: a) statura non inferiore a metri 1,65; b) acutezza visiva: uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; campo visivo e motilita' oculare normale; - visione binoculare; - senso cromatico normale alle matassine colorate. I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive "a tempiali". La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati sara' effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto". Saranno causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. Per quanto riguarda la funzione uditiva saranno considerati idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti parametri: Monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; Bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%. Saranno inoltre causa di inidoneita' i disturbi della parola anche se in forma lieve e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 26 elementi dentari: i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. Non sono ammesse comunque protesi mobili. 2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami: radiografia del torace; dell'urina ed ematochimici; elettrocardiografico e visita cardiologica; test psico-clinici. Gli aspiranti saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine di evidenziare particolari patologie. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli accertamenti di cui al punto 1, saranno subito dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione medica, senza essere sottoposti agli esami di cui al punto 2. Contro tale giudizio non e' ammessa visita di revisione. Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sara' eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comportera' l'esclusione anche dopo il termine delle operazioni di concorso. Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso: giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, comma 4, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Art. 11. Documentazione da produrre Gli aspiranti giudicati idonei al termine degli accertamenti definitivi, devono presentare, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla notifica della citata idoneita', al Comando provinciale della Guardia di finanza, presso il quale hanno presentato la domanda di arruolamento, i seguenti documenti: a) estratto dell'atto di nascita (non certificato); b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato di godimento dei diritti politici; d) certificato di stato civile libero, di data non anteriore ad un mese dal giorno dell'esibizione, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile (in tal caso anche quest'ultimo documento deve essere di data non anteriore ad un mese dal giorno dell'esibizione); e) stato di famiglia; f) eventuale documento attestante le preferenze di cui all'art. 12. Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, tali documenti potranno essere presentati in carta semplice. Le certificazioni attestanti i requisiti di cui sopra, potranno essere prodotte mediante dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Art. 12. Graduatorie Al termine degli accertamenti definitivi la sottocommissione di cui alla lettera a) del precedente art. 5, - procede in base a criteri determinati dal Comando generale - alla formazione della graduatoria finale, secondo il punteggio attribuito: a) alle qualita' fisiche di ciascun aspirante cosi' come riscontrate in sede di accertamenti definitivi; b) al titolo di studio; c) agli attestati professionali, d'arte e mestiere effettivamente posseduti all'atto della presentazione delle domande. A parita' di punteggio saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Art. 13. Incorporamento dei prescelti Sono incorporati in qualita' di finanzieri ausiliari gli aspiranti iscritti nella graduatoria di cui al precedente art. 12, nei limiti dei posti disponibili per ogni aliquota di arruolamento. Gli aspiranti in soprannumero, nella graduatoria di cui al precedente art. 12, saranno posti a disposizione delle competenti autorita' militari, ad eccezione dei primi cento, che saranno tenuti disponibili per le eventuali sostituzioni di cui all'ultimo, comma del, presente articolo, entro i trenta giorni successivi all'inizio del corso. Con apposita comunicazione i prescelti saranno convocati per la frequenza del corso di formazione della durata di quattro mesi presso un reparto d'istruzione della Guardia di finanza. I corsi avranno inizio rispettivamente il 9 aprile ed il 10 settembre 2001. All'atto della presentazione al corso e prima della firma dell'atto di arruolamento quali finanzieri ausiliari, gli allievi sono sottoposti a visita medica, a cura del dirigente del servizio sanitario del reparto di istruzione per stabilire se abbiano conservato o meno l'idoneita' fisica. L'allievo non piu' in possesso di tale idoneita' e' rinviato alla competente Autorita' militare a cura del comando legione allievi. La mancata presentazione nel giorno fissato presso il reparto di istruzione viene considerata rinuncia. Il Comando centro di reclutamento - di concerto con le competenti autorita' militari - provvede ad integrare le convocazioni, secondo l'ordine di graduatoria, per i posti comunque resi disponibili. Art. 14. Riduzione per i viaggi in ferrovia Gli aspiranti, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto delle loro convocazioni alle prove previste per l'arruolamento, nonche' per raggiungere la sede del reparto di istruzione quando siano stati dichiarati idonei all'incorporamento, avranno diritto al beneficio della tariffa militare in aderenza a quanto previsto con decreto interministeriale n. 5795 in data 24 giugno 1959 e successive modificazioni. Essi saranno provvisti della richiesta mod. M/B unificato, unitamente al foglio di via, a cura dei comandi provinciali competenti per territorio, per i viaggi della propria sede a Roma, e dal centro di reclutamento per i viaggi di ritorno in famiglia. Le spese di vitto e alloggio, sostenute durante le varie fasi concorsuali, sono a totale carico degli aspiranti. Art. 15. Trattamento economico ed immissione nel ruolo degli appuntati e finanzieri Durante la frequenza del corso ed al compimento del quarto mese d'istruzione, i finanzieri ausiliari percepiranno il trattamento economico come da norme amministrative in vigore. Il servizio di finanziere ausiliario e', a tutti gli effetti, servizio di leva ed ha la durata pari a 12 mesi (art. 1, comma 105, legge 23 dicembre 1996, n. 662). Art. 16. Rafferma annuale e/o quadriennale All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere trattenuti per un altro anno, con la qualifica di finanzieri ausiliari, ovvero immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati dalla legge, quali finanzieri con contrazione della ferma volontaria di anni quattro, previo completamento del corso di istruzione e di addestramento (ulteriori sei mesi), previsto per i finanzieri. Il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, qualora i finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro. Al termine del corso di istruzione, i finanzieri ausiliari saranno destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiedono. Art. 17. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il centro di reclutamento della guardia di finanza per le finalita' concorsuali e saranno trattati presso la banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla posizione giuridica-economica del candidato, nonche', in caso positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del comandante del centro di reclutamento, responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento e' il comandante generale della Guardia di finanza. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo. Roma, 22 novembre 2000 Il generale C.A.: Mosca Moschini