AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 13 gennaio 2000, n. 2 

Capitolati d'oneri e documenti complementari: spese di riproduzione.
(GU n.120 del 25-5-2000 - Suppl. Ordinario n. 80)
 
 Vigente al: 25-5-2000  
 

Con  esposto  in  data  14 settembre 1999, la Societa' E.G. informava
l'Autorita' che un bando di gara di appalto di lavori pubblici per un
importo a base d'asta di circa 7 MLD, faceva obbligo ai concorrenti -
tra cui l'impresa esponente - di acquistare, a pena di esclusione, la
documentazione tecnica, verso il prezzo di Lire 2.700.000.

L'impresa  esponente  lamentava  che  tale condizione poneva un onere
eccessivo  a  carico  dei  partecipanti  e  concretava,  inoltre, una
situazione  discriminatoria  a  favore  delle  imprese  con  maggiori
disponibilita' finanziarie, con violazione della "par condicio" tra i
concorrenti e con pregiudizio della libera concorrenza.

La  stazione  appaltante,  su  richiesta dell'Autorita', giustificava
l'inserimento  della  clausola nel bando, sostenendo che l'obbligo di
acquisto  della documentazione derivava dalla complessita' dei lavori
da  realizzare  che  imponeva  la perfetta conoscenza degli elaborati
progettuali  a garanzia della corretta riuscita delle opere. Inoltre,
il  rimborso  delle  spese  per  le  copie  della  documentazione  si
giustificava  sulla  base  del  principio  del  buon  andamento della
pubblica amministrazione, la quale non puo' conseguire una efficiente
gestione se obbligata a sostenere un inutile aggravio di costi.

La  questione  prospettata presenta rilievo di carattere generale che
richiede uno specifico esame.

Va  specificato  che  il  bando  in  esame e relativa clausola pone a
carico  dei  concorrenti l'obbligo: di aver "acquistato e ritirato la
documentazione  di  appalto" e precisa che "l'acquisto e il ritiro di
tale    documentazione,    analiticamente    "descritta   nell'elenco
predisposto,  sono  obbligatori,  pena  "esclusione dalla gara: "tali
adempimenti  dovranno  effettuarsi "perentoriamente entro il 2.9.1999
presso  "ditta  U. B.- previa prenotazione telefonica. Il costo della
documentazione  in "questione e' pari a nette L. 4.500.000, oltre IVA
al   20%:  il  committente  stabilisce  "peraltro  di  addebitare  ai
partecipanti  esclusivamente  L. 2.250.000, oltre a Lire "450.000 per
IVA al 20% e cosi' per complessive L. 2.700.000, assumendo a "proprio
carico"  il  costo della copia del progetto costruttivo, che fa parte
di detta "documentazione".

Cio'  premesso, si ricorda che la direttiva comunitaria 93/37/CEE che
coordina  le  procedure  di  aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori  disciplina,  all'articolo 12, la procedura di ricezione delle
offerte  nelle  procedure aperte, quale la procedura in argomento. La
norma  prevede  che  l'amministrazione  aggiudicatrice  e'  tenuta ad
inviare i capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che
richiesti  dai  concorrenti.  La  stessa, quindi, pone a carico della
stazione   appaltante   l'obbligo  di  fornire  ai  richiedenti  ogni
documento  od  atto di gara che possa essere necessario per formulare
l'offerta.

Lo  schema  di regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994
n.l09    e   successive   modifiche,   all'articolo   79,   recepisce
integralmente le disposizioni dell'anzidetta direttiva e all'articolo
71, comma 2, dispone, inoltre, che l'offerta che i concorrenti devono
presentare  per l'affidamento di appalti, deve essere accompagnata da
una dichiarazione con la quale gli stessi attestino di aver esaminato
gli  elaborati  progettuali  e  di  aver preso piena cognizione dello
stato  dei  luoghi  e  di  tutte  le  condizioni che possono influire
sull'offerta. In coerenza dispone anche l'articolo 90, comma 5, dello
stesso  regolamento  per il caso di appalto integrato ovvero nel caso
di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo,
ovvero  a  corpo  e  a  misura,  con  una significativa previsione di
"esame"  degli  elaborati progettuali, "posti in visione" (ovviamente
dalla stazione appaltante e "acquisibili").

Da  queste  indicazioni  normative emerge, con evidenza, che non puo'
essere  imposto al concorrente l'obbligo di acquistare, per di piu' a
pena  d'esclusione  dalla gara, la documentazione inerente l'appalto.
Al  contrario  vi  e'  l'obbligo della stazione appaltante di fornire
ogni  informazione  utile  per la presentazione dell'offerta e sempre
che il concorrente ne faccia espressa richiesta, di rilasciarne copia
con  rimborso  dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione. Il
che  e',  inoltre,  conforme  alla  normativa  generale in materia di
accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241.

All'elemento  di  contrasto  con  le regole dell'ordinamento italiano
della  suriportata clausola del bando se ne accompagna uno ulteriore.
Questa  scelta  amministrativa di sancire l'obbligo per i concorrenti
di acquistare la documentazione di gara, pena l'esclusione dalla gara
stessa,  contraddice  il  principio  della  concorrenza,  sancito dal
diritto comunitario.

Ne'  la  fondata  esigenza  che  si  abbia  perfetta conoscenza degli
elaborati  progettuali  puo' giustificare la imposizione di modalita'
di   adempimento   onerose,   imposte   dalla   stazione   appaltante
dell'obbligo  imposto  dalla legge di avere detta conoscenza da parte
dei  partecipanti  alle  gare  e  che  si collega gia' ad effetti che
gravano su questi nel caso di inesatto adempimento.

Non  e'  consentito,  pertanto, alle stazioni appaltanti di prevedere
nel  bando di gara clausola che, a pena di esclusione fissi modalita'
di  esame  vincolante degli atti relativi, con oneri economici che si
concretino in pagamenti a terzi e non nel rimborso delle spese per le
copie degli atti stessi, ove richieste dai concorrenti alla gara.

                                  Il presidente: GARRI