AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 5 aprile 2000, n. 17 

   Concorso di progettazione - autonomia delle fasi di selezione.
(GU n.120 del 25-5-2000 - Suppl. Ordinario n. 80)
 
 Vigente al: 25-5-2000  
 

Il  Consiag  - (Consorzio Intercomunale Acqua, Gas e Pubblici Servizi
di  Prato)  -  ha proceduto ai sensi del D. lgs 17 marzo 1995, n. 157
alla   pubblicazione  di  bando  per  l'affidamento  di  incarico  di
progettazione  secondo  le  modalita' della licitazione privata ed ha
identificato  due  successive  fasi di selezione per l'aggiudicazione
del servizio:

   -  la  prima  per la selezione dei 10 raggruppamenti o dei singoli
professionisti    collocatisi    utilmente    in   graduatoria   dopo
l'attribuzione del punteggio previsto nei criteri di valutazione;
   -   la   seconda   relativa   all'attribuzione   dell'incarico  al
concorrente  la  cui proposta progettuale verra' ritenuta valida dopo
l'attribuzione del punteggio previsto nei criteri di valutazione;

Il  C.S.P.E.  ha segnalato la non corretta applicazione del citato D.
lgs  157/95  nella definizione del suddetto bando di concorso, stante
la commistione tra i criteri valutativi previsti per la prima fase di
selezione e quelli previsti per la seconda fase di aggiudicazione.

Il bando in esame e' stato predisposto seguendo le modalita' previste
dal  D.lgs  157/95  per le licitazioni private; in quanto, essendo il
costo  presunto  dell'opera di L. 50 mld, era possibile prevedere che
il  corrispettivo per l'incarico di progettazione superasse la soglia
dei 200.000 ECU.

Gli elementi richiesti per la fase di prequalifica (ricerche, mostre,
riconoscimenti,   pubblicazioni),  progettazioni  svolte  nell'ultimo
decennio,    modalita'    di    organizzazione   per   l'espletamento
dell'incarico  e  strumentazioni  o  attrezzature  utilizzate, sono i
requisiti  previsti  dall'art.  14  del  citato  D. lgs 157/95 per la
dimostrazione  della capacita' tecnica del concorrente; requisiti che
ai  sensi  dell'art.  22 dello stesso decreto legislativo valgono per
l'ammissione  dei  candidati alla fase di presentazione delle offerte
nelle licitazioni private.

Per  quanto  concerne i criteri fissati per l'anzidetta seconda fase,
la  previsione  del  bando  secondo cui la graduatoria finale e' data
dalla  somma  dei  punteggi,  non inferiore a punti 90, riportati dai
concorrenti  in  ciascuna delle distinte fasi della procedura, quella
di   prequalificazione  e  quella  di  valutazione  del  progetto  in
concorso,   da'   origine   ad  una  procedura  caratterizzata  dalla
sostanziale  commistione  delle  suddette  fasi,,  concettualmente  e
funzionalmente distinte. Tale procedura contraddice al fondamento del
concorso  di  progettazione e risulta non conforme al principio della
trasparenza dell'azione amministrativa.

Va   quindi   confermato   il   principio   indicato   nell'atto   di
determinazione  n. 6 dell'8 novembre 1999, di separatezza tra la fase
della   qualificazione   e  quella  della  valutazione  dell'offerta;
principio  tanto  piu'  valido  per  la  procedura  del  concorso  di
progettazione  la  quale e' diretta alla scelta della migliore tra le
prestazioni     gia'     rese     e    offerte    alla    valutazione
dell'amministrazione,  anziche'  all'individuazione  del  concorrente
piu'   idoneo   a   rendere,  alle  migliori  condizioni,  la  futura
prestazione.

                                  Il Presidente: GARRI