AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 5 aprile 2000, n. 18 

Trattativa     privata.     Urgenza     conseguente     a     inerzia
dell'amministrazione  art.  24,  comma  1, lett. a) legge 11 febbraio
              1994, n. 109 e successive modificazioni.
(GU n.120 del 25-5-2000 - Suppl. Ordinario n. 80)
 
 Vigente al: 25-5-2000  
 

Il  comune  di  Fontana Liri ha appaltato a trattativa privata lavori
per  la sistemazione degli impianti sportivi giustificando il ricorso
alla  procedura negoziata con il richiamo alla necessita' di eseguire
i  lavori  durante  la  pausa del campionato di calcio e pertanto nel
periodo giugno-settembre.

Pur  in  mancanza  di  una  esplicita  indicazione della normativa di
riferimento    nell'atto    relativo    alla    trattativa   privata,
verosimilmente   il   comune   ha   inteso  fare  applicazione  della
disposizione  di  cui  all'art.  24, comma 1, lett. a, della legge 11
febbraio  1994, n. 109 e successive modificazioni. Norma che consente
il  ricorso  alla  trattativa  privata  nel caso di lavori di importo
complessivo  non  superiore  a  300.000 ECU, nel rispetto delle norme
sulla  contabilita' generale dello Stato e, in particolare, dell'art.
41  del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che subordina il ricorso
a questa procedura al sussistere di situazioni di urgenza tali da non
consentire di esperire incanti o licitazioni.

Al  riguardo,  tuttavia,  e'  da  considerare che, per giurisprudenza
ormai  consolidata,  per  poter  ricorrere  all'aggiudicazione  di un
contratto   mediante   trattativa   privata,   il  presupposto  della
sussistenza  di una situazione di urgenza, di cui al richiamato regio
decreto,  e' costituito dalla imprevedibilita' oggettiva dell'evento.
Sicche',  e' illegittimo il ricorso a tale procedura nel caso, in cui
l'urgenza    sia    sopravvenuta    per    comportamento    colpevole
dell'amministrazione,  la  quale, pur potendo prevedere l'evento, non
ne  abbia  tuttavia  tenuto conto al fine di valutare i tempi tecnici
necessari alla realizzazione del proprio intervento.

In altri termini, vanno circoscritte in ambiti definiti le situazioni
di  urgenza;  l'urgenza  deve essere qualificata e non generica, deve
corrispondere  ad  esigenze  eccezionali  e contingenti e deve essere
tale  da  far ritenere che il rinvio dell'intervento comprometterebbe
irrimediabilmente  il  raggiungimento degli obiettivi che la stazione
appaltante  si  e'  posta  mediante  la realizzazione dell'intervento
stesso,   non  deve  essere  imputabile  all'inerzia  della  stazione
appaltante  stessa che deve attuare una corretta pianificazione degli
interventi da eseguire.

                                  Il Presidente: GARRI