AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 5 aprile 2000, n. 21 

Incarichi  affidati  a  dipendenti  pubblici  da  parte di Commissari
straordinari  per la protezione civile implicanti compensi aggiuntivi
 art. 18 legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
(GU n.120 del 25-5-2000 - Suppl. Ordinario n. 80)
 
 Vigente al: 25-5-2000  
 

In  data  16 febbraio 2000, e' stata tenuta presso l'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici una audizione in merito all'affidamento
di  incarichi  tecnici  a  dipendenti  pubblici  in deroga alle norme
vigenti   ed   in  presenza  di  specifica  ordinanza  di  commissari
straordinari per la protezione civile.

Al  riguardo,  dopo  aver  sentito le parti interessate, il Consiglio
dell'Autorita' ha assunto la seguente determinazione.

Premesso

Con nota del 24 novembre 1999, il segretario comunale di Castelfranci
(AV)  chiedeva  l'avviso  della  Autorita'  di  vigilanza  sui lavori
pubblici  in  merito alla applicabilita' dell'ordinanza n. 498, del 9
novembre  1999,  del  Presidente della regione Campania emanata nella
qualita'  di  commissario  di  governo  delegato per il coordinamento
della  protezione  civile.  Con  l'ordinanza  indicata era stato, tra
l'altro,  disposto  che  il  comune  potesse  affidare  l'incarico di
direttore  dei  lavori relativi ad alcuni interventi di' emergenza al
responsabile  del  proprio ufficio tecnico corrispondendo allo stesso
l'onorario calcolato con riferimento alle tariffe professionali.

Analogo  quesito veniva formulato, con nota del 13 dicembre 1999, dal
Provveditore   alle  opere  pubbliche  per  la  regione  Puglia,  con
riferimento  ad  ordinanza emessa dal prefetto di Bari nella qualita'
di   delegato  per  gli  interventi  necessari  per  fronteggiare  la
situazione   di  emergenza  socio-economico-ambientale  determinatasi
nella regione medesima.

Considerato

Con  riferimento alla questione prospettata, va rilevato che, a norma
di  quanto  disposto  dagli  artt.  17,  comma 1, e 27 della legge 11
febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni, le prestazioni
relative,  tra  l'altro,  alla  direzione dei lavori vanno espletate,
innanzitutto,  "dagli  uffici  tecnici  delle  stazioni  appaltanti",
ovvero  "dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole  amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge".
Ed  al  riguardo,  come precisato nell'atto di regolazione n. 6 del 8
novembre  1999  di  questa  Autorita', e' da ritenere che l'attivita'
degli addetti a tali uffici sia da considerare resa nell'espletamento
dei doveri del proprio servizio. Sicche', a norma del disposto di cui
al  successivo  art.  18, comma 1, della stessa legge n. 109/1994, la
prestazione  va  retribuita con la sola partecipazione al riparto del
compenso  incentivante  da  contenersi  complessivamente  nel  limite
dell'1 e 50 per cento dell'importo posto a base di gara

Al  contrario,  nel  caso  prospettato dal comune di Castelfranci, il
richiamo  contenuto  nell'ordinanza  n. 498, del 9 novembre 1999, del
Presidente  della  regione Campania, alla precedente sua ordinanza n.
43,  del 12 gennaio 1998, implica che alla retribuzione del direttore
dei  lavori, pur essendo lo stesso un dipendente dell'ufficio tecnico
comunale,   si   dovesse   provvedere   sulla   base   delle  tariffe
professionali.  Ed  al  medesimo  risultato si potrebbe pervenire con
riguardo  all'ipotesi  concernente  il  Prefetto di Bari delegato dal
presidente  del  Consiglio dei ministri con ordinanza dell'8 novembre
1994   ad   attivare   e  realizzare  gli  interventi  necessari  per
fronteggiare  la  situazione  di  emergenza socioeconomico-ambientale
determinatasi   nella  regione  Puglia,  il  quale  ha  provveduto  a
conferire incarichi tecnici a funzionari, ingegneri ed architetti del
locale  provveditorato  alle opere pubbliche con deroga, tra l'altro,
alle  procedure  di comando, distacco ed autorizzazione ed alle norme
ordinarie in materia di "orario di servizio".

Va  rilevato  che, se e' pur vero che le determinazioni commissariali
in  esame sono state adottate sulla base di una potesta' di ordinanza
che  consente  di'  derogare  alle ordinarie disposizioni vigenti, e'
altrettanto  vero,  tuttavia,  che  l'esercizio  di  tale potesta' di
deroga  e'  da ritenere precluso con riferimento ai principi generali
dell'ordinamento;  e  con  particolare  riferimento  alla  protezione
civile   e',  inoltre,  richiesta  la  necessita'  di  una  specifica
motivazione  e di una puntuale indicazione delle norme cui si intende
derogare.

Ne  consegue  che,  gia'  per  un  profilo  meramente formale, le due
indicate   ordinanze  commissariali  non  possono  essere  assunte  a
presupposto  per  procedere  alla  liquidazione  del corrispettivo ai
dipendenti  pubblici incaricati della direzione dei lavori sulla base
delle  tariffe  professionali:  quella  del  Presidente della regione
Campania  perche'  priva  del  tutto  di  motivazione  sul punto e di
indicazione  della  normativa  cui  si  intendeva  derogare;  quella,
invece,  del  Prefetto  di  Bari per la genericita' della indicazione
relativa  alla  deroga  "alle  norme  ordinarie di servizio", che non
sembra ricomprendere anche la deroga alle modalita' di determinazione
del corrispettivo dovuto al pubblico dipendente.

In  ogni  caso,  anche  a  voler  ritenere sussistente la volonta' di
deroga  alle  norme vigenti, la prescrizione contenuta nelle indicate
ordinanze   relativa   alla  retribuzione  degli  incarichi  tecnici.
conferiti a dipendenti di pubbliche amministrazioni diverse da quella
commissariale,  sulla  base  delle  tariffe professionali, non appare
giustificata  nemmeno  con  riferimento  alla  coerente  ed  astratta
giustificabilita'  della  prescrizione  stessa;  non sembrando che al
ricorso    al    personale    di    altre   amministrazioni,   dovuto
all'insufficienza  di organico della struttura commissariale, dovesse
automaticamente  conseguire  l'ulteriore  effetto del pagamento della
prestazione  sulla  base della tariffa professionale e non gia', come
normalmente  avviene  per i dipendenti pubblici con la partecipazione
alla sola prevista e specifica incentivazione.

Ne' rileva, poi, ai fini della determinazione del compenso dovuto, la
circostanza  piu'  volte  richiamata che i tecnici incaricati fossero
dipendenti  di  una amministrazione diversa da quella appaltante e di
cui  quest'ultima aveva inteso avvalersi. Anche in tal caso, infatti,
come  e' dato evincere dalla determinazione n. 7 del 17 febbraio 2000
la  prestazione del dipendente e' da considerare come riferibile alla
amministrazione  di appartenenza e deve essere ritenuta, quindi, resa
nell'ordinario   espletamento  dei  doveri  di  ufficio  con  diritto
pertanto  al solo compenso incentivante. Ne' poi, nel caso esaminato,
appare ipotizzabile un conferimento ad un dipendente a tempo parziale
al  di  fuori  dell'orario  di servizio e considerando la prestazione
dallo   stesso   resa   come  afferente  all'esercizio  della  libera
professione  da  parte  dello  stesso. li conferimento di un incarico
tecnico  ad un dipendente part-time a titolo professionale presuppone
che  si  tratti,  infatti,  di  un  incarico  esterno;  il che non e'
configurabile nei casi esaminati, in cui il commissario straordinario
ha   ritenuto   di   avvalersi   della  struttura  tecnica  di  altra
amministrazione   pubblica   che,   pertanto,   era  la  destinataria
dell'incarico  ed alla quale conseguentemente non era consentito, per
la  concreta  esplicazione  dell'incarico  stesso, affidarlo a titolo
professionale  ad  un  proprio  dipendente  sia  pure con rapporto di
lavoro a tempo parziale.

                                  Il Presidente: GARRI