REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2000 

    Stralcio  dell'area  ubicata  nel  comune di Mazzo di Valtellina,
foglio  n.  13, mapp. n. 264, 266, 271, 712, 270, 281, 282, 738, 739,
295,  761,  762,  763,  741, 764, 783, dall'ambito territoriale n. 2,
individuato  con  deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del
10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro silvo pastorale
di Viez da parte del Consorzio Strade Mazzo-Mortirolo. (Deliberazione
n. VII/670),
(GU n.236 del 9-10-2000 - Suppl. Straordinario)

                         LA GIUNTA REGIONALE

   VISTO  il Decreto Legislativo 29 ottobre n. 490 "Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";

   VISTO  l'art.  82  del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono
state   delegate   alle  Regioni  a  statuto  ordinario  le  funzioni
amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

   VISTO l'art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

   VISTO  l'art.  3  della  l.r.  27  maggio  1985, n. 57, cosi' come
modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

   VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n. IV/3859 del 10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";

   CONSIDERATO  che,  attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859
del  10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro  delle.  procedure  di predisposizione dei piani paesistici di
cui  all'art.  1  bis  legge  8  agosto  1985,  n. 431, entro i quali
ricadono  le  aree,  assoggettate  a vincolo paesaggistico, in base a
specifico  e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno
1939,  n.  1497  ovvero  "ope  legis"  in  forza degli elenchi di cui
all'art.  1,  primo  comma,  legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali
aree   trova   applicazione   il   vincolo   di  inedificabilita'  ed
immodificabilita'  dello  stato  dei  luoghi previsto dall'art. 1 ter
legge  8  agosto  1985,  n.  431,  fino  all'approvazione  dei  piani
paesistici;

   VISTA  la  deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26
aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse
ambientale  individuate  dalla  Regione  a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

   VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale n. 22971 del 27
maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenza di estendere i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione  della  Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;

   RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del
18  luglio  1999,  ha  approvato definitivamente il progetto di piano
territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale  27  maggio  1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della  legge  regionale  27  maggio 1985 n. 57, cosi' come modificato
dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18

   RILEVATO  che,  in  base  alla  citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo
temporaneo  di  immodificabilita'  di  cui all'art. 1 ter della legge
431/85  opera  sino  all'entrata  in  vigore  del  Piano Territoriale
Paesistico  Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;

   CONSIDERATO,  comunque,  che  l'approvazione da parte della Giunta
Regionale  del  P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art.  1  ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare
la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo
stralcio,  come  indicato  nella  D.G.R.L.  31898/88, costituisce una
sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

   ATTESO,   dunque,   che   la  Giunta  regionale,  in  presenza  di
un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare
rilevanza  pubblica,  ovvero economico-sociale, in aree per le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza  assoluta.  di  immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale
paesistico;

   PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il
Direttore Generale conferma quanto segue:

   -  che  in  data  20.06.2000  e' pervenuta l'istanza del Comune di
Mazzo  di  Valtellina  (SO),  di  richiesta di stralcio delle aree ai
sensi  dell'art.  1  ter  legge  431/85 da parte del Consorzio Strade
Mazzo-Mortirolo  per  la realizzazione di strada agro silvo pastorale
di Viez;

   -  che  dalle  risultanze  dell'istruttoria svolta dal funzionario
competente,   cosi'  come  risulta  dalla  relazione  agli  atti  del
Servizio,   si   evince  che  non  sussistono  esigenze  assolute  di
immodificabilita'  tali  da giustificare la permanenza del vincolo di
cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

   PRESO  ATTO  inoltre  che  il  dirigente  del  Servizio proponente
ritiene  che vada riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di
cui   trattasi,  in  considerazione  dell'esigenza  di  soddisfare  i
suddetti  interessi  pubblici  e  sociali  ad  essa  sottesi, i quali
rivestono  una  rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non
puo'  esimersi  dal  prenderli  in  esame,  in  ragione  dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assogettata;

   DATO  ATTO  che  la  presente  deliberazione  non  e'  soggetta  a
controllo  ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15
maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

                              Delibera:

1)  di  stralciare,  per  le  motivazioni  di cui in premessa, l'area
ubicata  in  Comune  di  Mazzo  di  Valtellina  (SO), fg. 13 mapp. n.
264-266-271-712-270-281-  282-738-739-295-761-762-763-741-764-783 per
la  sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto,
dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta
Regionale  n.  IV/3859  del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
strada agro silvo pastorale di Viez;

2)   di   ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente  punto  n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3)  di  pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357  e  sul  Bollettino  Ufficiale  della Regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1,  I comma legge regionale 27
maggio  1985,  n.  57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12
settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 luglio 2000

                                  Il segretario: SALA