REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2000 

Stralcio  dell'area  ubicata  nel  comune  di Valverde, foglio n. 17,
mapp.  n.  258,  dall'ambito  territoriale  n.  11,  individuato  con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,
per  ampliamento  di  edificio esistente in localita' Casa Andrini da
parte del sig. Necchi Davide. (Deliberazione n. VII/691).
(GU n.236 del 9-10-2000 - Suppl. Straordinario)

                         LA GIUNTA REGIONALE

   VISTO  il Decreto Legislativo 29 ottobre n. 490 "Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";

   VISTO  l'art.  82  del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono
state   delegate   alle  Regioni  a  statuto  ordinario  le  funzioni
amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

   VISTO l'art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

   VISTO  l'art.  3  della  l.r.  27  maggio  1985, n. 57, cosi' come
modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

   VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n. IV/3859 del 10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";

   CONSIDERATO  che,  attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859
del  10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree,  assoggettate  a  vincolo  paesaggistico, in base a specifico e
motivato  provvedimento  amministrativo  ex  legge 29 giugno 1939, n.
1497  ovvero  "ope  legis"  in forza degli elenchi di cui all'art. 1,
primo  comma,  legge  8  agosto  1985, n. 431, nelle quali aree trova
applicazione  il  vincolo  di  inedificabilita'  ed immodificabilita'
dello  stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

   VISTA  la  deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26
aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse
ambientale  individuate  dalla  Regione  a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

   VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale n. 22971 del 27
maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenza di estendere i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione  della  Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;

   RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del
18  giugno  1999,  ha  approvato definitivamente il progetto di piano
territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale  27  maggio  1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

   RILEVATO  che,  in  base  alla  citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo
temporaneo  di  immodificabilita'  di  cui all'art. 1 ter della legge
431/85  opera  sino  all'entrata  in  vigore  del  Piano Territoriale
Paesistico  Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;

   CONSIDERATO,  comunque,  che  l'approvazione da parte della Giunta
Regionale  del  P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art.  1  ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare
la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo
stralcio come indicato nella D.G.R.L, 31898/88, costituisce una sorta
di anticipazione del piano paesistico stesso;

   ATTESO,   dunque,   che   la  Giunta  regionale,  in  presenza  di
un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare
rilevanza  pubblica,  ovvero  economico-sociale, in aree per le quali
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza   assoluta  di  immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio.  delle  aree  interessate  dal perimetro
individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale
paesistico;

   PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il
Direttore Generale conferma quanto segue:

   -  che  in  data  24.03.2000  e' pervenuta l'istanza del Comune di
Valverde (PV), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art.
1  ter  legge  431/85 da parte del Sig. Necchi Davide per ampliamento
edificio esistente in loc. Casa Andrini;

   -  che  dalle  risultanze  dell'istruttoria svolta dal funzionario
competente, cosi' come risulta dalla relazione agli atti del Servito,
si  evince  che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita'
tali  da  giudicare  la  permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter
legge 8 agosto 1985, n. 431;

   PRESO  ATTO  inoltre  che  il  dirigente  del  Servizio proponente
ritiene  che vada riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di
cui trattasi in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti
interessi  pubblici  e  sociali ad essa sottesi i quali rivestono una
rilevanza  ed  urgenza tali che la Giunta regionale non puo' esimersi
dal  prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assogettata;

   DATO  ATTO  che  la  presente  deliberazione  non  e'  soggetta  a
controllo  ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15
maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

                              Delibera:

1)  di  stralciare,  per  le  motivazioni  di cui in premessa, l'area
ubicata  in  Comune  di Valverde (PV) fg. 17 mapp. n. 258 per la sola
parte   interessata   alla  realizzazione  delle  opere  in  oggetto,
dall'ambito  territoriale  n.  11  individuato  con  deliberazione di
Giunta  Regionale  n.  IV/3859  del 10 dicembre 1985, per ampliamento
edificio esistente in loc. casa Andrini;

2)   di   ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente  punto n. 1), l'ambito territoriale n. 11, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1995;

3)  di  pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana,  ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357  e  sul  Bollettino  Ufficiale  della Regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1,  I comma legge regionale 27
maggio  1985,  n.  57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12
settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 luglio 2000

                                  il segretario: SALA