REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2000 

Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di Grosotto, dall'ambito
territoriale   n.  2,  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale  n.  IV/3859  del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
strada  agro-silvo-pastorale  tra  le localita' "Sopiane-Tesura-Doere
Basse"  da  parte del Consorzio strade sponda destra torrente Roasco.
(Deliberazione n. VII/376).
(GU n.242 del 16-10-2000 - Suppl. Straordinario)

                         LA GIUNTA REGIONALE

   VISTO  il Decreto Legislativo 29 ottobre n. 490 "Testo Unico delle
disposizioni  legislative in materia di beni culturali e ambientali a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";

   VISTO  l'art.  82  del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono
state   delegate   alle  Regioni  a  statuto  ordinario  le  funzioni
amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

   VISTO l'art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

   VISTO  l'art.  3  della  l.r.  27  maggio  1985, n. 57, cosi' come
modificate dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

   VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n. IV/3859 del 10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";

   CONSIDERATO  che,  attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859
del  10  dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree,  assoggettate  a  vincolo  paesaggistico, in base a specifico e
motivato  provvedimento  amministrativo  ex  legge 29 giugno l939, n.
1497  ovvero  "ope  legis"  in forza degli elenchi di cui all'art. 1,
primo  comma,  legge  8  agosto  1985, n. 431, nelle quali aree trova
applicazione  il  vincolo  di  inedificabilita'  ed immodificabilita'
dello  stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

   VISTA  la  deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26
aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse
ambientale  individuate  dalla  Regione  a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

   VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale n. 22971 del 27
maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenza di estendere i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione  della  Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;

   RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del
18  luglio  1999,  ha  approvato definitivamente il progetto di piano
territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale  27  maggio  1955 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

   RILEVATO  che,  in  base  alla  citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo
temporaneo  di  immodificabilita'  di  cui all'art. 1 ter della legge
431/85  opera  sino  all'entrata  in  vigore  del  Piano Territoriale
Paesistico  Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;

   CONSIDERATO,  comunque,  che  l'approvazione da parte della Giunta
Regionale  dal  P.T.P.R.  non  facendo  venir  meno  il regime di cui
all'art.  1  ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare
la  compatibilita' dello stralcio con il piano approvato in quanto lo
stralcio,  come  indicato  nella  D.G.R.L.  31898/88, costituisce una
sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

   ATTESO,   dunque,   che   la  Giunta  regionale,  in  presenza  di
un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare
rilevanza  pubblica,  ovvero  economico-sociale, in aree per le quali
sottoposte  alle  succitate  misure  di  salvaguardia,  non  sussiste
un'esigenza  immodificabilita'  puo'  predisporre un provvedimento di
stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro  individuato dalla
delibera  n.  3859/85,  nel  quale  siano  considerati  tutti  quegli
elementi   di   carattere   sia   ambientale   che   urbanistico   ed
economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale
paesistico;

   PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il
Direttore Generale conferma quanto segue:

   -  che  in  data  1.2.2000  e'  pervenuta  l'istanza del Comune di
Grosotto  SO di richiesta di stralcio nelle aree ai sensi dell'art. 1
ter legge 431/85 da parte del Consorzio Strade Sponda Destra torrente
Roasco  per  la  realizzazione  di strada agro-silvo-pastorale tra le
loc. "Sopiane-Tesura-Doere Basse";

   -  che  dalle  risultanze  dell'istruttoria svolta dal funzionario
competente,   cosi'  come  risulta  dalla  relazione  agli  atti  del
Servizio,   si   evince  che  non  sussistono  esigenze  assolute  di
immodificabilita'  tali  da giustificare la permanenza del vincolo di
cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

   PRESO  ATTO  inoltre  che  il  dirigente  del  Servizio preponente
ritiene  che vada riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di
cui trattasi in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti
interessi  pubblici  e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una
rilevanza  ed  urgenza tali che la Giunta regionale non puo' esimersi
dal  prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;

   RITENUTO  che  ai fini di un corretto inserimento ambientale delle
opere  del  contesto vincolato dovranno essere rispettate le seguenti
condizioni:

   -  i  muri  di  sostegno  in  progetto dovranno essere privi della
prevista copertina in cls;

   -  le  scarpate di nuova formazione dovranno essere opportunamente
piantumate  con  le  stesse essenze arboree del bosco ivi comprese le
aree occupate dai tratti di strada esistenti che verranno dismessi;

   DATO  ATTO  che  la  presente  deliberazione  non  e'  soggetta  a
controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32, della Legge n. 127 legge 15
maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

                              Delibera:

1)  di  stralciare,  per  le  motivazioni  di cui in premessa, l'area
ubicata  in  Comune  di Grosotto SO fg. 3 mapp. n. 53, 105, 106, 107,
111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 208, 210, 215, 220,
253,  fg.  4  mapp.  n. 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 169, 171, 180, 181, 182, 183, 188, 189, 192, 193,
195, 196, 207, 209, 210, 211, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 321, 322,
323,  349,  per  la  sola  parte interessata alla realizzazione delle
opere  in  oggetto  dall'ambito  territoriale  n.  2  individuato con
deliberazione  di  Giunta  Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,
per  la  realizzazione  di  strada  agro-silvo-pastorale  tra le loc.
"Sopiano-Tesura-Doere  Basse"  da  parte  del Consorzio Strade Sponda
Destra Torrente Roasco;

2)   di   ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la
predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3)  di  pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357  e  sul  Bollettino  Ufficiale  della Regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1,  I comma legge regionale 27
maggio  1985,  n.  57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12
settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 luglio 2000

                                             Il segretario: SALA