REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 7 agosto 2000 

Interventi  urgenti  volti  a  fronteggiare  i danni conseguenti alla
crisi   sismica  del  settembre-ottobre  1997  nel  territorio  della
provincia  di  Arezzo.  Ordinanza  Ministero dell'interno n. 2741 del
30 gennaio  1998. Ammissione a finanziamento di progetti esecutivi di
edifici pubblici. (Ordinanza n. D/922).
(GU n.262 del 9-11-2000 - Suppl. Straordinario)

                         IL VICE COMMISSARIO
                 in funzione di commissario delegato
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro
dell'interno  delegato  per  il coordinamento della protezione civile
n. 2741,  del  30  gennaio  1998 Ordinanza commissariale n. D/874 del
25 maggio 2000)

    Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno,  delegato per il
coordinamento  della  protezione civile, n. 2741, del 30 gennaio 1998
con  la  quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato
commissario  delegato,  ai  sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992,   n.   225,  per  gli  interventi,  necessari  a  salvaguardare
l'incolumita'  pubblica  e  privata,  nei  territori  dei  comuni  di
Anghiari, Badia Tebalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo
Stefano,  Sansepolcro,  Sestino  in  provincia  di Arezzo, gravemente
danneggiati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997;
    Vista  l'ordinanza  commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con
la  quale il presidente ha nominato il sottoscritto assessore Tommaso
Franci    quale    vice    commissario    per    la   crisi   sismica
del settembre-ottobre  1997  nei  comuni  di Anghiari, Badia Tedalda,
Caprese  Michelangelo,  Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e
Sestino  in  provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza
del Dipartimento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998;
    Vista  l'ordinanza  25 maggio  1998, n. 483, con la quale il vice
commissario  ha  approvato il piano stralcio degli interventi urgenti
volti   a   fronteggiare  i  danni  conseguenti  alla  crisi  sismica
del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo;
    Considerato  la successiva ordinanza n. D/782 del 2 dicembre 1999
con  la quale il vice commissario ha approvato la prima rimodulazione
del piano stralcio sopra citato;
    Vista  la  presa  d'atto  della  prima  rimodulazione  del  piano
stralcio  avvenuta  in  data  3 marzo  2000 da parte del Dipartimento
della protezione civile;
    Ritenuto  di  accogliere  la  richiesta  presentata dal comune di
Pieve  Santo  Stefano,  agli  atti  dell'ufficio  del commissario, di
utilizzo  delle  economie  risultanti  dall'intervento n. 1 pari a L.
127.176.844 (euro 65.681,36) a compensazione dell'eccedenza del costo
degli interventi numeri 2, 3 pari a L. 3.461.681 (euro 1.787,81);
    Ritenuto  altresi'  di  accogliere  la  richiesta  presentata dal
comune di Sestino, agli atti dell'ufficio del commissario di utilizzo
delle  economie  risultanti dagli interventi numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10
pari  a L. 81.909.405 (euro 42.302,68) a compensazione dell'eccedenza
del costo dell'intervento n. 5 pari a L. 268.094 (euro 138,46);
    Ritenuto opportuno accogliere la richiesta motivata del comune di
Caprese  Michelangelo,  agli  atti  dell'ufficio  del commissario, di
ammissione  al finanziamento anche degli interventi numeri 12, 15, 16
previsti  nella prima rimodulazione seconda fase di cui all'ordinanza
commissariale  n.  D/782 del 2 dicembre 1999, utilizzando a copertura
dell'eccedenza  pari  a  L.  15.901.656  (euro 8.212,52), le economie
ottenute  nell'ambito  degli  interventi  numeri 11, 13, 14 pari a L.
38.767.325 (euro 20.021,65);
    Ritenuto  opportuno  altresi' di accogliere la richiesta motivata
del  comune  di  Monterchi  agli atti dell'ufficio del commissario di
utilizzo  delle  economie  risultanti dall'intervento n. 17 pari a L.
21.910.892  (euro  11.316,03)  a  compensazione  della maggiore spesa
dell'intervento n. 18 pari a L. 12.620.000 (euro 6.517,69);
    Preso  atto  dell'esito  positivo  della  valutazione nell'ambito
delle  conferenze  di  servizi dei progetti esecutivi, che sono stati
successivamente  approvati  dall'ente attuatore e da questi trasmessi
al  genio  civile  di Arezzo per gli adempimenti previsti dalla legge
regionale  n.  88/1982,  elencati nell'allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
                               Ordina:
    1.   Sono   ammessi   a   finanziamento  gli  interventi  di  cui
all'allegato  1  alla  presente  ordinanza  quale  parte integrante e
sostanziale,  per  gli  importi  a  fianco  di  ciascuno  indicati, e
rispondenti   alle   previsioni  del  piano  di  prima  rimodulazione
approvato con ordinanza commissariale n. D/782 del 2 dicembre 1999.
    2.  Gli  interventi  numeri 2,  3  realizzati dal comune di Pieve
Santo Stefano sono ammessi utilizzando a copertura dell'eccedenza del
costo  degli  interventi  pari  a  L.  3.461.681  (euro  1.787,81) le
economie risultanti dall'intervento n. 1.
    3.  L'intervento n. 5 realizzato dal comune di Sestino e' ammesso
utilizzando a copertura dell'eccedenza del costo dell'intervento pari
a  L.  268.094  (euro 138,46) le economie risultanti dagli interventi
numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10, pari a L. 81.909.405 (euro 42.302,68).
    4.  Gli  interventi  numeri 12,  15,  16,  del  comune di Caprese
Michelangelo  sono ammessi utilizzando a copertura dell'eccedenza del
costo  pari  a  complessive L. 15.901.656 (euro 8.212,52) le economie
derivanti  dagli  interventi  numeri 11,  13, 14 pari a L. 38.767.325
(euro 20.021,65).
    5.  L'intervento  n.  18  del  comune  di  Monterchi e' ammesso a
finanziamento  utilizzando  a  copertura  dell'eccedenza prevista per
l'intervento   pari  a  L.  12.620.000  (euro  6.517,69),  l'economia
risultante   dall'intervento   n.  17  pari  a  L.  21.910.892  (euro
11.316,03).
    6.  I  suddetti  interventi sono eseguiti dagli enti attuatori in
conformita'  ai progetti approvati nelle conferenze di servizi di cui
all'art.  14  del decreto-legge n. 6/1998 e sono dichiarati urgenti e
indifferibili  ai  sensi  dell'art. 3 dell'ordinanza del Dipartimento
della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998.
    7. Gli enti attuatori sono tenuti a fornire tutte le informazioni
richieste  dal  commissario  nell'attuazione  del  piano  tramite  la
compilazione  di  apposite  schede  di monitoraggio predisposte dagli
uffici.
    8.  La presente ordinanza e' comunicata ai comuni, alla provincia
di  Arezzo,  alla  comunita'  montana  della Valtiberina, agli uffici
regionali interessati e al Dipartimento della protezione civile.
    9.   La   presente   ordinanza  comprensiva  dell'allegato  parte
integrante e sostanziale e' pubblicata nel bollettino ufficiale della
regione Toscana.
      Firenze, 7 agosto 2000
                                          Il vice commissario: Franci