N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 2009
Ordinanza del 10 novembre 2009 emessa dal giudice di pace di Orvieto nel procedimento penale a carico di Revenco Irina. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Mancata previsione di una norma transitoria - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con i principi di offensivita' e di proporzionalita' (in relazione al principio di personalita' della responsabilita' penale) - Violazione del principio di solidarieta' - Richiamo alle convenzioni internazionali in materia. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. - Costituzione artt. 2, 3, 10, 25, secondo e terzo comma (in relazione agli artt. 13 e 27) e 111.(GU n.5 del 3-2-2010 )
IL GIUDICE DI PACE In data 10 novembre 2009 nel procedimento penale n. 68/2009 a carico di Revenco Irina imputata del reato di cui all' art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998. Il relazione all'articolo di cui all'imputazione questo giudice osserva. Il reato appare in contrasto con gli artt. 2, 3, 25 secondo e terzo comma in relazione agli artt. 27 e 13 della Costituzione. Il reato in questione appare in contrasto con il principio di ragionevolezza rivelandosi del tutto privo di «ratio» giustificatrice in quanto il fine che si prefigge e' quello dell'allontanamento dello straniero clandestino dal territorio nazionale. Tale fine viene raggiunto gia' in sede amministrativa ove e' prevista l'espulsione del soggetto irregolare da parte degli organi di polizia senza alcun nulla-osta da parte dell'Autorita' giudiziaria. Riguardo alla pena pecuniaria prevista dalla norma in esame, trattasi di applicazione del tutto teorica in quanto, nella specie, sarebbe applicata a persone nullatenenti e privi di sicura domiciliazione tanto che anche la eventuale conversione della pena pecuniaria in lavori di pubblica utilita' ex art. 660 c.p.p. non otterrebbe alcun risultato utile. Altrettanto in contrasto con il principio di offensivita' e proporzionalita' appare il reato in questione ove si consideri che la suprema Corte, con sent. n. 78/07, ha affermato che il mancato possesso di un titolo valido per la permanenza nello Stato non e' di per se' sintomo di una particolare pericolosita' sociale per cui non puo' essere accomunata la semplice permanenza con la situazione dello straniero che e' entrato nel territorio nazionale per commettere un reato. Infatti l'espressione «fatto commesso» contenuta nell'art. 25, comma 2, in relazione all'art. 27 della Costituzione indica il carattere personale della responsabilita' penale, imponendo pertanto un limite alla applicazione delle pene che costituiscono una «estrema ratio» e devono essere applicate a particolari situazioni di pericolosita' sociale fra le quali certamente non rientrano i casi di coloro che per disperazione migrano, sia pur illegalmente, in altri Paesi. Pertanto appare del tutto incomprensibile prevedere un reato per una situazione che puo' essere risolta in ambito amministrativo. La norma contrasta anche con l'art. 10 della Costituzione e, soprattutto con l'art. 2, violando sia il principio di solidarieta', posto tra i valori fondamentali dell'uomo, sia assumendo un connotato discriminatorio nei confronti di persone che, in condizione di bisogno, vengono considerate possibili fonti di atti delinquenziali. (Vedasi a tal proposito la Convenzione di Ginevra sull'asilo politico, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e le varie Convenzioni sui lavoratori migranti e sui Diritti del fanciullo ratificate dall'Italia). Va infine rilevato, quale ulteriore profilo di irrazionalita' della norma, che il reato di illegale trattenimento nel territorio dello Stato, rispetto a quello istantaneo di ingresso clandestino e' privo di normativa transitoria (quale quella prevista per le colf e badanti) per cui il clandestino, anche se lo volesse, non godrebbe di alcuna possibilita' di evitare i rigori della legge.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione, 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Rilevando, con riferimento ai fatti di cui al procedimento penale n. 68/2009 a carico di Revenco Irina, l'applicazione dell'art.10-bis, d.lgs. n. 286/1998, dichiara rilevante e non manifestatamene infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, come introdotto dalla legge n. 94 del 2009, con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25 secondo e terzo comma in relazione agli articoli 13 e 27 della Costituzione e art. 111 stessa Carta; Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Orvieto, addi' 10 novembre 2009 Il Giudice di pace: Guadagno