N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 2009

Ordinanza del 10 novembre 2009 emessa dal giudice di pace di  Orvieto
nel procedimento penale a carico di Revenco Irina. 
 
Straniero -  Ingresso  e  soggiorno  illegale  nel  territorio  dello
  Stato -  Configurazione  della  fattispecie  come  reato -  Mancata
  previsione di una norma transitoria - Violazione del  principio  di
  ragionevolezza - Contrasto con i  principi  di  offensivita'  e  di
  proporzionalita' (in relazione al principio di  personalita'  della
  responsabilita'   penale) -    Violazione    del    principio    di
  solidarieta' - Richiamo alle convenzioni internazionali in materia. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art.  10-bis,  aggiunto
  dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
- Costituzione artt.  2,  3,  10,  25,  secondo  e  terzo  comma  (in
  relazione agli artt. 13 e 27) e 111. 
(GU n.5 del 3-2-2010 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    In data 10 novembre 2009 nel procedimento penale  n.  68/2009   a
carico di Revenco Irina imputata del reato di cui  all'  art.  10-bis
del d.lgs. n. 286/1998. 
    Il relazione all'articolo di cui all'imputazione  questo  giudice
osserva. 
    Il reato appare in contrasto con gli artt. 2,  3,  25  secondo  e
terzo comma in relazione agli artt. 27 e 13 della Costituzione. 
    Il reato in questione appare in contrasto  con  il  principio  di
ragionevolezza rivelandosi del tutto privo di «ratio» giustificatrice
in quanto il fine che si prefigge e' quello dell'allontanamento dello
straniero clandestino dal territorio nazionale. 
    Tale fine viene raggiunto gia'  in  sede  amministrativa  ove  e'
prevista l'espulsione del soggetto irregolare da parte  degli  organi
di  polizia  senza   alcun   nulla-osta   da   parte   dell'Autorita'
giudiziaria. 
    Riguardo alla pena pecuniaria  prevista  dalla  norma  in  esame,
trattasi di applicazione del tutto teorica in quanto,  nella  specie,
sarebbe  applicata  a  persone  nullatenenti  e   privi   di   sicura
domiciliazione tanto che anche la eventuale  conversione  della  pena
pecuniaria in lavori di pubblica utilita'  ex  art.  660  c.p.p.  non
otterrebbe alcun risultato utile. 
    Altrettanto in contrasto  con  il  principio  di  offensivita'  e
proporzionalita' appare il reato in questione ove si consideri che la
suprema Corte, con sent.  n.  78/07,  ha  affermato  che  il  mancato
possesso di un titolo valido per la permanenza nello Stato non e'  di
per se' sintomo di una particolare pericolosita' sociale per cui  non
puo' essere accomunata la semplice permanenza con la situazione dello
straniero che e' entrato nel territorio nazionale per  commettere  un
reato. 
    Infatti l'espressione «fatto commesso»  contenuta  nell'art.  25,
comma 2, in  relazione  all'art.  27  della  Costituzione  indica  il
carattere personale della responsabilita' penale, imponendo  pertanto
un limite alla applicazione delle pene che costituiscono una «estrema
ratio»  e  devono  essere  applicate  a  particolari  situazioni   di
pericolosita' sociale fra le quali certamente non rientrano i casi di
coloro che per disperazione migrano, sia pur illegalmente,  in  altri
Paesi. 
    Pertanto appare del tutto incomprensibile prevedere un reato  per
una situazione che puo' essere risolta in ambito amministrativo. 
      
    La norma contrasta anche con  l'art.  10  della  Costituzione  e,
soprattutto con l'art. 2, violando sia il principio di  solidarieta',
posto tra i valori fondamentali dell'uomo, sia assumendo un connotato
discriminatorio nei  confronti  di  persone  che,  in  condizione  di
bisogno, vengono considerate possibili fonti di atti  delinquenziali.
(Vedasi  a  tal  proposito  la  Convenzione  di  Ginevra   sull'asilo
politico,  la  Dichiarazione  dei  diritti  dell'uomo  e   le   varie
Convenzioni sui lavoratori  migranti  e  sui  Diritti  del  fanciullo
ratificate dall'Italia). 
      
    Va infine rilevato, quale  ulteriore  profilo  di  irrazionalita'
della norma, che il reato di illegale  trattenimento  nel  territorio
dello Stato, rispetto a quello istantaneo di ingresso clandestino  e'
privo di normativa transitoria (quale quella prevista per le  colf  e
badanti) per cui il clandestino, anche se lo volesse, non godrebbe di
alcuna possibilita' di evitare i rigori della legge. 
 
                               P. Q. M. 
 
      
      
    Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione, 1 e 23, legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Rilevando, con riferimento ai fatti di cui al procedimento penale
n. 68/2009 a carico di Revenco Irina, l'applicazione dell'art.10-bis,
d.lgs.  n.  286/1998,  dichiara  rilevante  e   non   manifestatamene
infondata    la    questione    di    legittimita'     costituzionale
dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, come introdotto dalla legge
n. 94 del 2009, con riferimento agli artt. 2, 3,  10,  25  secondo  e
terzo comma in relazione agli articoli 13 e 27 della  Costituzione  e
art. 111 stessa Carta; 
    Dispone la sospensione del procedimento e la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa
al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
        Orvieto, addi' 10 novembre 2009 
 
                    Il Giudice di pace: Guadagno