N. 27 SENTENZA 25 - 28 gennaio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ricorso della Regione Liguria - Impugnazione di numerose disposizioni
  del  decreto-legge  n.  112  del  2008  -  Trattazione  della  sola
  questione concernente l'art. 76,  comma  6-bis  -  Decisione  sulle
  altre questioni rinviata a separate pronunce. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 6-bis. 
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 119. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica -  Enti  locali -  Riduzione  dei
  trasferimenti erariali a favore delle Comunita'  montane -  Ricorso
  della  Regione  Liguria -  Denunciata   violazione   dell'autonomia
  finanziaria  regionale  per   indebita   compressione   dei   mezzi
  finanziari necessari al  funzionamento  delle  comunita'  montane -
  Omessa  dimostrazione  dell'assunto   imputabile   a   disposizione
  comunque  espressione  di  principio  fondamentale  della   materia
  «coordinamento  della  finanza  pubblica» -  Non  fondatezza  della
  questione. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 6-bis. 
- Costituzione, art. 119. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica -  Enti  locali -  Riduzione  dei
  trasferimenti  erariali  a  favore  delle  Comunita'  montane,  con
  priorita' degli interventi per quelle  situate  ad  una  altitudine
  media inferiore a settecentocinquanta metri sopra  il  livello  del
  mare - Previsione di un criterio rigido quale strumento per attuare
  prioritariamente  la   riduzione   dei   trasferimenti   erariali -
  Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa  statale  nella
  materia «coordinamento  della  finanza  pubblica» -  Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 6-bis. 
- Costituzione, art. 117, quarto comma; d.lgs.  18  agosto  2000,  n.
  267, art. 27. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica -  Enti  locali - Riduzione   dei
  trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane con decreto
  del  Ministro   dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministro
  dell'economia e delle finanze -  Ricorso  della  Regione  Liguria -
  Mancata previsione, per l'emanazione del decreto,  dell'intesa  con
  la  Conferenza  unificata -  Violazione  del  principio  di   leale
  collaborazione -Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 6-bis. 
- Costituzione, art. 117, quarto comma. 
(GU n.5 del 3-2-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  76,  comma
6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  113,
promosso dalla Regione Liguria con ricorso notificato il  20  ottobre
2008, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritto al  n.
72 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  15  dicembre  2009  il  giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Uditi gli avvocati Giandomenico  Falcon  e  Luigi  Manzi  per  la
Regione Liguria e l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008  e  depositato  il
successivo 22 ottobre, la Regione Liguria ha  promosso  questione  di
legittimita'   costituzionale   di    numerose    disposizioni    del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113,  e,
tra queste, in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119  della
Costituzione e al principio di leale  collaborazione,  dell'art.  76,
comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008  nella  parte  in  cui
prevede che: «Sono ridotti dell'importo di 30  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e  2011  i  trasferimenti  erariali  a
favore  delle  comunita'   montane.   Alla   riduzione   si   procede
intervenendo prioritariamente sulle comunita' che si trovano  ad  una
altitudine media  inferiore  a  settecentocinquanta  metri  sopra  il
livello del mare. All'attuazione del presente comma si  provvede  con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze». 
    2. - La ricorrente formula tre distinte censure tutte  aventi  ad
oggetto il comma 6-bis dell'art. 76 del decreto-legge citato. 
    2.1. - La prima censura riguarda la riduzione dell'importo di  30
milioni di euro, per ciascuno degli  anni  2009,  2010  e  2011,  dei
trasferimenti erariali a favore delle comunita'  montane,  la  quale,
secondo  la  Regione  Liguria,  si  pone  in  contrasto,   sia   pure
indirettamente,  con  l'autonomia  finanziaria  delle   Regioni.   Le
comunita' montane,  infatti,  rientrano  nella  sfera  di  competenza
legislativa  regionale   (va   citata   la   sentenza   della   Corte
costituzionale  n.  465  del  2005)  e  costituiscono   strumenti   a
disposizione   della   Regione   e   degli   enti   locali   per   la
riorganizzazione  delle   proprie   funzioni.   Pertanto,   il   loro
finanziamento, nonostante allo stato attuale della  legislazione  sia
costituito da trasferimenti diretti alle singole  comunita'  montane,
deve essere considerato parte della  complessiva  finanza  regionale,
come del resto dimostrerebbe  «il  fatto  che  il  «Fondo  Montagna»,
destinato ai finanziamenti in conto capitale,  e'  regionalizzato  da
moltissimi anni». 
    Una   riduzione   dei   trasferimenti   settoriali   in   termini
significativi come quella in esame - con il possibile azzeramento del
contributo  ordinario,  e  la  riduzione  anche   di   quello   detto
«consolidato»  -  sarebbe  suscettibile  di  produrre   il   tracollo
economico e la scomparsa di numerose  comunita'  montane,  le  quali,
oltretutto, sono state appena riorganizzate dalle leggi regionali  in
attuazione dell'art. 2, comma 17, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). 
    La Regione evidenzia che la riduzione di 30 milioni di  euro  per
l'anno in corso va a sommarsi alle riduzioni anche maggiori  previste
dalla finanziaria 2008, pari a 66,4 milioni di  euro,  tanto  che  il
taglio complessivo e' di quasi 97 milioni di euro pari ad  un  decimo
del contributo ordinario. 
    Secondo la ricorrente, l'art. 119 della  Costituzione  presuppone
un equilibrio tra funzioni ed entrate, ed obbliga lo Stato  a  dotare
le Regioni dei mezzi per fare fronte ai propri compiti, sia  mediante
trasferimenti di tributi  erariali,  sia  mediante  entrate  proprie.
Pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittima  una  riduzione  dei
trasferimenti  statali  al  sistema  regionale  in  termini  tali  da
compromettere l'esercizio delle funzioni e senza prevedere  strumenti
con i quali le Regioni possano rimediare alle riduzioni stesse. 
    La seconda censura formulata dalla Regione Liguria ha ad  oggetto
il comma 6-bis dell'art. 76 del d.l. n. 112 del 2008, nella parte  in
cui prevede che le  comunita'  destinatarie  della  riduzione  devono
essere individuate, prioritariamente, tra quelle che  si  trovano  ad
una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri  sopra  il
livello  del  mare.  La   disposizione   sarebbe   costituzionalmente
illegittima, perche' invasiva della sfera di  competenza  legislativa
regionale relativa alla politica della montagna (art. 27 del  decreto
legislativo 18  agosto  2000,  n.  267  -  Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali). 
    L'adozione  di  un  criterio  altimetrico   sarebbe   del   tutto
irragionevole, in quanto  non  dipendono  dalla  mera  altimetria  le
condizioni di maggiore o minore  isolamento,  di  maggiore  o  minore
difficolta' di comunicazione  ed  ogni  altra  condizione  che  possa
suggerire  di  sostenere  determinate  comunita'  invece  di   altre.
L'irragionevolezza del criterio si  riverberebbe  sull'esercizio  dei
poteri spettanti alla Regione in  materia  di  comunita'  montane  ex
artt. 117, quarto comma, Cost. e 27  del  d.lgs.  n.  267  del  2000,
quali: 1) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;  2)
la determinazione  dei  criteri  di  ripartizione  tra  le  comunita'
montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione  europea;
3) la disciplina  dei  rapporti  con  gli  altri  enti  operanti  nel
territorio. 
    La soglia di 750 metri sopra il livello del mare quale limite  da
superare  per  non  incorrere  nella  riduzione  della  contribuzione
risulterebbe ulteriormente irragionevole «in quanto diversa e lontana
da quella dei 500 metri sopra il livello del mare  prevista  all'art.
2, comma 20, della legge  n.  244  del  2007  (finanziaria  2008)  ed
assunta, insieme agli altri  criteri  ivi  stabiliti,  a  riferimento
dalle regioni nella  redazione  delle  loro  leggi  di  riordino.  Si
sarebbe introdotto,  in  tal  modo,  un  elemento  di  contraddizione
proprio nella fase di attuazione delle leggi regionali  di  riordino,
richieste ed imposte dalla stessa legge statale. 
    La disposizione violerebbe,  dunque,  «ad  un  tempo  l'autonomia
finanziaria  regionale,  nel  senso  sopra  indicato,  e  l'autonomia
legislativa». 
    Infine, la terza censura riguarda il comma 6-bis dell'art. 76 del
d.l. n. 112 del 2008 nella parte in cui demanda la sua attuazione  ad
un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, senza la partecipazione delle
Regioni, in violazione del principio di leale collaborazione. 
    La difesa regionale ritiene  che  la  politica  di  finanziamento
delle comunita' montane debba essere necessariamente  coordinata  con
le politiche regionali, esistendo una connessione indissolubile tra i
problemi del finanziamento e i problemi  della  stessa  esistenza  ed
articolazione delle comunita' montane (oltre  che  della  complessiva
funzionalita' e possibilita' di assumere funzioni). 
    3. - In data 10 novembre 2008 si e' costituito il Presidente  del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  dello
Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza del ricorso. 
    Secondo l'Avvocatura dello Stato, la riduzione dei  trasferimenti
disposta dalla norma censurata  concerne  somme  che,  attraverso  un
apposito  fondo  previsto  dall'art.  34,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino  della  finanza  degli
enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23  ottobre  1992,
n. 421), lo Stato destina al finanziamento delle  comunita'  montane,
nella misura annualmente  determinata  dalla  legge  finanziaria.  Si
tratterebbe, come riconosce la stessa Regione ricorrente, di somme  a
carico dello Stato,  che  non  rientrano  nell'ambito  della  finanza
regionale, perche' destinate direttamente alle comunita' montane. 
    Inoltre, a  parere  della  parte  resistente,  la  norma  sarebbe
espressione della  politica  economica  del  Governo  finalizzata  al
contenimento  della  spesa  pubblica.  Pertanto,  rientrerebbe  nella
potesta'  legislativa  dello  Stato  disporre  una  simile  riduzione
attinenente esclusivamente alla gestione della propria finanza. 
    I  riflessi  indiretti  che  tale  determinazione  avrebbe  sulla
attivita' delle Regioni costituirebbero un'eventualita' che, oltre  a
non essere dimostrata, non potrebbe certamente comportare  un  limite
costituzionale  per  lo  Stato  nella  determinazione  annuale  delle
risorse  da  trasferire,  in  ragione  delle  proprie  disponibilita'
finanziarie. Occorre considerare, a tale riguardo, che la politica di
bilancio dello Stato  deve  tener  conto  della  molteplicita'  degli
interessi pubblici rimessi alla propria competenza, e che  i  vincoli
prospettati   dalla   Regione   comporterebbero   un    inammissibile
condizionamento della potesta' dello Stato di determinare le linee  e
gli obiettivi della propria politica economica. 
    Secondo la difesa del Presidente  del  Consiglio,  non  sarebbero
violati i principi contenuti negli artt. 117,  quarto  comma,  e  119
Cost., ovvero il principio di leale collaborazione. Infatti, in  base
all'art. 119 Cost., lo Stato e' tenuto a  destinare  risorse  per  il
finanziamento delle Regioni e degli Enti locali nei limiti  necessari
ad assicurare «lo sviluppo economico, la coesione e  la  solidarieta'
sociale,  per  rimuovere  gli  squilibri  economici  e  sociali,  per
favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti  della  persona,  o  per
provvedere  a  scopi  diversi  dal  normale  esercizio   delle   loro
funzioni». 
    La fattispecie in esame non rientrerebbe in queste previsioni ne'
sotto  il  profilo  soggettivo,  ne'  sotto  quello  oggettivo,   non
potendosi ravvisare un obbligo costituzionale dello Stato ad  operare
il  finanziamento  delle  comunita'   montane.   Neppure   potrebbero
ipotizzarsi vizi di manifesta irragionevolezza delle disposizioni  in
esame, che - prevedendo la riduzione  prioritaria  dei  trasferimenti
alle comunita' poste al di sotto dell'altitudine media di  750  metri
sul livello del mare - intendono  garantire  l'uso  efficiente  delle
risorse  disponibili,  assicurando  che  esse  siano  utilizzate   in
conformita' con la loro destinazione, e percio' a favore di territori
effettivamente  disagiati,  per  la  loro  localizzazione   in   zone
montuose. 
    La  Regione  non  puo'  dolersi  della  necessita'   di   operare
interventi per assicurare il funzionamento delle  comunita'  montane,
in conseguenza della riduzione  delle  risorse  derivanti  dal  fondo
statale. In primo luogo non e' dimostrato il pregiudizio concreto che
la misura adottata potrebbe arrecare alla Regione  ricorrente.  Sotto
altro profilo, occorre ribadire che le misure di  riequilibrio  della
finanza pubblica, di  cui  le  disposizioni  censurate  costituiscono
espressione, rientrano nell'ambito di  una  complessiva  politica  di
coordinamento della finanza  pubblica  che  lo  Stato  e'  tenuto  ad
adottare e che le Regioni sono chiamate ad  osservare,  nel  rispetto
dell'interesse nazionale, nonche' del patto  di  stabilita'  previsto
dagli artt. 73 e seguenti dello stesso d.1. in esame, secondo  quanto
precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 169 del 2007. 
    Da cio' consegue che ogni eventuale intervento regionale, che  si
rendesse necessario per effetto della disposta  riduzione  di  spesa,
non dovrebbe  essere  considerato  come  una  lesione  dell'autonomia
legislativa  ed  organizzativa  della   Regione,   ma   costituirebbe
espressione   dei    predetti    principi    costituzionali.    Dalle
considerazioni  sopra  svolte,  si  desumerebbe  anche  la  manifesta
infondatezza  dell'ultimo  profilo  di  censura,  che   riguarda   la
remissione  delle  norme   attuative   ad   un   successivo   decreto
ministeriale. E' evidente che tale decreto non comporta l'adozione di
misure di dettaglio in materia di competenza  regionale,  ma  investe
esclusivamente  l'esecuzione  di  una  disposizione   relativa   alla
gestione di un fondo statale. 
    3.1. - Con memoria depositata in data 1° ottobre 2009, la  difesa
del  Presidente  del  Consiglio  ha  ribadito   le   proprie   difese
richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.  237  del  2009
con  la  quale  si  e'  riconosciuta  la  perfetta  legittimita'   di
disposizioni,  concernenti  la   riduzione   della   spesa   per   il
funzionamento delle comunita' montane e la determinazione  di  alcuni
«indicatori» di efficienza, analoghe a quelle che formano oggetto del
presente giudizio. 
    La Corte costituzionale, in tale occasione, ha affermato  che  le
disposizioni in  quella  sede  censurate  rientravano  nella  materia
prevalente  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,   ponendosi
obiettivi  di  contenimento  complessivo  della  spesa  corrente   ed
individuando in modo non  esaustivo  strumenti  e  modalita'  per  il
perseguimento di tali obiettivi. Questi principi -  sempre secondo la
difesa  erariale  -  sono  certamente  riferibili  anche  alla  norma
impugnata  dalla  Regione  Liguria  nella  presente  causa,  che   si
inserisce nel  programma  strategico  di  politica  economica  e  che
concerne  la  medesima  materia  del  coordinamento   della   finanza
pubblica. 
    4.  -  Con  memoria  illustrativa   depositata   in   prossimita'
dell'udienza,  la  Regione  Liguria  ha  ribadito  le  argomentazioni
esposte  nell'atto  introduttivo  del  giudizio,   insistendo   nella
richiesta di accoglimento del ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Regione Liguria ha  promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113. 
    Riservata a  separate  pronunce  la  decisione  sull'impugnazione
delle altre disposizioni contenute nel d.l. n. 112 del 2008, viene in
esame in questa sede la questione di legittimita' costituzionale,  in
riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione  e
al principio di leale collaborazione, dell'art. 76, comma 6-bis,  del
d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
113  del  2008,  nella  parte  in  cui  prevede  che:  «Sono  ridotti
dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010
e 2011 i trasferimenti erariali a  favore  delle  comunita'  montane.
Alla  riduzione  si  procede  intervenendo   prioritariamente   sulle
comunita'  che  si  trovano  ad  una  altitudine  media  inferiore  a
settecentocinquanta metri sopra il livello del  mare.  All'attuazione
del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno,
da adottare  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze». 
    2. - La ricorrente formula tre distinte questioni, la prima delle
quali riguardante la decurtazione dei trasferimenti erariali a favore
delle comunita' montane che si porrebbe in contrasto con  l'art.  119
della Costituzione in quanto, sommata alla  precedente  riduzione  di
cui all'art. 2, comma 16,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato  -  legge  finanziaria  2008),  «riduce  i  trasferimenti
statali  al  sistema  regionale  in  termini  tali  da  compromettere
l'esercizio delle funzioni regionali e senza prevedere strumenti  con
i quali queste ultime possano rimediare alle riduzioni stesse». 
    La questione non e' fondata. 
    E'   preliminarmente   opportuno   chiarire   che,   secondo   la
giurisprudenza costante di questa Corte, spetta alle Regioni -  onere
che, se  non  assolto,  determina  la  infondatezza  della  questione
sollevata - dimostrare, allorche'  rivendichino  l'illegittimita'  di
norme che prevedono la riduzione dei trasferimenti erariali, che tale
riduzione  determini  l'insufficienza  dei   mezzi   finanziari   per
l'adempimento dei propri compiti, anche perche' non e' consentita una
analisi atomistica di manovre finanziarie complesse mediante le quali
spesso si verifica che alla riduzione di alcune  risorse  finanziarie
si accompagni l'aumento di altre (sentenze n. 298 del  2009;  n.  381
del 2004; n. 437 del 2001 e n. 507 del 2000). 
    La ricorrente non motiva in alcun modo ne',  tantomeno,  fornisce
elementi tali da dimostrare che le comunita' montane, a  causa  della
riduzione del fondo loro destinato dallo  Stato,  non  potranno  piu'
funzionare. 
    A cio' si aggiunga che, come questa Corte ha da  tempo  chiarito,
la  disciplina  delle  comunita'  montane  rientra  nella  competenza
residuale delle Regioni (sentenze n. 237 del 2009 e nn. 456 e 244 del
2005). Sono dunque le Regioni che, in base all'art. 119 Cost., devono
provvedere  al  loro  finanziamento  insieme   ai   Comuni   di   cui
costituiscono  la  «proiezione».  Ne  consegue  che  la   progressiva
riduzione del finanziamento statale relativo alle suddette  comunita'
montane non contrasta  con  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  in
materia di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali. 
    Al riguardo, va considerato che una sua costante  giurisprudenza,
formatasi prima della revisione costituzionale  del  Titolo  V  della
parte seconda della Costituzione, con riferimento ad  una  Regione  a
statuto speciale, e recentemente ribadita con la sentenza n. 237  del
2009,  ha  affermato  che  «Dato  il  carattere  strumentale  e   non
essenziale delle comunita' montane, non puo' ricavarsi dagli artt. 28
e 29 della legge n. 142 del 1990 (ora artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 267
del  2000)  un  principio  generale  dell'ordinamento  o  una   norma
fondamentale  di  riforma  economico-sociale  in  ordine  alla   loro
istituzione e alla loro natura di enti necessari,  che  precluderebbe
alla regione il potere rivolto alla loro soppressione; ne' il divieto
di soppressione si potrebbe far derivare dalla indefettibilita' delle
funzioni necessarie all'attuazione dei programmi e  al  perseguimento
degli obiettivi di sviluppo delle  zone  montane  stabiliti  da  atti
dell'Unione europea e da leggi dello Stato; funzioni, queste  ultime,
che  ben  possono  essere   allocate   altrimenti,   in   base   alle
particolarita' delle situazioni locali,  apprezzate  dal  legislatore
regionale nell'esercizio discrezionale del suo potere legislativo  in
tema di "ordinamento degli enti locali"» (sentenza n. 229 del 2001). 
    Conclusivamente, con riferimento a  questa  specifica  doglianza,
non puo' che ribadirsi  quanto  precisato  nella  piu'  volte  citata
sentenza n. 237 del 2009, vale a dire che la  disposizione  in  esame
costituisce  «effettivamente  espressione  di  principi  fondamentali
della materia del coordinamento della finanza pubblica.  [...].  Cio'
in quanto il [suo] scopo  e'  quello  di  contribuire,  su  un  piano
generale, al contenimento della spesa pubblica corrente nella finanza
pubblica allargata e nell'ambito di misure  congiunturali  dirette  a
questo scopo nel quadro della manovra finanziaria». 
    3. - La seconda questione  sollevata  dalla  Regione  Liguria  e'
relativa alla  previsione  di  un  criterio  altimetrico  come  unico
riferimento  per  stabilire  le  modalita'  e  i  destinatari   della
riduzione  dei  trasferimenti.  Detto  criterio,   a   parere   della
ricorrente,   sarebbe   del   tutto   irragionevole    poiche'    non
dipenderebbero dalla mera altimetria «le  condizioni  di  maggiore  o
minore isolamento, di maggiore o minore difficolta' di  comunicazione
ed ogni altra condizione che possa suggerire di sostenere determinate
comunita'». Tale irragionevolezza si riverberebbe sull'esercizio  dei
poteri spettanti alla Regione in materia di comunita' montane ex art.
117, quarto comma, Cost. e art. 27 decreto  legislativo  n.  267  del
2000. 
    La questione e' fondata. 
    La censura svolta dalla  Regione  e'  strettamente  connessa  con
quella relativa ai commi da 17 a 22 dell'art. 2 della  legge  n.  244
del 2007 (legge finanziaria per l'anno 2008)  in  tema  di  comunita'
montane. Nella precedente legge finanziaria  il  legislatore  statale
aveva disposto che le Regioni, con proprie leggi, procedessero ad  un
riordino della disciplina delle comunita' montane ad integrazione  di
quanto  previsto  dall'art.  27   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, in modo da ridurre, a regime,  la
spesa corrente per il loro funzionamento (art.  2,  comma  17,  della
legge finanziaria per  l'anno  2008).  Le  Regioni,  nelle  leggi  di
riordino, dovevano tener conto di alcuni criteri, indicati nel  comma
18 dell'art. 2 della medesima legge finanziaria  2008,  che  venivano
definiti «principi fondamentali». 
    Tali norme sono state oggetto del giudizio  di  costituzionalita'
conclusosi con la sentenza n. 237 del  2009  e  sono  state  ritenute
immuni dai vizi denunciati in quanto riconducibili alla  materia  del
coordinamento della finanza pubblica e rispondenti ai  requisiti  che
la giurisprudenza costituzionale  richiede  alle  norme  statali  che
fissano i relativi principi. 
    In particolare la Corte, affrontando  la  questione  relativa  al
citato comma 18 dell'art. 2 della legge finanziaria per l'anno  2008,
ha affermato che «il legislatore statale, con il predetto  comma,  in
funzione dell'obiettivo di riduzione  della  spesa  corrente  per  il
funzionamento delle comunita'  montane,  e  senza  incidere  in  modo
particolare sull'autonomia delle Regioni nell'attuazione del previsto
riordino,  si  limita  a  fornire  al  legislatore  regionale  alcuni
«indicatori» che si presentano non vincolanti,  ne'  dettagliati,  ne
autoapplicativi e che tendono soltanto  a  dare  un  orientamento  di
massima  alle  modalita'  con  le  quali  deve  essere  attuato  tale
riordino». 
    Tra i suddetti «indicatori» vi era anche quello altimetrico  che,
dunque, e' stato ritenuto non costituzionalmente illegittimo solo  in
quanto espresso in modo generico, non vincolante e tendente a dare un
orientamento di massima al riordino. 
    La previsione, viceversa,  di  un  criterio  altimetrico  rigido,
quale quello individuato dall'art. 76, comma  6-bis,  come  strumento
per attuare la riduzione  dei  trasferimenti  erariali  diretti  alle
comunita' montane esorbita dai  limiti  della  competenza  statale  e
viola l'art. 117  Cost.  Si  impone,  pertanto,  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale della citata disposizione  nella  parte
in cui prevede che le comunita' destinatarie della  riduzione  devono
prioritariamente essere individuate tra quelle che si trovano ad  una
altitudine media  inferiore  a  settecentocinquanta  metri  sopra  il
livello del mare. 
    4. - La Regione Liguria,  infine,  solleva  una  terza  questione
avente ad oggetto l'attuazione delle prescrizioni contenute nel comma
6-bis dell'art. 76 tramite un decreto del Ministro  dell'interno,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
senza la compartecipazione delle Regioni,  lamentando  la  violazione
del principio di leale collaborazione. 
    La questione e' fondata. 
    Come si e' detto, alle comunita' montane e' stata  attribuita  la
natura giuridica di ente autonomo, quale «proiezione dei  comuni  che
ad essa fanno capo» o di «unioni di comuni,  enti  locali  costituiti
fra comuni montani» (sentenza n. 244 del 2005) e si e' stabilito  che
spetta alle Regioni in via  residuale,  ai  sensi  del  quarto  comma
dell'art. 117 Cost., la competenza legislativa in  ordine  alla  loro
disciplina, salva  la  possibilita'  di  ricondurre  ai  principi  di
coordinamento della finanza pubblica  quelle  norme  dettate  per  il
contenimento della spesa pubblica. 
    Pertanto, pur riconoscendosi come adeguato il livello di  governo
scelto dal legislatore, e' necessario il pieno  coinvolgimento  delle
Regioni  nella  individuazione  dei  criteri  da  adottare   per   la
realizzazione della riduzione del fondo da destinare  alle  comunita'
montane,  esistendo,  come  sostiene  la  Regione,  una   connessione
indissolubile tra i problemi del finanziamento  e  i  problemi  della
stessa esistenza ed articolazione delle comunita' montane. 
    La disposizione deve essere pertanto dichiarata illegittima nella
parte  in  cui  non  prevede  per  l'emanazione   del   decreto   non
regolamentare  di  attuazione,   finalizzato   all'attuazione   della
riduzione dei  trasferimenti  erariali  alle  comunita'  montane,  lo
strumento dell'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'art.  8
del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed
ampliamento delle attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed  i  compiti  di  interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali). 
 
                          Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riservata a separate  pronunce  ogni  decisione  sulle  ulteriori
questioni di legittimita' costituzionale del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  113,  proposte  dalla
Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  76,  comma
6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  113,
nella parte in  cui  prevede  che  «i  destinatari  della  riduzione,
prioritariamente, devono essere individuati tra le comunita'  che  si
trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri
sopra il livello del mare»; 
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  76,  comma
6-bis, del decreto-legge n. 112 del  2008  nella  parte  in  cui  non
prevede che all'attuazione del medesimo comma si provvede con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze «d'intesa con la  Conferenza  unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
(Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)»; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
del medesimo art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del  2008
avente ad oggetto la riduzione dell'importo di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei trasferimenti  erariali  a
favore delle comunita' montane promossa, in  riferimento  agli  artt.
117, quarto comma, e 119 della Costituzione,  dalla  Regione  Liguria
con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 28 gennaio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola