N. 31 ORDINANZA 27 gennaio - 4 febbraio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Alimenti  e  bevande  -  Acque  minerali  naturali  -  Modalita'   di
  utilizzazione e commercializzazione - Divieto di utilizzare, per il
  trasporto, recipienti o contenitori di capacita'  superiore  a  due
  litri - Previsione di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di
  trasgressione  -  Lamentata  disparita'  di   trattamento   nonche'
  incidenza sulla liberta' d'iniziativa economica privata -  Asserita
  violazione dei vincoli imposti al legislatore statale  e  regionale
  dall'ordinamento comunitario  e  dagli  obblighi  internazionali  -
  Censure prospettate in modo assertivo e contraddittorio  -  Mancata
  esplicitazione   delle   ragioni   a   conforto   della    premessa
  interpretativa - Manifesta inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, art. 10, comma 4. 
- Costituzione, artt. 3, 41, primo comma,  e  117,  primo  comma,  in
  relazione alla direttiva CEE 15 luglio 1980, 80/777/CEE, artt. 6  e
  10. 
(GU n.6 del 10-2-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del  decreto
legislativo 25 gennaio  1992,  n.  105  (Attuazione  della  direttiva
80/777/CEE relativa alla  utilizzazione  e  alla  commercializzazione
delle acque minerali naturali),  promosso  dal  Giudice  di  pace  di
Montecorvino Rovella, nel procedimento vertente tra  la  Roxane  Nord
s.a. e la Regione Campania,  con  ordinanza  del  23  settembre  2008
iscritta al n. 178 del registro ordinanze  2009  e  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  26,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 23 settembre 2008, il Giudice  di
pace di Montecorvino Rovella ha sollevato, in riferimento agli  artt.
3, 41, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 10,  comma  4,  del  decreto
legislativo 25 gennaio  1992,  n.  105  (Attuazione  della  direttiva
80/777/CEE relativa alla  utilizzazione  e  alla  commercializzazione
delle acque minerali naturali); 
        che  il  giudizio  principale  ha  ad  oggetto  l'opposizione
proposta da una societa' di diritto francese avverso il provvedimento
di irrogazione di una sanzione  amministrativa  pecuniaria,  inflitta
poiche' essa, per il trasporto di acqua minerale, avrebbe  utilizzato
recipienti  di  capacita'  superiore  a  due  litri,  in   violazione
dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 105 del 1992; 
        che, secondo il giudice a quo, la ricorrente ha eccepito  che
la norma censurata violerebbe l'art. 10  della  direttiva  15  luglio
1980,   80/777/CEE   (Direttiva   del   Consiglio   in   materia   di
ravvicinamento    delle    legislazioni    degli     Stati     membri
sull'utilizzazione e  la  commercializzazione  delle  acque  minerali
naturali),  in  virtu'  del  quale  «gli  Stati  membri  adottano  le
opportune disposizioni affinche' il commercio  delle  acque  minerali
conformi  alle  definizioni  e  alle  disposizioni   della   presente
direttiva non sia  ostacolato  dall'applicazione  delle  disposizioni
nazionali non armonizzate che regolano la composizione, le  modalita'
di  utilizzazione,   il   confezionamento,   l'etichettatura   o   la
pubblicita'  delle  acque  minerali  o  dei  prodotti  alimentari  in
genere»; 
        che, espone  testualmente  il  rimettente,  «come  la  stessa
ricorrente  rileva,  non  risulta  alcuna  espressa  disposizione  al
proposito, potendosi applicare  una  regolamentazione  sopranazionale
solo nel caso generale di  precipua  adozione  con  provvedimento  di
legge che, evidentemente, non risulta vi sia stato»,  quindi,  «alcun
contrasto si ritiene sussistere in quanto l'art.  6  della  direttiva
europea  indicata  (che  non  indica   limiti   alla   capacita'   di
condizionamento delle  acque  minerali)  non  vige,  attualmente,  in
ambito nazionale»; 
        che, tuttavia, ad  avviso  del  Giudice  di  pace,  la  norma
censurata violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., realizzando  una
disparita'  di  trattamento  «tra   imprese   nazionali   e   imprese
comunitarie» ed una «intollerabile  discriminazione  monetaria  anche
tra  cittadini  europei,  quale  effetto  indiretto  e   ineluttabile
dell'applicazione (o meno) della  direttiva»,  comportando,  inoltre,
l'impiego di contenitori di maggiore capacita' «un minore impegno  di
conferimento e smaltimento rispetto a contenitori di minori capacita'
e relativo confezionamento», «con  evidenti  ricadute  ambientali  e,
ancora una volta, pecuniarie»; 
        che il citato art. 10, comma 4,  si  porrebbe,  altresi',  in
contrasto con  l'art.  3  Cost.,  in  quanto,  «di  fatto,  smentisce
l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge»,  e  con  l'art.  41,
primo comma, Cost., poiche'  «smentisce  che  l'iniziativa  economica
privata debba essere libera»; 
        che nel giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  manifestamente
inammissibile, in quanto  la  non  manifesta  infondatezza  e'  stata
motivata   esclusivamente   mediante   rinvio   alle   argomentazioni
prospettate dalla parte, senza peraltro considerare che la  direttiva
80/777/CEE non sarebbe stata trasposta e non sarebbe self-executing. 
    Considerato che il Giudice di pace  di  Montecorvino  Rovella  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 117, primo
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 25  gennaio  1992,  n.
105   (Attuazione   della   direttiva   80/777/CEE   relativa    alla
utilizzazione  e  alla  commercializzazione  delle   acque   minerali
naturali), in virtu' del quale il trasporto di  acque  minerali  deve
essere effettuato, utilizzando,  tra  l'altro,  recipienti  che  «non
possono eccedere la capacita' di due litri»; 
        che le censure riferite agli artt. 3 e 41, primo comma, Cost.
sono state formulate in modo meramente assertivo, senza  indicare  le
ragioni del denunciato contrasto del citato art.  10,  comma  4,  con
detti parametri, e, quindi, sono manifestamente inammissibili (tra le
molte, le ordinanze n. 261 e n. 190 del 2009); 
        che, in relazione alla  eccepita  violazione  dell'art.  117,
primo  comma,  Cost.,  il  rimettente,  dopo  aver  rilevato  che  la
ricorrente nel giudizio a quo avrebbe denunciato il  contrasto  della
norma censurata  con  l'art.  10  della  direttiva  15  luglio  1980,
80/777/CEE (Direttiva del  Consiglio  in  materia  di  ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  sull'utilizzazione  e   la
commercializzazione delle acque minerali naturali)  -  nella  specie,
ratione temporis, non e' applicabile la  direttiva  18  giugno  2009,
2009/54/CE  (Direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
sull'utilizzazione e  la  commercializzazione  delle  acque  minerali
naturali. Rifusione. Testo rilevante ai fini del SEE) - da un  canto,
osserva, testualmente, che «alcun contrasto si ritiene sussistere  in
quanto l'art. 6 della direttiva  europea  indicata  (che  non  indica
limiti alla capacita' di condizionamento delle  acque  minerali)  non
vige, attualmente, in ambito nazionale»; dall'altro, afferma, invece,
che  tale  contrasto  sussisterebbe,  prospettando  la  questione  in
antitesi con la premessa posta, e cioe' in  maniera  contraddittoria,
quindi manifestamente inammissibile (per tutte, ordinanze n. 127  del
2009 e n. 252 del 2008); 
        che, inoltre, sebbene il Giudice di  pace  abbia  dedotto  la
violazione della suddetta direttiva, egli ha  omesso  di  dare  conto
della disciplina da questa stabilita e, conseguentemente, neppure  ha
esplicitato le ragioni  a  conforto  della  premessa  interpretativa,
concernenti sia l'esistenza del denunciato contrasto, sia il  difetto
dei presupposti per  l'immediata  applicabilita'  della  norma  della
direttiva asseritamente  lesa,  e  cio'  ancorche'  la  questione  di
compatibilita' comunitaria  sia  preliminare  rispetto  a  quella  di
legittimita'  costituzionale,  configurando  quindi   dette   carenze
ulteriori cause di manifesta  inammissibilita'  della  questione  (in
ordine  a  tali  profili,  tra  le  piu'  recenti,   rispettivamente,
ordinanza n. 127 del 2009; ordinanze n. 100 e n. 65 del 2009); 
        che, pertanto,  la  questione  va  dichiarata  manifestamente
inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  comma  4,  del  decreto
legislativo 25 gennaio  1992,  n.  105  (Attuazione  della  direttiva
80/777/CEE relativa alla  utilizzazione  e  alla  commercializzazione
delle acque minerali naturali), sollevata, in riferimento agli  artt.
3, 41, primo comma, e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  dal
Giudice di pace di Montecorvino Rovella, con l'ordinanza indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola