N. 32 ORDINANZA 27 gennaio - 4 febbraio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace  -  Appello
  dell'imputato - Possibilita' di appellare le sentenze che applicano
  la pena  pecuniaria  se  viene  impugnato  il  capo  relativo  alla
  condanna al risarcimento del danno - Denunciato eccesso  di  delega
  ed asserita violazione del principio  di  uguaglianza  -  Questione
  identica ad altra gia' dichiarata non fondata - Assenza di  profili
  o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli gia' esaminati  -
  Manifesta infondatezza. 
- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37. 
- Costituzione, artt. 3 e 76; legge 24 novembre 1999,  n.  468,  art.
  17, comma 1, lett. n). 
(GU n.6 del 10-2-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 37 del  decreto
legislativo 28 agosto 2000, n.  274  (Disposizioni  sulla  competenza
penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della  legge  24
novembre 1999, n. 468), promosso dal Tribunale  ordinario  di  Napoli
nel procedimento penale a carico di D. A. ed altra con ordinanza  del
20 marzo 2008 iscritta al  n.  179  del  registro  ordinanze  2009  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che il Tribunale  ordinario  di  Napoli,  con  ordinanza
emessa il 20 marzo 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e
76  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  37  del  decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.   274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a  norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),  nella  parte
in cui stabilisce che l'imputato «puo' proporre appello anche  contro
le sentenze che applicano la  pena  pecuniaria  se  impugna  il  capo
relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno»; 
        che il giudice a quo riferisce  di  aver  ricevuto  gli  atti
relativi al procedimento dalla Corte di cassazione,  la  quale  aveva
qualificato come appello il gravame avverso una sentenza di  condanna
irrogata dal giudice di pace alla pena pecuniaria ed al  risarcimento
del  danno,  originariamente  proposto  al  tribunale  e  da   questo
qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 37,  comma
1, del d.lgs. n. 274 del 2000; 
        che, secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe  in
primo luogo l'art. 76 Cost.,  in  relazione  all'art.  17,  comma  1,
lettera n), della legge 24 novembre  1999,  n.  468  (Modifiche  alla
legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione  del  giudice  di
pace. Delega al Governo in materia di competenza penale  del  giudice
di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale),  in
quanto  la  delega  contenuta  in  tale  ultima  norma  espressamente
sottrarrebbe le sentenze «che applicano la sola pena pecuniaria» alla
previsione della appellabilita' delle sentenze del giudice di pace; 
        che, a suo avviso, l'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 274  del
2000 avrebbe peraltro  determinato  un'ingiustificata  disparita'  di
trattamento rispetto alle condanne alla  pena  dell'ammenda  irrogate
dal giudice ordinario e non appellabili ex art.  593,  comma  3,  del
codice  di  procedura  penale  anche  in  presenza  di  una  condanna
risarcitoria, violando, in tal modo, anche l'art. 3, Cost.; 
        che nel giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia  dichiarata  «inammissibile  ed
infondata», rammentando che la Corte costituzionale, con la  sentenza
n. 426 del 2008 ha gia' dichiarato infondata analoga questione. 
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
investe, in riferimento agli artt. 3  e  76  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 17, comma 1, lettera n), della legge  24  novembre
1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374,  recante
istituzione del giudice di pace. Delega  al  Governo  in  materia  di
competenza penale del giudice di pace e modifica  dell'art.  593  del
codice di procedura penale), l'art. 37  del  decreto  legislativo  28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice
di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24  novembre  1999,  n.
468), nella parte in cui stabilisce  che  l'imputato  «puo'  proporre
appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria  se
impugna  il  capo  relativo  alla  condanna,   anche   generica,   al
risarcimento del danno»; 
        che una  questione  identica,  sollevata  in  riferimento  ai
medesimi parametri costituzionali e  sotto  gli  stessi  profili,  e'
stata gia' dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza  n.
426 del 2008; 
        che, in detta sentenza, e'  stato  precisato  che  la  scelta
operata dal  legislatore  delegato,  non  solo  e'  consentita  dalla
formulazione letterale del principio direttivo recato  dall'art.  17,
comma 1, lettera n), della legge n. 468 del 1999, ma risulta altresi'
rispettosa degli  indirizzi  generali  della  delega  in  materia  di
procedimento penale davanti al giudice di pace; 
        che, inoltre, quanto  alla  dedotta  violazione  dell'art.  3
Cost.,  la  citata  pronuncia,  fra  l'altro,  ha  affermato  che  il
procedimento penale davanti al giudice di pace configura  un  modello
di giustizia non comparabile con  quello  davanti  al  tribunale,  in
ragione dei caratteri peculiari che esso presenta; 
        che, non risultando addotti profili  o  argomenti  diversi  o
ulteriori rispetto a quelli gia' valutati nella  citata  sentenza  n.
426 del 2008, la  questione  deve  essere  dichiarata  manifestamente
infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 37 del decreto  legislativo  28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice
di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24  novembre  1999,  n.
468),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.   3   e   76,   della
Costituzione, dal  Tribunale  ordinario  di  Napoli  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola