N. 39 SENTENZA 8 - 11 febbraio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla
  giurisdizione  delle  commissioni  tributarie  delle   controversie
  relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per
  lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale  disciplinato
  dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994 - Istituzione di  un
  nuovo giudice  speciale  in  violazione  del  divieto  posto  dalla
  Costituzione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo  periodo,
  come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett.  b),  del  d.l.  30
  settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
  comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
- Costituzione, art. 102, secondo comma. 
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla
  giurisdizione  delle  commissioni  tributarie  delle   controversie
  relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per
  lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale  disciplinato
  dagli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006 -  Istituzione  di
  un nuovo giudice speciale in violazione  del  divieto  posto  dalla
  Costituzione - Illegittimita' costituzionale in parte qua,  in  via
  consequenziale. 
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo  periodo,
  come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett.  b),  del  d.l.  30
  settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
  comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
- Costituzione, art. 102, secondo comma; legge 11 marzo 1953, n.  87,
  art. 27. 
(GU n.7 del 17-2-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma  2,
secondo periodo, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega  al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
nel testo modificato  dall'art.  3-bis,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  promosso  dalla
Corte di cassazione, nel giudizio vertente tra il  condominio  «Parco
della piscina»  e  la  s.p.a.  GO.RI.  -  Gestione  ottimale  risorse
idriche, con ordinanza del 25 luglio 2008,  iscritta  al  n.  11  del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  condominio   «Parco   della
piscina»; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  12  gennaio  2010  il  giudice
relatore Franco Gallo; 
    Udito l'avvocato Pietro Giancone per il condominio  «Parco  della
piscina». 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ordinanza del 25 luglio 2008, la  Corte  di  cassazione,
nel procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione promosso
dal condominio di un edificio sito in Ercolano  nei  confronti  della
s.p.a. GO.RI. - Gestione ottimale risorse idriche,  in  relazione  al
giudizio pendente fra le stesse parti davanti al Tribunale di Napoli,
sezione distaccata di Portici, ha sollevato - in riferimento all'art.
102, secondo comma, della Costituzione -  questione  di  legittimita'
del secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni  sul  processo  tributario  in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413)  [nel  testo  modificato  dall'art.  3-bis,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248],
nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice  tributario
le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre  2000,
del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue,  quale
disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio  1994,  n.  36
(Disposizioni in materia di risorse idriche). 
    Riferisce la rimettente che la controversia concerne  la  domanda
di restituzione delle somme pagate a titolo di  quote  della  tariffa
del  servizio  idrico  integrato  riferite  alla  fognatura  e   alla
depurazione, quali disciplinate dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36
del 1994; domanda proposta davanti alla sezione distaccata di Portici
del Tribunale di Napoli da un condominio nei confronti della societa'
che gestisce il servizio idrico  integrato  e  basata  sulla  dedotta
inesistenza «delle opere di depurazione  e  fognature».  La  societa'
convenuta aveva eccepito preliminarmente il difetto di  giurisdizione
del giudice ordinario,  per  essere  la  controversia  devoluta  alla
cognizione  del  giudice  tributario,  ed  il  tribunale  adito,  con
ordinanza pronunciata fuori udienza, aveva  rilevato  il  difetto  di
giurisdizione del giudice ordinario e, ritenuta la causa  matura  per
la  decisione,  aveva  fissato  l'udienza   di   precisazione   delle
conclusioni.  Il  condominio,  quindi,  aveva  proposto  ricorso  per
regolamento preventivo di giurisdizione. 
    La Corte di  cassazione  ritiene  ammissibile  tale  regolamento,
perche'  il  Tribunale  non   ha   deciso   la   controversia   sulla
giurisdizione definendo il giudizio di primo grado  -  decisione  che
avrebbe costituito «elemento ostativo alla proponibilita'  del  mezzo
preventivo» -, ma si e' limitato a fissare l'udienza di  precisazione
delle conclusioni, con ordinanza «per sua natura sempre  modificabile
e revocabile dallo stesso giudice che l'ha emessa». 
    Nel  merito,  la  stessa  Corte  rileva  che,  come  dedotto  dal
condominio ricorrente, «i canoni relativi al servizio di  depurazione
e fognatura la cui  debenza  e'  contestata  in  giudizio  concernono
praticamente nella loro interezza il periodo che  va  dal  3  ottobre
2000 - data di entrata in vigore del d.lgs. n. 258 del 2000 [rectius:
dell'art. 24 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258] e  dalla
quale  si  applica  l'innovazione  introdotta  dall'art.  31,   comma
ventottesimo, della legge n. 448 del 1998, la quale, abrogando  l'art
17, ultimo comma, della legge n. 319 del 1976, ha  stabilito  che  il
canone  in  questione  e'  una  quota  tariffaria,   componente   del
corrispettivo dovuto dall'utente al servizio idrico  [...]  -,  al  3
dicembre 2005, data di entrata in vigore della legge n. 248 del 2005,
di conversione del d.l. n. 203 del 2005, legge che con  l'art.  3-bis
ha devoluto alla giurisdizione tributaria i canoni de quibus». 
    Ad avviso della Corte rimettente «non vi e' dubbio  nel  caso  di
specie che a norma della legge vigente  al  tempo  della  domanda  la
giurisdizione fosse devoluta al giudice tributario ai sensi dell'art.
3-bis, d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni  con  legge
n. 248 del 2005» e che  cio'  dovrebbe  comportare  la  dichiarazione
della giurisdizione del giudice tributario. Tuttavia  -  prosegue  la
rimettente  -  il  fatto  che  i  canoni  relativi  al  servizio   di
depurazione e fognatura, a far data dal 3 ottobre 2000,  siano  stati
qualificati dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994 come quote
tariffarie componenti del corrispettivo  dovuto  dall'utente  per  il
servizio   idrico   rende   dubbia   la   rispondenza   ai   principi
costituzionali della norma censurata, «nella  parte  in  cui  devolve
alla giurisdizione del giudice tributario  le  controversie  relative
alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione  delle  acque
reflue», proprio perche' detto canone, a decorrere da tale  data,  ha
natura di corrispettivo privatistico e non piu' di tributo. Infatti -
aggiunge la  Corte  di  cassazione  -,  con  riferimento  all'analoga
fattispecie delle controversie relative alla debenza del  canone  per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto  dall'art.  63  del
d.lgs. 15  dicembre  1997,  n.  446,  la  Corte  costituzionale,  con
sentenza n. 64 del 2008, ha ritenuto che lo stesso art. 2 del  d.lgs.
n. 546 del 1992  e'  in  contrasto  con  l'art.  102  Cost.,  perche'
«l'attribuzione alla giurisdizione  tributaria  di  controversie  non
aventi natura tributaria (come non lo sono quelle che  concernono  la
c.d. COSAP) comporta la  violazione  del  divieto  costituzionale  di
istituire giudici speciali». 
    Quanto alla rilevanza della  questione  proposta,  la  rimettente
premette  che  la  norma  denunciata  deve   essere   necessariamente
applicata nel  giudizio  a  quo,  perche'  esso  ha  per  oggetto  la
giurisdizione sulle controversie relative alle  quote  della  tariffa
del  servizio  idrico  integrato  riferite  alla  fognatura  e   alla
depurazione e disciplinate dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36  del
1994. Rileva, altresi', che non vi e' spazio,  «stante  il  carattere
esplicito della disposizione de qua, per  una  interpretazione  della
stessa che sia costituzionalmente orientata, perche' siffatto tipo di
interpretazione si tradurrebbe nel caso  di  specie  in  una  vera  e
propria  interpretatio  abrogans  che  esula  dai  poteri  di  questo
giudice». 
    2. - Il condominio  si  e'  costituito,  depositando  memoria  in
prossimita'  dell'udienza  e  concludendo  per  l'accoglimento  della
questione proposta, sul rilievo che la natura  non  tributaria  della
tariffa del servizio idrico integrato, ivi comprese le quote di detta
tariffa  riferite  alla  fognatura  e  alla  depurazione,  e'   stata
affermata, oltre che  dalla  giurisprudenza  di  legittimita',  anche
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 335 del 2008. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Corte di cassazione, in un procedimento  per  regolamento
preventivo di giurisdizione promosso dal condominio  di  un  edificio
sito in Ercolano nei confronti della societa' per azioni che gestisce
il servizio idrico integrato in  quel  territorio,  con  riguardo  al
giudizio pendente  fra  le  stesse  parti  davanti  al  Tribunale  di
Napoli - sezione distaccata di Portici, ha sollevato, in  riferimento
al secondo comma  dell'art.  102  della  Costituzione,  questione  di
legittimita' del secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del  decreto
legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul  processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta  nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato  dall'art.
3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni  urgenti
in materia tributaria e finanziaria), convertito, con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n.  248  -,  nella
parte  in  cui  stabilisce  che   appartengono   alla   giurisdizione
tributaria anche le controversie relative alla debenza, a partire dal
3 ottobre 2000, del canone per lo  scarico  e  la  depurazione  delle
acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14  della  legge  5
gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche). 
    In particolare, la rimettente afferma  che  la  norma  denunciata
viola il divieto di  istituzione  di  nuovi  giudici  speciali  posto
dall'evocato  parametro  costituzionale,  perche'  attribuisce   alla
giurisdizione  tributaria   controversie   che   hanno   ad   oggetto
prestazioni che, come quella del pagamento di detto canone, non hanno
natura tributaria. 
    2. - La questione e' fondata. 
    Al riguardo, va premesso che, come piu' volte affermato da questa
Corte, la  Commissione  tributaria  deve  essere  considerata  organo
speciale  di  giurisdizione  preesistente   alla   Costituzione   (ex
plurimis: sentenze n. 64 del 2008 e n. 50 del 1989; ordinanze n.  144
del 1998, n. 152 del 1997, n. 351 del 1995). Cio' posto, si  perviene
alla  conclusione  della   fondatezza   della   sollevata   questione
attraverso i seguenti due passaggi argomentativi: 1) la modificazione
dell'oggetto della giurisdizione dei  giudici  speciali  preesistenti
alla Costituzione e' consentita solo  se  non  «snaturi»  la  materia
originariamente attribuita alla cognizione del giudice  speciale;  2)
una volta che sia esclusa la natura  tributaria  del  canone  per  lo
scarico e la depurazione  delle  acque  reflue,  l'attribuzione  alla
giurisdizione tributaria - ad opera della  norma  censurata  -  delle
controversie  relative   a   tale   canone   «snatura»   la   materia
originariamente attribuita alla cognizione del giudice tributario  e,
conseguentemente, viola l'evocato art. 102, secondo comma, Cost. 
    2.1. - Con riguardo al primo passaggio argomentativo, concernente
il limite entro il quale  la  Costituzione  consente  al  legislatore
ordinario  di  modificare,  senza   «snaturarlo»,   l'oggetto   della
giurisdizione dei giudici speciali tributari, va ricordato che,  come
affermato in via generale da questa Corte (sentenze n. 196 del  1982,
n. 215 del 1976, n. 41 del 1957;  ordinanza  n.  144  del  1998):  a)
l'evocato art. 102,  secondo  comma,  Cost.  vieta  l'istituzione  di
giudici  speciali  diversi  da  quelli  espressamente   nominati   in
Costituzione; b) la VI disposizione transitoria della Costituzione  -
ad integrazione della disciplina posta dal citato art.  102  Cost.  -
impone l'obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali  di
giurisdizione preesistenti alla Costituzione («salvo le giurisdizioni
del Consiglio di  Stato,  della  Corte  dei  conti  e  dei  tribunali
militari») entro il termine ordinatorio di cinque  anni  dall'entrata
in vigore della Costituzione medesima. Questa  stessa  Corte  ha  poi
precisato che, benche' l'indicata revisione non crei nell'ordinamento
«una  sorta  di  immodificabilita'   nella   configurazione   e   nel
funzionamento»   delle   giurisdizioni   revisionate,   tuttavia   il
legislatore ordinario - nel modificare la disciplina di  tali  organi
giurisdizionali - incontra il duplice limite costituzionale  «di  non
snaturare   (come   elemento   essenziale   e   caratterizzante    la
giurisdizione speciale) le materie attribuite» a dette  giurisdizioni
«e di  assicurare  la  conformita'  a  Costituzione»  delle  medesime
giurisdizioni (ordinanza n. 144 del 1998). Tali pronunce  evidenziano
che il menzionato  duplice  limite  opera  con  riferimento  ad  ogni
modificazione legislativa riguardante l'oggetto  delle  giurisdizioni
speciali  preesistenti  alla  Costituzione  (sia  in  sede  di  prima
revisione, che successivamente) e, altresi', che il mancato  rispetto
del limite di «non snaturare» le materie  originariamente  attribuite
alle indicate giurisdizioni si traduce nell'istituzione di un «nuovo»
giudice  speciale,  espressamente   vietata   dall'art.   102   Cost.
L'identita' della  «natura»  delle  materie  oggetto  delle  suddette
giurisdizioni costituisce, cioe', una condizione  essenziale  perche'
le modifiche legislative di tale oggetto  possano  qualificarsi  come
una consentita «revisione»  dei  giudici  speciali  e  non  come  una
vietata introduzione di un «nuovo» giudice speciale. 
    2.1.1. - In coerenza con  i  sopra  evidenziati  principi  e  con
specifico riferimento  alla  materia  devoluta  alla  cognizione  dei
giudici tributari, questa Corte ha rilevato,  in  numerose  pronunce,
che  la  giurisdizione  del  giudice   tributario   «deve   ritenersi
imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del  rapporto»
(sentenze n. 238 e n. 141  del  2009;  n.  130  e  n.  64  del  2008;
ordinanze n. 300 e n. 218 del 2009; n. 395 del 2007; n. 427,  n.  94,
n. 35 e n. 34 del 2006). 
    2.1.2.  -  Da  quanto  precede  deriva  che  l'attribuzione  alla
giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria
comporta  la  violazione  del  divieto  costituzionale  di  istituire
giudici  speciali.  Tale  illegittima  attribuzione  puo'   derivare,
direttamente, da una espressa disposizione legislativa che amplii  la
giurisdizione   tributaria   a   materie   non   tributarie   ovvero,
indirettamente, dall'erronea qualificazione di «tributaria» data  dal
legislatore (o dall'interprete)  ad  una  particolare  materia,  come
avviene, ad esempio,  allorche'  si  riconducano  indebitamente  alla
materia tributaria prestazioni patrimoniali  imposte  di  natura  non
tributaria (sentenze n. 130 e  n.  64  del  2008).  Per  valutare  la
sussistenza della denunciata violazione dell'art. 102, secondo comma,
Cost., occorre accertare, percio', se la controversia  devoluta  alla
giurisdizione tributaria abbia o no effettiva natura tributaria. 
    2.2.  -  Con  riguardo  al  sopra  menzionato  secondo  passaggio
argomentativo, concernente la natura del canone per lo scarico  e  la
depurazione delle acque reflue di  cui  alla  norma  censurata,  deve
rilevarsi che detto canone, in quanto dovuto, nel caso di specie, per
un periodo compreso tra il 3 ottobre 2000 ed il 3 dicembre  2005,  si
identifica con la quota della tariffa del servizio  idrico  integrato
riferita  ai  servizi  di  pubblica  fognatura  e   di   depurazione,
disciplinata dagli artt. 13 e  14  della  legge  n.  36  del  1994  e
applicabile, appunto, con decorrenza dal 3 ottobre 2000, per  effetto
dell'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 62 del decreto legislativo
11 maggio  1999,  n.  152  (Disposizioni  sulla  tutela  delle  acque
dall'inquinamento   e   recepimento   della   direttiva    91/271/CEE
concernente  il  trattamento  delle  acque  reflue  urbane  e   della
direttiva   91/676/CEE   relativa   alla   protezione   delle   acque
dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati   provenienti   da   fonti
agricole), disposta dall'art. 24 del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 258 (Disposizioni  correttive  del  decreto  legislativo  11
maggio  1999,  n.   152,   in   materia   di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento, a norma dell'art.  1,  comma  4,  della  legge  24
aprile 1998, n. 128). 
    Come affermato da questa Corte con la sentenza n. 335  del  2008,
la suddetta tariffa si configura infatti, in tutte le sue componenti,
ivi comprese quelle riferite alla fognatura e alla depurazione, «come
corrispettivo di una prestazione  commerciale  complessa,  il  quale,
ancorche' determinato nel suo ammontare in  base  alla  legge,  trova
fonte  non  in  un  atto  autoritativo  direttamente  incidente   sul
patrimonio   dell'utente,   bensi'   nel   contratto    di    utenza.
L'inestricabile connessione delle suddette componenti e' evidenziata,
in particolare, dal fatto [...] che, a  fronte  del  pagamento  della
tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia
nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura  dei
servizi di fognatura e depurazione». 
    3. - Dalla evidenziata esclusione  della  natura  tributaria  del
canone per lo scarico e la depurazione delle acque  reflue  dovuto  a
partire dal 3 ottobre 2000 e disciplinato dagli artt. 13 e  14  della
legge   n.   36   del   1994   discende,   dunque,   l'illegittimita'
costituzionale della norma  denunciata,  perche'  questa  attribuisce
alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie  relative
a prestazioni patrimoniali di natura non tributaria e,  pertanto,  si
risolve nella istituzione di un giudice speciale vietata dal  secondo
comma dell'art. 102 Cost. 
    4. - Gli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994,  in  relazione
ai  quali  e'  stata  espressamente  sollevata  la  sopra   esaminata
questione di legittimita' costituzionale, sono  stati  abrogati,  con
decorrenza dal 29 aprile 2006, dall'art. 175, comma  1,  lettera  u),
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale), e sostituiti dagli artt. 154 e 155 dello stesso  decreto
legislativo.  Tuttavia,  anche   questi   ultimi   due   articoli   -
analogamente alle disposizioni abrogate  -  precisano  che  le  somme
dovute  dall'utente  per  i  servizi  di  pubblica  fognatura  e   di
depurazione  sono  componenti  della  tariffa  che   costituisce   il
corrispettivo del servizio idrico integrato. 
    L'analogia tra le suddette normative succedutesi nel tempo  rende
evidente che anche  le  quote  di  tariffa  riferite  ai  servizi  di
pubblica fognatura e di depurazione disciplinate dai citati artt. 154
e 155  hanno  natura  non  tributaria,  con  la  conseguenza  che  le
considerazioni dianzi svolte, in  ordine  alla  violazione  dell'art.
102, secondo comma, Cost., valgono anche  in  relazione  al  «canone»
corrispondente a tali quote. 
    In conclusione, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,
n. 87, va dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n.  546  del  1992  anche  nella
parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le
controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del
canone per lo scarico e la  depurazione  delle  acque  reflue,  quale
disciplinato dagli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  2,
secondo periodo, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega  al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.  413)
-  come  modificato  dall'art.  3-bis,  comma  1,  lettera  b),   del
decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203  (Misure  di   contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia  tributaria  e
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, nella parte in cui attribuisce
alla giurisdizione del giudice tributario  le  controversie  relative
alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico
e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato  dagli  artt.
13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di
risorse idriche); 
    Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 2, comma 2, secondo
periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in  cui  attribuisce
alla giurisdizione del giudice tributario  le  controversie  relative
alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico
e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato  dagli  artt.
154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'11 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola