N. 40 SENTENZA 8 - 11 febbraio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ricorso della Regione Veneto - Impugnazione di numerose  disposizioni
  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133  -  Trattazione
  delle sole questioni riguardanti l'art. 79, commi 1-bis e  1-ter  -
  Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata  a  separate
  pronunce. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 79, commi 1-bis e 1-ter. 
- Costituzione, artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica -  Programmazione
  delle risorse per la spesa sanitaria  -  Accesso  al  finanziamento
  integrativo  per  gli  anni  2010  e  2011  a  carico  dello  Stato
  condizionato alla stipula di specifica intesa fra Stato e Regioni -
  Previsione di misure alternative in caso di mancato  raggiungimento
  dell'intesa  -  Ricorso  della  Regione  Veneto  -   Eccezione   di
  inammissibilita' per omesso riferimento alla disposizione impugnata
  nell'atto di costituzione della Regione - Reiezione. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 79, commi 1-bis e 1-ter. 
- Costituzione, artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118  e  119;
  Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,
  art. 23. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica -  Programmazione
  delle risorse per la spesa sanitaria  -  Accesso  al  finanziamento
  integrativo  per  gli  anni  2010  e  2011  a  carico  dello  Stato
  condizionato alla stipula di specifica intesa fra Stato  e  Regioni
  entro il 31 ottobre 2008 - Previsione di misure alternative in caso
  di mancato  raggiungimento  dell'intesa  -  Ricorso  della  Regione
  Veneto - Ius superveniens - Proroga del termine al 15 ottobre  2009
  - Trasferimento delle questioni sulle nuove norme  nella  parte  in
  cui modificano quelle originarie - Condizioni - Sussistenza. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008,  n.  133),  art.  79,  commi  1-bis  e  1-ter,
  modificato dall'art. 22, comma 1, lettere  a)  e  b)  del  d.l.  1°
  luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
  agosto 2009, n. 102. 
- Costituzione, artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica -  Programmazione
  delle risorse per la spesa sanitaria  -  Accesso  al  finanziamento
  integrativo per gli anni 2010 e  2011  a  carico  dello  Stato  con
  subordinazione alla stipula di specifica intesa fra Stato e Regioni
  entro il 31 ottobre 2008 - Previsione di misure alternative in caso
  di mancato  raggiungimento  dell'intesa  -  Ricorso  della  Regione
  Veneto - Ius  superveniens  -  Mancato  raggiungimento  dell'intesa
  entro il 15 ottobre 2009 - Conseguente applicazione  dell'art.  120
  Cost., nonche' delle relative norme di attuazione e di applicazione
  - Trasferimento delle questioni sulle nuove norme  nella  parte  in
  cui modificano quelle originarie - Esclusione. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133),  art.  79,  comma  1-ter,  modificato
  dall'art. 22, comma 1, lett. b), del d.l.  1°  luglio  2009,  n.78,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
- Costituzione, artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica -  Programmazione
  delle risorse per la spesa sanitaria  -  Accesso  al  finanziamento
  integrativo per gli anni 2010 e  2011  a  carico  dello  Stato  con
  subordinazione alla stipula di specifica intesa fra Stato e Regioni
  entro il 31 ottobre 2008 - Previsione di specifiche misure  per  il
  contenimento della dinamica  dei  costi  -  Ricorso  della  Regione
  Veneto - Ritenuta violazione degli artt. 32 e 97  Cost.  -  Censure
  estranee  al  riparto  competenziale  tra   Stato   e   Regioni   -
  Inammissibilita' delle questioni. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 79, comma 1-bis, lett. a), b)  e
  c), nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a)  del  d.l.
  1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
  agosto 2009, n. 102. 
- Costituzione, artt. 32 e 97. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica -  Programmazione
  delle risorse per la spesa sanitaria  -  Accesso  al  finanziamento
  integrativo per gli anni 2010 e  2011  a  carico  dello  Stato  con
  subordinazione alla stipula di specifica intesa fra Stato e Regioni
  entro il 31 ottobre 2008 - Previsione di specifiche misure  per  il
  contenimento della dinamica  dei  costi  -  Ricorso  della  Regione
  Veneto  -  Ritenuta   violazione   dell'autonomia   finanziaria   e
  amministrativa con lesione della competenza  legislativa  regionale
  nelle materie «organizzazione amministrativa» nonche', ad opera  di
  prescrizioni dettagliate, «coordinamento della finanza pubblica»  -
  Qualificazione  della  disposizione   impugnata   quale   principio
  fondamentale nella materia «coordinamento della finanza pubblica» -
  Non fondatezza delle questioni. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133),  art.  79,  comma  1-bis,  modificato
  dall'art. 22, comma 1, lett. a), del d.l. 1° luglio  2009,  n.  78,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica -  Programmazione
  delle risorse per la spesa sanitaria  -  Accesso  al  finanziamento
  integrativo per gli anni 2010 e  2011  a  carico  dello  Stato  con
  subordinazione alla stipula di specifica intesa fra Stato e Regioni
  entro il 31 ottobre 2008 - Previsione di misure alternative in caso
  di mancato  raggiungimento  dell'intesa  -  Ricorso  della  Regione
  Veneto - Ius superveniens - Proroga del termine al 15 ottobre  2009
  -   Raggiungimento   dell'intesa   -   Sopravvenuta   insussistenza
  dell'interesse  al  ricorso  -   Cessazione   della   materia   del
  contendere. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133),  art.  79,  comma  1-ter,  modificato
  dall'art. 22, comma 1, lett. b), del d.l. 1° luglio  2009,  n.  78,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119. 
(GU n.7 del 17-2-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 79, commi 1-bis
e 1-ter, del  decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133, promosso  dalla  Regione  Veneto  con  ricorso
notificato il 20  ottobre  2008,  depositato  in  cancelleria  il  22
ottobre 2008 ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  15  dicembre  2009  il  giudice
relatore Ugo De Siervo; 
    Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la  Regione
Veneto  e  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008  e  depositato  il
successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 70 del 2008) la Regione Veneto ha
sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale,  tra  l'altro,
dell'art. 79, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento agli
artt.  32,  97,  117,  terzo  e  quarto  comma,  118  e   119   della
Costituzione. 
    La disposizione impugnata, al comma 1-bis,  stabilisce  che  «per
gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a  carico
dello Stato derivante da quanto disposto dal  comma  1,  rispetto  al
livello di finanziamento previsto per  l'anno  2009,  e'  subordinato
alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  Bolzano,  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il
31  ottobre  2008,  che,  ad  integrazione  e  modifica  dell'accordo
Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-Regioni del  23  marzo
2005 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
105 del 7 maggio 2005 e dell'Intesa Stato-Regioni relativa  al  Patto
per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento  5  ottobre
2006, n. 2648, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  256  del  3   novembre   2006,   contempli   ai   fini
dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della
dinamica dei costi, nonche' al fine di non determinare  tensioni  nei
bilanci  regionali   extrasanitari   e   di   non   dover   ricorrere
necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale: 
        a) una riduzione dello standard dei posti  letto,  diretta  a
promuovere  il  passaggio  dal  ricovero  ospedaliero  ordinario   al
ricovero diurno  e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in  regime
ambulatoriale; 
        b) l'impegno delle regioni, anche con  riferimento  a  quanto
previsto dall'articolo 1, comma  565,  lettera  c),  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  in   connessione   con   i   processi   di
riorganizzazione, ivi  compresi  quelli  di  razionalizzazione  e  di
efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di
personale  degli  enti  del  Servizio   sanitario   nazionale   anche
attraverso: 
          1) la definizione di  misure  di  riduzione  stabile  della
consistenza organica del  personale  in  servizio  e  di  conseguente
ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa  di  cui
ai contratti collettivi nazionali del predetto personale; 
          2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione
delle  strutture  semplici  e  complesse,  nonche'  delle   posizioni
organizzative e di coordinamento  rispettivamente  delle  aree  della
dirigenza  e  del  personale  del  comparto  del  Servizio  sanitario
nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi della
contrattazione integrativa, cosi'  come  rideterminati  ai  sensi  di
quanto previsto dal numero 1; 
        c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui  si  profili  uno
squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme
di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da  parte  dei
cittadini, ivi compresi i cittadini  a  qualsiasi  titolo  esenti  ai
sensi  della  vigente  normativa,  prevedendo   altresi'   forme   di
attivazione automatica in corso d'anno  in  caso  di  superamento  di
soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico  della
spesa». 
    Il comma 1-ter della medesima disposizione aggiunge che  «qualora
non venga raggiunta l'Intesa di  cui  al  comma  1-bis  entro  il  31
ottobre 2008, con la procedura di  cui  all'articolo  1,  comma  169,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  fissati  lo  standard  di
dotazione dei posti letto nonche' gli  ulteriori  standard  necessari
per promuovere il passaggio dal  ricovero  ospedaliero  ordinario  al
ricovero diurno  e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in  regime
ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui al comma 1-bis, lettera
b), del presente articolo». 
    La Regione ricorrente ritiene che tali disposizioni ne violino la
competenza  residuale  concernente  l'«organizzazione  amministrativa
della Regione e del personale regionale e degli enti strumentali, ivi
compresi  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale»,  ai  sensi
dell'art. 117, quarto comma, Cost. e l'autonomia finanziaria tutelata
dall'art. 119 Cost. 
    Se, poi, esse dovessero qualificarsi come attinenti alla  materia
-  di  competenza   legislativa   di   tipo   concorrente   -   della
«armonizzazione dei bilanci pubblici e  coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario», sarebbe comunque leso l'art. 117,
terzo comma, Cost., in ragione del carattere dettagliato delle  norme
in oggetto. 
    In particolare, il  comma  1-bis  indicherebbe  puntualmente  gli
interventi di riduzione della spesa che la Regione deve impegnarsi ad
attuare, mentre il comma 1-ter ne assegna la determinazione, in  caso
di mancato  raggiungimento  dell'intesa,  allo  Stato:  in  tal  modo
verrebbe compressa la  stessa  «autonomia  organizzativa»  regionale,
tutelata dall'art. 118 Cost. 
    La ricorrente si dichiara  consapevole  della  giurisprudenza  di
questa Corte concernente gli interventi statali sui livelli di  spesa
regionale per il personale, ma ribadisce che essi verrebbero comunque
ad incidere su di una «singola voce di spesa», lasciando alla Regione
«ben poco margine di scelta», stante la  necessita'  di  «limitare  o
bloccare l'avvicendamento nei posti a tempo indeterminato». 
    Inoltre, con specifico riguardo alle lettere a) e  b)  del  comma
1-bis impugnato, la Regione Veneto lamenta la violazione degli  artt.
32 e 97 Cost., giacche' la riduzione dello standard dei  posti  letto
disponibili per i pazienti e del personale sanitario comprometterebbe
la qualita' dell'assistenza sanitaria. 
    Infine, con riferimento alla lettera c) del medesimo comma 1-bis,
la  ricorrente  denuncia  la  lesione  dell'art.  32  Cost.,  poiche'
l'automatica introduzione di misure di partecipazione al costo  delle
prestazioni sanitarie anche in danno di soggetti  esentati,  oltre  a
compromettere l'autonomia finanziaria della Regione, pregiudicherebbe
il diritto alla salute dei pazienti. 
    2. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che il ricorso sia  dichiarato  «inammissibile  e  comunque
infondato», senza tuttavia svolgere alcuna considerazione  in  ordine
alla questione in oggetto. 
    3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica, la sola Regione Veneto
ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 
    In via preliminare, la  Regione  rileva  che  l'Avvocatura  dello
Stato non  sarebbe  «ritualmente  costituita»  in  giudizio,  poiche'
l'atto di costituzione «non reca ne' in  epigrafe,  ne'  nella  parte
motiva, alcun riferimento all'art. 79» impugnato. 
    Nel merito, la ricorrente osserva che l'intesa prevista dal comma
1-bis della disposizione impugnata non e' intervenuta nel termine del
15 ottobre 2009,  sicche'  cio'  renderebbe  operante  il  meccanismo
stabilito dal successivo comma 1-ter. 
    Lo Stato potrebbe, pertanto, ricorrere  alla  procedura  prevista
dall'art. 1, comma 169, della legge n. 311 del  2004,  posto  che  le
modifiche apportate alla norma impugnata dal decreto-legge 1°  luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga  dei  termini)
«non  hanno  in  alcun  modo  ridotto  i  profili  di  illegittimita'
costituzionale denunciati con il ricorso originario». 
    In tal modo, la Regione torna a paventare una «pesante deroga  al
normale riparto delle competenze», in  assenza  di  un  «apprezzabile
interesse pubblico» che valga a giustificarla. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Regione Veneto ha  impugnato  numerose  disposizioni  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra
cui l'art. 79, commi 1-bis e 1-ter,  censurato  in  riferimento  agli
artt.  32,  97,  117,  terzo  e  quarto  comma,  118  e   119   della
Costituzione. 
    Oggetto del presente giudizio e' tale ultima disposizione, mentre
resta riservato a separate pronunce l'esame delle ulteriori questioni
sollevate dalla ricorrente. 
    L'art. 79 reca la «programmazione  delle  risorse  per  la  spesa
sanitaria»  per  il  triennio  2009-2011.  L'impugnato  comma   1-bis
stabilisce che  l'accesso  da  parte  delle  Regioni  alla  quota  di
finanziamento integrativo stabilito per gli  anni  2010  e  2011  sia
subordinato  alla  stipula  di  un'intesa  in  sede   di   Conferenza
Stato-Regioni da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008.  Tale  atto,
«al fine dell'efficientamento (sic) del  sistema  e  del  conseguente
contenimento della dinamica dei costi»,  deve  recare  una  riduzione
dello standard dei posti letto, nonche' l'impegno  delle  Regioni  ad
operare ai fini della riduzione delle spese del personale sanitario e
ad attivare, a certe condizioni, forme  di  partecipazione  al  costo
delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini. 
    Il successivo comma 1-ter, anch'esso impugnato, aggiunge  che  il
mancato  raggiungimento  dell'intesa  entro  il   31   ottobre   2008
comportera' il ricorso da parte dello Stato alla  procedura  prevista
dall'art. 1, comma 169, della legge n.  311  del  2004  in  punto  di
livelli essenziali di assistenza, con riguardo sia allo standard  dei
posti letto, sia al contenimento della spesa per il personale. 
    La ricorrente ritiene che tali disposizioni ne ledano l'autonomia
finanziaria (art. 119 Cost.)  ed  amministrativa  (art.  118  Cost.),
incidendo   sulla   sfera   di    competenza    regionale    relativa
all'organizzazione amministrativa (art. 117, quarto comma, Cost.), o,
«in subordine», imponendo prescrizioni  di  dettaglio  nella  materia
concorrente relativa al coordinamento della  finanza  pubblica  (art.
117, terzo comma, Cost.). 
    Le lettere a) e b) del comma  1-bis  sarebbero,  inoltre,  lesive
degli artt. 32 e 97 Cost., mentre la lettera c)  del  medesimo  comma
violerebbe anche l'art. 32 Cost. 
    2. - In via preliminare occorre esaminare  l'eccezione,  proposta
dalla difesa  regionale,  relativa  alla  modalita'  con  cui  si  e'
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri. 
    La  Regione  ha  posto  in  rilievo,  infatti,  che   l'atto   di
costituzione non reca alcuna argomentazione, ne'  in  fatto,  ne'  in
diritto, concernente le censure  rivolte  avverso  l'art.  79,  commi
1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 112 del 2008, posto che  esso  si
limita a contraddire le doglianze regionali concernenti le  ulteriori
disposizioni normative impugnate contestualmente. 
    Tale tecnica difensiva, che  la  Regione  ritiene  irrituale,  e'
stata invece giudicata da questa Corte (sentenze n. 324 e n. 308  del
2003)  compatibile  con  il  disposto  dell'art.   23   delle   Norme
integrative per i giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  nel
testo antecedente alle modifiche apportate  con  la  delibera  del  7
ottobre 2008, testo che trova  applicazione  al  caso  di  specie  in
ragione  della  circostanza  per  cui  l'odierno  ricorso  e'   stato
depositato il 22 ottobre 2008 e cioe' prima che entrassero in  vigore
le nuove Norme integrative (art. 34 delle vigenti  Norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale).  Resta  pertanto
ovviamente impregiudicata l'interpretazione, con riguardo all'ipotesi
verificatasi in giudizio, della piu' analitica  lettera  del  vigente
art. 19, comma 3, per il quale la parte convenuta si costituisce  con
memoria «contenente le conclusioni e l'illustrazione delle stesse». 
    3. - Sempre in via  preliminare,  va  rilevato  che  entrambe  le
disposizioni censurate sono  state  modificate,  nella  pendenza  del
giudizio, dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 1°
luglio 2009, n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
n. 102. In particolare, il termine per sottoscrivere l'intesa di  cui
al comma 1-bis, termine richiamato  nel  successivo  art.  1-ter,  e'
stato prorogato al 15 ottobre 2009. In ragione della persistenza  del
medesimo contenuto precettivo recato dalle disposizioni impugnate, le
questioni di  costituzionalita'  devono  ritenersi  trasferite  sulle
nuove norme nella parte in cui  esse  modificano  quelle  originarie,
come questa Corte ha piu' volte deciso in casi del tutto analoghi (da
ultimo, sentenze n. 237 e n. 139 del 2009). 
    Viceversa, va escluso che tale trasferimento  possa  avere  luogo
con  riguardo  all'ulteriore  modifica  apportata  dall'art.  22  del
decreto-legge n. 78 del 2009 al solo  comma  1-ter  impugnato,  nella
parte in cui si e' stabilito che, in caso di  mancato  raggiungimento
dell'intesa di cui al comma 1-bis «si applicano comunque  l'art.  120
della Costituzione, nonche' le  norme  statali  di  attuazione  e  di
applicazione dello stesso, e la  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  in
materia di federalismo fiscale». In questo caso, infatti, la norma ha
assunto un nuovo e diverso contenuto, la cui lesivita' avrebbe potuto
essere  denunciata  dalla  Regione  solo  adempiendo   all'onere   di
tempestiva impugnazione (sentenza n. 162 del 2007). Lo  scrutinio  di
costituzionalita' del comma 1-ter andra' percio' effettuato sul testo
originario,   dovendosi   evidentemente   escludere   il    carattere
satisfattivo dello ius superveniens appena ricordato. 
    4. - Infine, non si puo' che dichiarare l'inammissibilita'  delle
censure fondate sugli artt. 32 e 97 Cost., posto che  tali  parametri
sono estranei al riparto delle competenze tra Stato e  Regioni,  alla
garanzia  del  quale  soltanto  e'  destinato  il  giudizio  in   via
principale innanzi a questa Corte, quando promosso dalle Regioni; ne'
la ricorrente illustra, per  altro  profilo,  per  quali  ragioni  le
dedotte violazioni possano ridondare su tale sfera competenziale (tra
le molte, sentenze n. 107 del 2009 e n. 216 del 2008). 
    5. - Nelle more del  presente  giudizio,  l'intesa  prevista  dal
comma 1-bis della disposizione censurata e' stata raggiunta in data 3
dicembre 2009 (Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della  legge  5
giugno 2003, n. 131-Art. 79, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, come modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 3  agosto  2009,  n.  102,  tra  il
Governo, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012). 
    Tale  circostanza  non  incide  sull'interesse  della  ricorrente
all'esame delle censure relative a siffatto comma, poiche',  come  si
e' gia' deciso in un caso del tutto simile,  «un'eventuale  pronuncia
di  accoglimento  di  questa  Corte  potrebbe  reintegrare   l'ordine
costituzionale  asseritamente  violato»,  venendo  a   cadere   sulla
previsione normativa che ha costituito la  causa  dell'intesa  stessa
(sentenza n. 98 del 2007). 
    6. - Le censure dirette contro il comma 1-bis  dell'art.  79,  in
relazione agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119  Cost.  non
sono fondate. 
    Questa Corte ha gia' avuto modo di scrutinare  la  conformita'  a
Costituzione di un meccanismo normativo relativo alle  condizioni  di
accesso delle Regioni ad uno speciale  contributo  finanziario  dello
Stato in materia di spesa sanitaria. In tale occasione, si e' esclusa
l'illegittimita' costituzionale della disposizione che subordinava il
godimento del contributo  alla  stipula  di  un'intesa  tra  Stato  e
Regioni, finalizzata a «conseguire  un  migliore  o  piu'  efficiente
funzionamento  del  complessivo  servizio  sanitario»  e   «tale   da
riservare in ogni caso alle Regioni un adeguato spazio  di  esercizio
delle proprie competenze nella materia  della  tutela  della  salute»
(sentenza n. 98 del 2007). 
    La disposizione impugnata  da'  vita  ad  una  analoga  forma  di
finanziamento  integrativo,  questa  volta  indirizzata  a   premiare
politiche  regionali   virtuose   in   relazione   all'obiettivo   di
contenimento della spesa sanitaria, ovvero di un rilevante  aggregato
della spesa pubblica al  cui  controllo  le  Regioni  sono  tenute  a
concorrere  per  conseguire  gli  «obiettivi  di  finanza   pubblica»
(sentenza  n.  36  del  2005),  «condizionati  anche  dagli  obblighi
comunitari» (sentenza n. 36 del  2004),  che  la  legge  dello  Stato
predetermina. 
    A  tal  fine,  lo  Stato  si  avvale  della  propria   competenza
legislativa a dettare principi fondamentali  di  coordinamento  della
finanza  pubblica,   sicche'   l'apprezzamento   della   legittimita'
costituzionale della disposizione impugnata comporta, per  un  verso,
l'attribuzione ad essa della  preminente  finalita'  di  contenimento
razionale della spesa e,  per  altro  verso,  la  verifica  che,  nel
perseguire siffatta  finalita',  il  legislatore  statale  non  abbia
prodotto norme di dettaglio. 
    Sul primo di tali piani,  appare  evidente  che  l'obiettivo  del
legislatore statale, come concretizzatosi  nel  contenuto  precettivo
della norma, non e' stato di regolamentare i profili organizzativi  e
gestionali  del  servizio  sanitario,  affidati  all'intesa  e   alle
successive determinazioni  delle  Regioni,  ma,  invece,  di  indurre
queste ultime ad operare su tale  terreno,  allo  scopo  primario  di
razionalizzare le voci di spesa, ovvero di introdurre ulteriori forme
di finanziamento per farvi fronte. 
    Sul  secondo  piano,   occorre   rilevare   che   il   meccanismo
incentivante cosi' realizzato  si  pone  a  generale  presidio  della
finanza pubblica, per la quota  relativa  al  contributo  integrativo
riservato al settore sanitario, giacche', mentre  individua  aree  di
intervento, nel  contempo  non  priva  le  Regioni  dello  spazio  di
autonomia  necessario  per  articolare  nel   dettaglio   le   misure
necessarie per ciascuna di esse. 
    Infatti, sia la riduzione delle spese di personale  di  cui  alla
lettera b) del comma 1-bis impugnato, sia l'introduzione di forme  di
partecipazione al costo delle  prestazioni  sanitarie  da  parte  dei
cittadini, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono  obiettivi
affidati  alla  piu'  analitica  determinazione  dei  mezzi  con  cui
conseguirli da parte delle Regioni, anzitutto in sede  di  Conferenza
Stato-Regioni, ed in secondo luogo in sede di attuazione, da parte di
ciascuna di esse, dell'«impegno» ivi eventualmente assunto. 
    Quanto, poi, alla riduzione dello standard dei  posti  letto,  di
cui alla lettera a) del comma 1-bis, il preminente ruolo affidato  in
materia all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, piuttosto che
alle successive iniziative delle  singole  Regioni,  riflette,  sulla
base di quanto gia' previsto a  proposito  dall'art.  1,  comma  173,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2005) ed in linea con l'art. 1, comma 169, di tale ultima  legge,  il
carattere fondamentale che tale strumento ha assunto  ai  fini  della
puntuale articolazione, sulla  base  delle  previsioni  recate  dalla
legge statale, delle  forme  di  accesso  ai  livelli  essenziali  di
assistenza in materia sanitaria (sentenze n. 134 del 2006 e n. 88 del
2003),  il  cui  godimento  non  tollera  differenziazioni  su   base
regionale. 
    Per  le  suddette  considerazioni,  la   disposizione   impugnata
costituisce principio fondamentale  di  coordinamento  della  finanza
pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), ed e' pertanto ascrivibile a
tale titolo alla competenza legislativa dello Stato. 
    Ne  consegue  che  l'eventuale  impatto  di  essa  sull'autonomia
finanziaria (art. 119 Cost.)  ed  organizzativa  (artt.  117,  quarto
comma,  e  art.  118  Cost.)  della  ricorrente  si  traduce  in  una
«circostanza di  fatto  come  tale  non  incidente  sul  piano  della
legittimita' costituzionale» (sentenze n. 169 del 2007 e  n.  36  del
2004). 
    7.  -  Quanto,  invece,  al  comma   1-ter   dell'art.   79,   il
raggiungimento dell'intesa prevista dal precedente comma 1-bis  -  di
cui si e' detto al precedente punto 5 di questa sentenza -  ha  quale
effetto  di  privare  di  interesse  il  ricorso  per   tale   parte,
determinando  conseguentemente  la  cessazione  della   materia   del
contendere (tra le molte, sentenze n. 275  del  2007  e  n.  216  del
2006). 
    L'attivazione  del  meccanismo  contemplato  dal   comma   1-ter,
infatti, e' espressamente  subordinato  alla  mancata  stipula  della
predetta intesa, entro il  15  ottobre  2009.  Inconferente  sarebbe,
tuttavia, il rilievo per cui l'intesa e' stata raggiunta solo dopo la
suddetta data, giacche', quale che fosse la natura del termine, resta
certo che la norma impugnata non solo non  ha  trovato  applicazione,
ma, in ogni caso, non potra' trovarne in futuro, essendo venuta  meno
la condizione a tal fine posta dal legislatore statale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  sulle  ulteriori
questioni  di  legittimita'  costituzionale  promosse  dalla  Regione
Veneto con il ricorso di cui  al  reg.  ric.  n.  70  del  2008,  nei
confronti del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133; 
    Dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art.  79,  comma  1-bis,  lettere  a)  e  b)  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato  dall'art.
22, comma 1, lettera a), del decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3  agosto  2009,
n. 102, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 32 e
97 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale  dell'art.   79,   comma   1-bis,   lettera   c)   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato  dall'art.
22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge n. 102 del 2009, promossa dalla Regione Veneto, in  riferimento
all'art. 32 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara cessata la materia del  contendere  sulle  questioni  di
legittimita'  costituzionale   dell'art.   79,   comma   1-ter,   del
decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  nel   testo   modificato,
limitatamente alle parole «entro il 15 ottobre 2009»,  dall'art.  22,
comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  n.  102
del 2009, promosse dalla Regione Veneto, in  riferimento  agli  artt.
117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., con il  ricorso  indicato
in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 79, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
nel  testo  modificato  dall'art.  22,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102  del  2009,  promosse  dalla
Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto  comma,
118 e 119 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: De Siervo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'11 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola