N. 44 SENTENZA 8 - 11 febbraio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Sanita' pubblica - Regione Puglia -  Farmaci  inibitori  della  pompa
  protonica - Modalita' di prescrizione e regime di rimborsabilita' -
  Preliminare delimitazione dell'oggetto del giudizio. 
- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, art. 12,  comma
  1, lettera a). 
- Costituzione, artt. 24, 113 e  117,  secondo  comma,  lett.  m),  e
  terzo. 
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -  Oggetto
  del giudizio - Censure proposte esclusivamente dalla parte  privata
  nel  giudizio  a  quo  e  non  anche  dal  giudice   rimettente   -
  Inammissibilita'. 
Sanita' pubblica - Regione Puglia -  Farmaci  inibitori  della  pompa
  protonica - Modalita' di prescrizione e regime di rimborsabilita' -
  Ritenuta violazione dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.  -  Censura
  priva di motivazione - Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, art. 12,  comma
  1, lettera a). 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
Sanita' pubblica - Regione Puglia -  Farmaci  inibitori  della  pompa
  protonica - Esercizio  del  potere  regionale  di  riduzione  della
  rimborsabilita'  dei   farmaci   mediante   legge,   anziche'   con
  provvedimento amministrativo -  Illegittimo  esercizio  del  potere
  legislativo da  parte  della  Regione  nella  materia  dei  livelli
  essenziali delle prestazioni, di competenza esclusiva dello Stato -
  Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento   delle   questioni
  ulteriori. 
- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, art. 12,  comma
  1, lettera a). 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. m); (artt. 24 e  113);
  art. 6,  commi  1  e  2,  del  d.l.  18  settembre  2001,  n.  347,
  convertito, con modificazioni, dalla legge  16  novembre  2001,  n.
  405. 
(GU n.7 del 17-2-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
  
  
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 12, comma 1,
lettera a), della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006  n.  39
(Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di  previsione
per l'anno finanziario 2007), promossi dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la  Puglia  con  sei  ordinanze  del  22  gennaio  2009
rispettivamente iscritte ai nn. da 121 a 126 del  registro  ordinanze
2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  18,
prima serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visti gli atti di costituzione della Janssen Cilag s.p.a.,  della
Bracco s.p.a. ed altra e della Regione Puglia; 
    Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2010 e nella Camera di
consiglio del 13 gennaio 2010 il giudice relatore Ugo De Siervo; 
    Uditi gli avvocati Antonio Romei  per  la  Janssen  Cilag  s.p.a,
Giuseppe Franco Ferrari  per  la  Bracco  s.p.a.  ed  altra  e  Maria
Petrocelli per la Regione Puglia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con sei ordinanze di analogo tenore (r.o. da 121 a  126  del
2009) il Tribunale amministrativo per la Regione Puglia  ha  proposto
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12,  comma  1,
(recte: art. 12, comma 1,  lettera  a),  della  legge  della  Regione
Puglia  28  dicembre  2006,  n.  39  (Norme  relative   all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario  2007),
in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, secondo comma, lettera m), e
terzo comma, della Costituzione. 
    2. - Il rimettente premette di essere stato investito dei ricorsi
proposti da imprese farmaceutiche avverso atti della giunta regionale
e  dell'assessorato  alle  politiche  della  salute,  concernenti  le
«modalita' prescrittive» dei farmaci inibitori della pompa protonica. 
    Tali atti,  in  quanto  meramente  applicativi  di  misure  «gia'
compiutamente individuate» dall'impugnato art.  12,  comma  1,  della
legge regionale n. 39 del 2006, renderebbero  rilevanti  i  dubbi  di
costituzionalita' prospettati dalla parte privata, che investono tale
disciplina  normativa.  Infatti,  l'impugnato  art.  12,   comma   1,
stabilisce  che  «ai  fini  della  razionalizzazione  dell'assistenza
farmaceutica,  sia  territoriale  che  ospedaliera,  sono   adottate»
molteplici  iniziative  relative  alla  «prescrizione   dei   farmaci
compresi  nella  categoria  ATC  AO2BC  -   inibitori   della   pompa
protonica». 
    In particolare, i medici di medicina generale  e  i  pediatri  di
libera scelta, nella  loro  normale  pratica  assistenziale,  possono
effettuare prescrizioni di farmaci di questo tipo a  costi  superiori
al prezzo minimo di riferimento per la dose giornaliera (calcolato in
euro 0,90) senza che il paziente sia tenuto a pagare la differenza di
prezzo, solo in caso di intolleranza, insufficiente risposta  clinica
o   possibili   interazioni   farmacologiche,    e    dovendo    dare
giustificazione di  tale  diversa  scelta  terapeutica  nella  scheda
sanitaria individuale del paziente (punti 1, 2, 5). 
    Al tempo stesso, i medici  ospedalieri  e  i  medici  specialisti
ambulatoriali esterni  e  interni  sono  tenuti,  nella  proposta  di
prescrizione, a indicare i farmaci il cui prezzo al pubblico non  sia
superiore al prezzo minimo di riferimento per la dose giornaliera. In
caso contrario, devono predisporre un  opportuno  piano  terapeutico,
sul modello predisposto dalla Regione. Tale  piano  terapeutico  deve
comunque essere condiviso dal medico di medicina generale. Altrimenti
il paziente deve pagare la differenza di prezzo (punto 3). 
    Invece, i «medici della continuita'  assistenziale»  non  possono
che prescrivere i farmaci al prezzo minimo di riferimento (punto 7). 
    Inoltre i farmacisti  devono  richiedere  la  differenza  tra  il
prezzo  di  riferimento  e  quello  del  farmaco  dispensato  per  la
prescrizione di questi  farmaci,  il  cui  prezzo  supera  quello  di
riferimento e per la quale sulla ricetta  non  e'  contrassegnata  la
specifica nota regionale di eventuale deroga (punti 4 e 6). 
    Nella disposizione  impugnata  vengono  infine  previste  diverse
forme  di  controlli   amministrativi   sulla   fornitura   e   sulle
prescrizioni di questi particolari farmaci (punti 8, 9.1 e 9.2). 
    Il rimettente, riproducendo  letteralmente  i  primi  sei  numeri
della lettera a) del  comma  1  dell'impugnato  art.12,  incentra  il
proprio   dubbio   di   costituzionalita'   sulla    disciplina    di
rimborsabilita' dei farmaci  inibitori  della  pompa  protonica,  che
sarebbe stata adottata dalla Regione Puglia con la  censurata  «legge
provvedimento», anziche'  con  «provvedimento  amministrativo»,  come
prescrive invece l'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347
(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito  dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405. 
    Il TAR ricorda, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa
Corte  avrebbe  gia'  affermato  l'esclusiva  competenza  statale  in
materia: in particolare, con la sentenza n. 271  del  2008  e'  stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13  della  legge
della Regione Liguria 3 aprile  2007,  n.  15  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione  Liguria.
Legge finanziaria 2007), poiche' con essa si  era  esclusa  la  piena
rimborsabilita'  dei  farmaci   inibitori   della   pompa   protonica
direttamente  ad  opera  della  legge,  anziche'  per  mezzo  di   un
provvedimento amministrativo. 
    Tale provvedimento sarebbe stato invece  richiesto  dall'art.  6,
comma 2, del decreto-legge  n.  347  del  2001  nell'esercizio  della
competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo  comma,
lettera m), Cost., anche per assicurare la possibilita' di  ricorrere
agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale,  con  immediatezza
di risposta  da  parte  del  giudice  competente  a  conoscere  della
legittimita' dell'atto amministrativo. 
    Allo stesso modo, secondo il giudice a quo,  la  norma  impugnata
violerebbe gli artt. 24, 113, 117, secondo comma, lettera m), e terzo
comma Cost. «nella parte in cui l'adozione di una legge-provvedimento
comporta una restrizione della tutela ordinariamente  assicurata  dal
giudice competente  a  valutare  la  legittimita'  del  provvedimento
amministrativo, imposto dall'art. 6  del  decreto-legge  n.  347  del
2001». 
    3. - La societa' Janssen Cilag s.p.a., gia' parte ricorrente  nel
giudizio principale di cui alla ordinanza n.  121  del  2009,  si  e'
costituita   nel    presente    giudizio    incidentale,    chiedendo
l'accoglimento della questione. 
    La parte privata osserva che il «fine ultimo» della  disposizione
impugnata consisterebbe nel «limitare la  prescrizione»  dei  farmaci
inibitori della pompa protonica ed il conseguente rimborso  da  parte
del S.S.N. ai soli tra  essi  il  cui  costo  non  superi  il  limite
indicato  dalla  norma  stessa,  nonostante  detti  farmaci   abbiano
carattere  essenziale  e  siano  percio'  da  ritenersi   interamente
rimborsabili. 
    Tale previsione violerebbe gli artt. 2, 3, 5, 16, 53,  97  e  120
Cost. «in connessione con gli artt. 32 e 117 Cost.», per  le  ragioni
esposte dal rimettente. 
    In particolare, la Regione Puglia non avrebbe  potuto  con  legge
derogare al regime di piena rimborsabilita' dei farmaci, «in  assenza
di autorizzazione o valutazione preventiva da parte dell'AIFA».  Tale
valutazione preventiva, secondo la  parte,  avrebbe  peraltro  potuto
sopraggiungere solo  entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
decreto-legge n. 347 del 2001, posto che,  in  seguito,  un  siffatto
potere sarebbe divenuto incompatibile con  la  normativa  vigente  in
punto di rimborsabilita' dei farmaci da parte del S.S.N. 
    Ne' sarebbe possibile ravvisare gli  estremi  della  «valutazione
preventiva»  nel  parere   della   Commissione   consultiva   tecnico
scientifica dell'AIFA reso il 20 febbraio 2007, giacche' esso sarebbe
«atto endoprocedimentale, privo di rilevanza esterna». 
    Infine, l'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 347 del 2001,
confermerebbe ulteriormente che non vi e' alcuna competenza regionale
«a decidere in ordine alla rimborsabilita' dei farmaci». 
    4. - Le societa' Bracco s.p.a. e AstraZeneca s.p.a.,  gia'  parti
ricorrenti  rispettivamente  nei  giudizi  principali  di  cui   alle
ordinanze n. 125 del 2009 e n. 126 del 2009, si  sono  a  loro  volta
costituite nel presente giudizio incidentale, con memorie di  analogo
tenore, chiedendo l'accoglimento della questione. 
    Nel merito, le parti private contestano,  quanto  ai  presupposti
sui quali riposa la disposizione oggetto di  censura,  la  competenza
della Regione Puglia ad escludere, sia pure parzialmente, dal  regime
di rimborsabilita' assicurato  a  livello  nazionale  alcuni  farmaci
classificati dall'Agenzia italiana del farmaco in  fascia  A  e  che,
come tali, rientrano tra i  livelli  essenziali  di  assistenza,  con
conseguente violazione dell'art. 117 Cost. Infatti, secondo la difesa
delle  parti  private,  l'art.  117  Cost.  non  ammetterebbe  alcuna
regolazione regionale differenziata quanto ai livelli  essenziali  di
assistenza, giacche' la discrezionalita' di cui dispongono le Regioni
potrebbe esprimersi sul piano meramente organizzativo. 
    Ne' l'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2001 potrebbe
giustificare il  contestato  intervento  legislativo  regionale,  dal
momento che la possibilita' di escludere, in tutto  o  in  parte,  la
rimborsabilita' e' circoscritta «ai farmaci di cui al comma 1»,  vale
a dire a quelli aventi un ruolo non essenziale o  sovrapponibili,  di
cio' si avrebbe conferma dal comma 2-bis della medesima  disposizione
normativa. 
    Nel caso di specie,  l'AIFA  non  avrebbe  ratificato  le  misure
limitative disposte dalla Regione Puglia, giacche' la legge impugnata
e' antecedente al parere reso il 20 febbraio 2007  dalla  Commissione
consultiva tecnico-scientifica,  e  giacche'  la  stessa  commissione
avrebbe in questa sede riconosciuto la necessita' di un provvedimento
del direttore generale dell'agenzia (all'epoca ancora mancante), allo
scopo di garantire l'indefettibile uniformita'  a  livello  nazionale
del regime di  rimborsabilita'  dei  farmaci  inibitori  della  pompa
protonica. 
    In  definitiva,  nel   settore   farmaceutico   la   legislazione
nazionale,  come   si   evincerebbe   dalla   stessa   giurisprudenza
costituzionale ed amministrativa,  rifletterebbe  l'esigenza  di  una
disciplina  necessariamente  uniforme,  potendo  le  regioni   semmai
«implementare i livelli essenziali con  la  previsione  di  ulteriori
prestazioni e servizi», ma giammai ridurli. 
    Ne'  varrebbe  a   legittimare   la   contestata   determinazione
legislativa  la  circostanza  che  la  Regione  Puglia  abbia  inteso
incidere sul regime della rimborsabilita' per ragioni di contenimento
della spesa pubblica, poiche' il legislatore  regionale  non  sarebbe
legittimato a modificare il contenuto e l'estensione di tali  livelli
a seconda del disavanzo registrato e delle esigenze di ripiano  dello
stesso. Spetterebbe, al contrario, all'AIFA il compito di  monitorare
il consumo e la spesa farmaceutica e di intervenire  su  quest'ultima
in caso di superamento del tetto di spesa. 
    In  definitiva,  secondo  le  parti  private,   la   disposizione
impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima, poiche' assunta con
legge, anziche' con provvedimento amministrativo,  in  assenza  della
previa valutazione  spettante  all'AIFA,  ovvero  di  una  successiva
ratifica, e poiche' connotata da un contenuto «restrittivo». 
    Quanto alla violazione degli artt. 24  e  113  Cost.,  le  parti,
premesso   che   la   disposizione   impugnata   avrebbe    carattere
provvedimentale,  lamentano  che  essa  avrebbe   la   finalita'   di
«restringere  e  limitare  la  tutela  giurisdizionale  garantita  al
cittadino»,  poiche'  il   giudizio   incidentale   di   legittimita'
costituzionale non offrirebbe le medesime forme di  tutela  che  puo'
assicurare,  invece,  il  sindacato  del  giudice  sul  provvedimento
amministrativo. 
    Il ricorso  ad  una  disposizione  di  legge,  anziche'  all'atto
amministrativo, sarebbe percio' lesivo del diritto di difesa. 
    5. - Nel procedimento di cui alla ordinanza n. 126 del 2009 si e'
costituita altresi' la Regione Puglia, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile, ovvero, in subordine, infondata. 
    La Regione affronta direttamente il merito della censura proposta
dal rimettente, osservando che la disposizione impugnata ha lo  scopo
di contenere la spesa farmaceutica nei limiti  del  13%  della  spesa
sanitaria complessiva, in linea con quanto previsto dall'art.  5  del
decreto-legge n. 347 del 2001. 
    Tale misura rientrerebbe a pieno titolo nella sfera di competenza
regionale, giacche' non si sovrapporrebbe  all'azione  dell'AIFA,  ma
anzi vi darebbe «conferma»: infatti, con parere del 20 febbraio  2007
della Commissione consultiva  tecnico-scientifica  e  con  successiva
delibera del Consiglio di amministrazione  n.  13  del  2007,  l'AIFA
avrebbe consentito deroghe alla  piena  rimborsabilita'  dei  farmaci
inibitori di pompa protonica. Ne' «rileva il  fatto  che  la  Regione
Puglia abbia esercitato i propri poteri a mezzo di  legge  regionale,
anziche' operare in via amministrativa» poiche' l'art.  6,  comma  2,
del decreto-legge n. 347 del 2001 «non esclude, anzi,  al  contrario,
presuppone che l'intervento  medesimo  possa  darsi  anche  con  atto
legislativo». 
    6.  -   Nell'imminenza   dell'udienza   pubblica,   la   societa'
AstraZeneca  s.p.a.   ha   depositato   memoria,   insistendo   sulle
conclusioni gia' formulate. 
    La parte privata contesta, anzitutto,  il  rilievo  della  difesa
regionale, secondo cui la norma impugnata sarebbe stata  adottata  in
attuazione della vigente normativa statale. 
    Infatti, la Regione avrebbe legiferato «senza attendere la previa
eventuale attivazione del potere previsto dall'art. 6, comma  1,  del
decreto-legge n. 347 del 2001 da parte dell'AIFA». 
    Ne' sarebbe invocabile il parere reso in data 20  febbraio  2007,
poiche' esso non sarebbe stato recepito  «in  un  provvedimento  AIFA
regolarmente registrato dalla corte  dei  conti  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale». 
    In ogni caso, si ribadisce che  il  «provvedimento»  non  avrebbe
potuto essere adottato con atto legislativo. 
    A propria volta la societa' Janssen Cilag  s.p.a.  ha  depositato
memoria, con la quale ha riproposto in forma sintetizzata  i  rilievi
di  incostituzionalita'  gia'  svolti,  concludendo  nuovamente   per
l'accoglimento della questione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con sei ordinanze di analogo tenore (r.o. da 121 a  126  del
2009)  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Puglia   ha
sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12,
comma 1 (recte: art. 12, comma  1,  lettera  a),  della  legge  della
Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative  all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario  2007),
in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, secondo comma, lettera m), e
terzo comma, della Costituzione. 
    Il giudice a quo e' investito di  ricorsi  promossi  avverso  gli
atti amministrativi con  cui  la  Regione  ha  dato  attuazione  alla
disposizione impugnata; con quest'ultima si impartiscono direttive ai
medici, ove essi intendano prescrivere al paziente farmaci  inibitori
della pompa protonica, tali da rendere, di regola e salvo particolari
eccezioni, rimborsabile da parte del Servizio sanitario nazionale  il
solo «prezzo minimo di riferimento calcolato in euro 0,90»  per  dose
giornaliera. 
    Il giudice rimettente  incentra  appunto  il  proprio  dubbio  di
costituzionalita' sulla disciplina  di  rimborsabilita'  dei  farmaci
inibitori della pompa protonica adottata dalla Regione Puglia con  la
censurata «legge provvedimento», anziche' tramite  il  «provvedimento
amministrativo», di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 347
del 2001. 
    Tale ultima disposizione, infatti,  consente  «con  provvedimento
amministrativo della regione» di escludere totalmente o  parzialmente
la  rimborsabilita'  dei  farmaci  che  siano  stati  preventivamente
selezionati, a tale scopo, dalla Commissione unica del  farmaco,  cui
e' oggi subentrata, per tale competenza,  la  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA, ai sensi del precedente comma 1. 
    Il TAR ricorda, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa
Corte avrebbe gia' affermato in un caso analogo (sentenza n. 271  del
2008) l'illegittimita' costituzionale di una disposizione legislativa
regionale con la quale si era esclusa la  piena  rimborsabilita'  dei
farmaci inibitori della pompa protonica, anziche'  per  mezzo  di  un
provvedimento   amministrativo,   con   conseguente   lesione   della
competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo  comma,
lettera m), Cost. 
    Analogamente, secondo il giudice a quo, la  norma  ora  impugnata
violerebbe gli artt. 24, 113, 117, secondo comma, lettera m), e terzo
comma Cost. 
    2. - In  considerazione  della  identita'  della  materia  e  dei
profili di illegittimita' costituzionale  prospettati,  le  questioni
possono essere riunite per essere decise con un'unica pronuncia. 
    3. - In via  preliminare  va  rilevato  che  tutte  le  ordinanze
sollevano questione di  legittimita'  costituzionale  «dell'art.  12,
comma 1, della legge regionale  Puglia  28  dicembre  2006,  n.  39»,
disposizione che si compone di numerose previsioni  normative,  prive
di omogeneita'. Tuttavia, le motivazioni addotte  dal  rimettente  si
riferiscono esclusivamente a quanto disciplinato nella  sola  lettera
a) del comma 1, in relazione al regime di rimborsabilita' dei farmaci
c.d. IPP (inibitori della pompa protonica). 
    Cio' permette di delimitare l'oggetto del presente giudizio  alla
sola lettera a) del comma 1 dell'impugnato art. 12,  con  riguardo  a
tutti i punti (da 1 a  9.2)  di  cui  esso  si  compone,  in  ragione
dell'intima connessione che li lega reciprocamente. 
    4. - L'oggetto del giudizio incidentale e' determinato dalla sola
ordinanza  di  rimessione,  sicche'  sono  inammissibili  le  censure
proposte esclusivamente dalla parte privata Janssen Cilag s.p.a., con
riguardo agli artt. 2, 3, 5, 16, 53, 32, 97 e 120 Cost. (sentenza  n.
94 del 2009 e sentenza n. 362 del 2008). 
    Inammissibile e' altresi' la doglianza formulata  dal  rimettente
con riguardo all'art. 117, terzo comma, Cost., posto che essa e'  del
tutto priva di motivazione (da ultimo, ord. n. 122 del 2009). 
    5. - Questa Corte con la recente sentenza  n.  271  del  2008  ha
proceduto ad  una  sistematica  ricostruzione  del  quadro  normativo
esistente nel medesimo settore sul quale incide il presente giudizio. 
    I fondamentali  punti  di  arrivo  di  quella  sentenza,  tuttora
pienamente validi, possono essere  individuati  in  quattro  passaggi
argomentativi: in primo luogo, «l'erogazione di farmaci  rientra  nei
livelli  essenziali  di  assistenza  (L.E.A.)  il  cui  godimento  e'
assicurato a  tutti  in  condizioni  di  eguaglianza  sul  territorio
nazionale». Si opera pertanto in un ambito  di  esclusiva  competenza
statale. 
    In secondo luogo, la vigente  legislazione  statale  «assicura  a
tutti la totale rimborsabilita' dei farmaci collocati in classe A del
prontuario  farmaceutico,  ma  aggiunge  (art.  6,   comma   1,   del
decreto-legge  n.  347  del  2001)  che,  entro  tale  categoria,  la
comprovata equivalenza terapeutica dei farmaci consente, nelle  forme
ivi previste, che possa essere esclusa in modo totale o  parziale  la
rimborsabilita' dei medicinali piu' onerosi per le finanze  pubbliche
alle  condizioni  fissate  dallo  stesso  legislatore  statale».   In
quest'ambito, si prevede che la Commissione unica  del  farmaco,  ora
sostituita   dalla   Commissione    consultiva    tecnico-scientifica
dell'AIFA, possa individuare «i farmaci che,  in  relazione  al  loro
ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali  concedibili  di
prodotti  aventi  attivita'  terapeutica  sovrapponibile  secondo  il
criterio  delle  categorie  terapeutiche  omogenee,  possono   essere
totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilita'». 
    In terzo luogo, il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge  n.  347
del 2001 prevede espressamente  che  in  questo  caso  «la  totale  o
parziale esclusione della rimborsabilita' dei farmaci di cui al comma
1 e' disposta anche con provvedimento amministrativo  della  regione,
tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica rispetto
al tetto di spesa programmato».  Pertanto  il  legislatore  nazionale
«non esclude che, nell'ambito dei LEA, che pure  hanno  una  generale
finalizzazione di tipo egualitario, una regione  possa  differenziare
per il suo territorio il  livello  di  rimborsabilita'  dei  farmaci,
purche' la  eventuale  determinazione  amministrativa  regionale  sia
preceduta dal procedimento individuato nel primo  comma  dell'art.  6
del decreto-legge n. 347 del 2001 e la  Regione  operi  al  fine  del
contenimento della propria spesa farmaceutica». 
    In quarto luogo, infine, operandosi in una materia  riservata  in
via esclusiva al legislatore statale, la regione  non  puo'  derogare
ne'  alle  procedure,  ne'  alle  forme  prescritte  dal  legislatore
nazionale. 
    6. - L'applicazione  di  questi  principi  al  caso  posto  dalle
odierne ordinanze di rimessione rende evidente  la  fondatezza  della
censura di costituzionalita' dell'impugnato art. 12, comma 1, lettera
a), per lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. 
    Questo a prescindere dalla errata  qualificazione  da  parte  del
giudice rimettente della norma  impugnata  come  legge-provvedimento,
che urta palesemente con il contenuto normativo e non provvedimentale
della disposizione. Ad essere direttamente censurato in questa  sede,
infatti, non e' il contenuto  della  disposizione  impugnata,  ma  la
forma di legge che essa riveste, in un ambito espressamente riservato
dal legislatore nazionale ai soli provvedimenti amministrativi  della
regione.  In  altri  termini,   e'   costituzionalmente   illegittimo
l'esercizio del potere legislativo da parte di  una  regione  in  una
materia di esclusiva competenza del legislatore statale, in  presenza
di una disposizione posta da quest'ultimo che permette un  intervento
regionale solo a certe condizioni e per  mezzo  di  un  provvedimento
amministrativo. 
    Una volta soddisfatte tali forme  e  condizioni,  invece,  questa
Corte non puo' che  ribadire  che  deve  ritenersi  consentito,  alla
stregua della  vigente  legislazione,  un  intervento  regionale  che
riduca totalmente o parzialmente la rimborsabilita'. 
    Nel  caso  di  specie,  invece,  la  disposizione  censurata   e'
illegittima sotto un duplice profilo. 
    In primo luogo, e con valore assorbente di ogni altra censura, la
regione ha  esercitato  i  propri  poteri  in  materia  mediante  una
disposizione legislativa,  in  palese  contrasto  con  la  vincolante
prescrizione del legislatore  statale,  titolare  in  materia  di  un
esclusivo  potere  legislativo,  la  quale  impone  che  l'intervento
regionale possa  avvenire  solo  tramite  un  apposito  provvedimento
amministrativo. 
    In secondo  luogo,  si  puo'  altresi'  rilevare,  nonostante  il
silenzio sul punto del rimettente e  per  mera  completezza,  che  la
regione e'  intervenuta,  adottando  la  norma  censurata  prima  che
l'AIFA, con  parere  del  20  febbraio  2007  e  successivamente  con
delibera del 19 aprile 2007, optasse per la parziale  rimborsabilita'
dei farmaci inibitori della pompa protonica,  legittimando  anche  le
regioni ad intervenire in materia.  Cio'  nonostante  che  l'art.  6,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 347 del 2001, aggiunto ad opera del
comma 5-bis dell'art. 5 del decreto-legge  1  ottobre  2007,  n.  159
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e  l'equita'  sociale),  convertito  in  legge,  con   modificazioni,
dall'art. 1 legge  29  novembre  2007,  n.  222,  dichiari  «nulli  i
provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformita'  da
quanto deliberato, ai sensi del comma 1 dalla Commissione  unica  del
farmaco  o,  successivamente  alla  costituzione   dell'AIFA,   dalla
Commissione tecnico scientifica di tale Agenzia». 
    7. - Resta assorbita ogni ulteriore censura dedotta dal giudice a
quo. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12,  comma  1,
lettera a), della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n.  39
(Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di  previsione
per l'anno finanziario 2007). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010. 
 
                        Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: De Siervo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'11 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola