N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 2009

Ordinanza del 4 dicembre 2009  emessa  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Prato sul ricorso proposto da Gema Commerciale  S.r.l.
contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Prato. 
 
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  - Non deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi  (in  specie,
  ai fini della determinazione dell'imponibile IRES) - Violazione del
  principio    di    capacita'    contributiva    -    Ingiustificata
  discriminazione rispetto ad altre imposte delle quali  e'  prevista
  la integrale deducibilita'. 
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3 e 53. 
(GU n.9 del 3-3-2010 )
 
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
 
    Esaminato il ricorso proposto dalla Gema Commerciale S.r.l.,  con
il quale si impugna il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle entrate  -
Ufficio di Prato  concernente  il  parziale  rimborso  IRES  relativo
all'anno di imposta 2007, osserva che: 
    La societa' ricorrente deduce di aver versato  nell'esercizio  1°
gennaio 2007-31 dicembre 2007 la somma totale di  euro  1.694,00  per
IRAP e che, nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo
d'imposta 2007, l'imponibile IRES era stato determinato senza dedurre
l'IRAP versata. In data 22 luglio 2008  la  ricorrente  ha  inoltrato
istanza di parziale rimborso IRES, corrispondente alla maggiore  IRES
versata in conseguenza della indeducibilita'  dell'IRAP,  corrisposta
nello  stesso  periodo  d'imposta,  in  merito  alla  quale  non   e'
intervenuto alcun provvedimento dell'Amministrazione finanziaria. 
    La ricorrente assume che il divieto di indeducibilita' dell'IRAP,
sancito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs.  n.  446,  che  prevede  che
l'IRAP «ha carattere reale e non e' deducibile ai fini delle  imposte
sui redditi», si pone in  contrasto  con  gli  artt.  3  e  53  della
Costituzione, per violazione dei  principi  di  ragionevolezza  e  di
capacita' contributiva. 
    La questione e' stata  gia'  sottoposta  al  vaglio  della  Corte
costituzionale   che,   con   varie   ordinanze,   l'ha    dichiarata
manifestamente  inammissibile,  per  difetto  di  motivazione   sulla
rilevanza. La Corte ha ritenuto, infatti, che la questione  attenesse
al regime giuridico  ed  alla  fase  applicativa  delle  imposte  sui
redditi, ed era percio' irrilevante  nei  giudizi  a  quibus,  aventi
tutti ad oggetto controversie in tema di rimborso dell'acconto IRAP. 
    Ad avviso di questa Commissione la  questione  sollevata  non  e'
manifestamente infondata. 
    Il divieto posto dall'art. 1 citato, non consentendo  di  dedurre
dal reddito complessivo IRES un componente negativo sostenuto per  la
sua produzione, comporta l'applicazione  di  tale  imposta  anche  su
redditi che risultano in realta'  inesistenti  nella  misura  in  cui
risultano assorbiti dall'onere relativo all'imposta. 
    Appare avere fondamento l'affermazione della ricorrente,  secondo
cui l'assoggettamento ad  IRES  di  redditi  in  realta'  inesistenti
contrasterebbe  con  il  principio  costituzionale  della   capacita'
contributiva, per essere tale imposta applicata anche in mancanza  di
quella manifestazione di potenzialita' economica che essa si  propone
di colpire e cioe' il conseguimento di un reddito netto. 
    Fondato e' anche il sospetto di contrasto con l'art. 3 Cost.,  in
quanto  il  divieto  comporta  un'ingiustificata  discriminazione  di
trattamento fra l'IRAP e le altre imposte diverse dalle  imposte  sui
redditi e da quelle per le quali e' prevista la rivalsa,  essendo  la
prima integralmente  indeducibile,  mente  le  seconde  integralmente
deducibili,  ai  sensi  dell'art.  99  del  TUIR.  In  base  a   tale
disposizione ed in via di principio,  anche  l'IRAP  dovrebbe  essere
deducibile dall'imponibile IRES perche' non e' un'imposta sui redditi
o un'imposta per la quale e' prevista la rivalsa. Essa costituisce un
costo di produzione del reddito alla stessa stregua  tutte  le  altre
imposte per le quali non e' prevista  la  rivalsa.  La  stessa  Corte
costituzionale, nella  sentenza  n.  156/2001,  ha  riconosciuto  che
l'IRAP, non essendo un'imposta per la quale e'  previsto  il  diritto
rivalsa, e' equiparabile ad  un  «qualsiasi  altro  costo  (anche  di
carattere fiscale) gravante sulla produzione». 
    La questione appare rilevante nel presente giudizio,  in  quanto,
contrariamente ai giudizi a quibus nei quali la questione  era  stata
in precedenza sollevata,  si  tratta  di  una  controversia  relativa
all'applicazione dell'imposta sui redditi. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art.  23,  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  ritenuta  la
rilevanza e la  non  manifesta  infondatezza,  solleva  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  2,  del  d.lgs.  n.
446/1997, nella parte in cui prevede che l'IRAP non e' deducibile  ai
fini delle imposte sui redditi, per contrasto con gli artt.  3  e  53
della Costituzione; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  e
sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata  alle  parti  in
causa e al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e  che  venga
comunicata ai Presidenti delle due Camere. 
        Prato, addi' 4 dicembre 2009 
 
                 Il Presidente estensore: Pappalardo