N. 55 ORDINANZA 10 - 18 febbraio 2010
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna - Possibilita' per l'imputato di accedere a riti alternativi diversi da quello richiesto con l'atto di opposizione - Preclusione - Denunciata lesione del diritto di difesa tecnica - Asserito contrasto con gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Censura di norma diversa da quella da applicarsi nel giudizio principale - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Mancata verifica della praticabilita' di una diversa interpretazione del quadro normativo - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. pen., artt. 461, comma 1, e 464, comma 3. - Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6.(GU n.8 del 24-2-2010 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE , Giuseppe TESAURO , Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di C. N. con ordinanza dell'11 maggio 2005, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 maggio 2005, nell'ambito di un processo penale nei confronti di persona imputata del reato di cui all'art. 1117 del codice della navigazione - ordinanza pervenuta alla Corte il 6 aprile 2009 - il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nonche' all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono all'imputato, «nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna, di discostarsi dal rito prescelto nell'opposizione stessa»; che, recependo l'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato, il rimettente ricorda preliminarmente come, con la sentenza n. 120 del 2002, la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni, entro il quale, nel caso di emissione di decreto di giudizio immediato, l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato, decorre dalla notificazione del suddetto decreto, anziche' dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto o dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato; che, nella citata sentenza - ricorda ancora il rimettente - la Corte ha ritenuto violato il diritto alla difesa tecnica, essendo il termine di decadenza congegnato in maniera tale che esso poteva scadere senza che il difensore avesse potuto illustrare al proprio assistito le opzioni difensive collegate, rispettivamente, al giudizio abbreviato e alla celebrazione del dibattimento; che, al riguardo, la Corte ha ribadito che il diritto di difesa - inteso come effettiva possibilita' di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore - risulta compromesso ogni qualvolta, ai fini dell'esercizio di facolta' processuali che presuppongono la cognizione di elementi tecnici - qual e', appunto, la richiesta di giudizio abbreviato, specie dopo le modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - venga posto a pena di decadenza un termine decorrente dalla notificazione all'imputato, anziche' al difensore, dell'atto da cui le facolta' conseguono; che, ad avviso del Tribunale rimettente, analoghi profili di illegittimita' costituzionale sarebbero riscontrabili in rapporto alla disciplina dettata dalle norme censurate; che, ai sensi dell'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., infatti, l'atto di opposizione a decreto penale di condanna deve essere presentato nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto stesso all'imputato; con tale atto, d'altro canto, l'imputato e' chiamato ad operare una scelta relativa al rito, chiedendo il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o il patteggiamento (art. 461, comma 3, cod. proc. pen.): scelta che, in base all'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., risulta «vincolante» nel giudizio conseguente all'opposizione; che, di conseguenza, come nell'ipotesi esaminata dalla citata sentenza n. 120 del 2002, l'imputato sarebbe tenuto a compiere, nel breve termine di quindici giorni, valutazioni che presuppongono necessariamente la conoscenza del fascicolo del pubblico ministero: fascicolo del quale, a norma dell'art. 140 disp. att. cod. proc. pen., le parti e difensori hanno facolta' di prendere visione e estrarre copia durante il termine per proporre opposizione; che tale attivita' non potrebbe prescindere dall'intervento della difesa tecnica, postulando una particolare «esperienza professionale e processuale»: solo il difensore, infatti, sarebbe in grado di apprezzare, dopo aver esaminato il fascicolo, se sia conveniente per l'imputato addivenire alla definizione del processo mediante riti alternativi, prestando il consenso a che gli atti delle indagini vengano utilizzati come prova, o se sia preferibile, invece, il dibattimento; che il legislatore non avrebbe tenuto conto, dunque, delle obiettive difficolta', per l'imputato, di consultarsi, entro il breve termine assegnato, con il difensore, di conferirgli il mandato per la consultazione del fascicolo del pubblico ministero e di scegliere concordemente la piu' idonea linea difensiva; che la disposizione di cui all'art. 464, comma 3, cod. proc. pen. sarebbe pertanto irragionevole, nella parte in cui impedisce all'imputato di discostarsi, nel giudizio conseguente all'opposizione, dalla scelta relativa al rito effettuata con lo stesso atto di opposizione: scelta non operata, a suo tempo, con la piena cognizione che solo la difesa tecnica puo' garantire; che la questione sarebbe, altresi', rilevante nel giudizio a quo; che nella specie, difatti, l'imputato - residente, tra l'altro, nell'isola di Lampedusa, «geograficamente distante» dal luogo in cui era custodito il fascicolo delle indagini preliminari - ha richiesto, tramite procuratore speciale, con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna, il giudizio immediato: scelta che - secondo quanto affermato dal difensore - egli non avrebbe invece compiuto dopo l'analisi del fascicolo e l'ottenimento di indicazioni tecniche da parte del difensore stesso, preferendo piuttosto optare per il rito alternativo di cui all'art. 444 cod. proc. pen., che avrebbe consentito l'applicazione di una pena meno grave; che nel giudizio di costituzionalita' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile. Considerato che il Tribunale di Agrigento dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui precludono all'imputato, nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, la possibilita' di accedere a riti alternativi non richiesti con lo stesso atto di opposizione; che la questione e' manifestamente inammissibile per un triplice ordine di ragioni; che, in primo luogo, il giudizio a quo si svolge davanti al Tribunale in composizione monocratica e, per il relativo procedimento, la preclusione che il rimettente mira a rimuovere e' sancita, non gia' dall'art. 464, comma 3, cod. proc. pen. (l'altra norma censurata - l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. - si limita a stabilire il termine e le modalita' dell'opposizione a decreto penale), ma da una norma distinta, anche se di identico contenuto: ossia l'art. 557, comma 2, cod. proc. pen., non coinvolto nello scrutinio; che il rimettente censura, pertanto, una norma diversa da quella di cui deve fare applicazione nel giudizio principale (sulla manifesta inammissibilita' della questione in simili casi, ex plurimis, ordinanze n. 256 e n. 193 del 2009, n. 301 del 2008); che, in secondo luogo, il giudice a quo motiva la rilevanza della questione con il rilievo che - secondo quanto asserito dal difensore - ove l'imputato avesse potuto esaminare il fascicolo del pubblico ministero con il supporto della difesa tecnica, avrebbe optato per il patteggiamento, anziche' per il giudizio immediato (rito in fatto prescelto con l'atto di opposizione); che dalla narrazione della vicenda processuale contenuta nell'ordinanza di rimessione si desume, peraltro, che nessuna richiesta di patteggiamento e' stata, in concreto, presentata dall'imputato, neppure successivamente all'opposizione; che la questione difetta, pertanto, di rilevanza, giacche' la mera "anticipazione" dell'intento dell'imputato di richiedere il rito alternativo, che volesse eventualmente ritenersi implicita nell'eccezione di costituzionalita' formulata dal difensore, non varrebbe comunque a rendere la questione stessa attualmente pregiudiziale rispetto alla definizione del giudizio a quo (in questo senso, con riferimento a fattispecie analoga, ordinanza n. 69 del 2008); e cio' a prescindere dall'ulteriore rilievo che il rimettente non precisa neppure se, nel giudizio principale, l'imputato sia ancora in termini per la presentazione della richiesta del rito alternativo in base alle regole ordinarie (art. 555, comma 2, cod. proc. pen.), regole che rimarrebbero pur sempre operanti ove venisse rimossa la preclusione censurata: donde un concorrente profilo di inammissibilita' per difetto di motivazione sulla rilevanza, non superato dal generico accenno, fatto dal rimettente stesso, ad una «eventuale restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.» (restituzione di cui non vengono affatto indicati i presupposti); che, in terzo luogo e da ultimo, il giudice a quo pone a fondamento delle proprie censure l'assunto che la fattispecie in esame sia pienamente assimilabile a quella gia' vagliata da questa Corte con la sentenza n. 120 del 2002: sentenza avente ad oggetto il termine per la richiesta di «conversione» del giudizio immediato in giudizio abbreviato previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen.; che, in base alla disposizione ora citata, l'imputato era ammesso a chiedere il giudizio abbreviato, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato; mentre l'art. 456 cod. proc. pen. prevedeva (e prevede), al comma 3, che il decreto di giudizio immediato e' notificato all'imputato almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio e, al comma 5, che al difensore e' notificato l'avviso della data fissata per il giudizio entro il medesimo termine stabilito per l'imputato; che poteva di conseguenza avvenire che, a fronte della diversa scansione temporale delle due notifiche (rimessa alla discrezionalita' dell'ufficio giudiziario), il difensore ricevesse l'avviso della data fissata per il giudizio immediato in un momento in cui il termine per presentare la richiesta di giudizio abbreviato era gia' scaduto o prossimo alla scadenza; che, a fronte di cio', questa Corte ha ritenuto violato il diritto alla difesa tecnica - quale nucleo essenziale della garanzia di cui all'art. 24, secondo comma, Cost. - ribadendo che, ogni qualvolta l'esercizio di una facolta' processuale, sottoposta a decadenza, richieda la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle competenze del difensore - come avviene segnatamente per la richiesta di giudizio abbreviato - il relativo termine non puo' essere fatto decorrere dalla notificazione all'imputato dell'atto da cui tale facolta' consegue, omettendo di attribuire rilevanza alla legale conoscenza dell'atto medesimo da parte del difensore; che l'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. e' stato dichiarato, dunque, incostituzionale nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziche' dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato; in tal modo, trasponendo sostanzialmente al termine per la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato, di cui al citato articolo, la regola dettata per la decorrenza del termine di impugnazione dall'art. 585, comma 3, cod. proc. pen.: regola in forza della quale, ove la decorrenza risulti diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera il termine che scade per ultimo; che, nel caso oggi in esame, il giudice a quo muove dal presupposto, implicito e indimostrato, che il termine di quindici giorni per proporre opposizione al decreto di condanna - e, conseguentemente, per effettuare la scelta dell'eventuale rito alternativo nell'ambito del procedimento per decreto - decorra esclusivamente, ai sensi dell'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., dalla notificazione del decreto all'imputato; che il rimettente non tiene conto, tuttavia, della circostanza che - a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 20 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio) - il decreto di condanna deve essere attualmente notificato, non piu' al solo imputato, ma anche al difensore di ufficio (all'uopo designando) o al difensore di fiducia eventualmente nominato (art. 460, comma 3, cod. proc. pen.); che, a fronte di siffatta previsione, la giurisprudenza di legittimita' largamente maggioritaria e' dell'avviso che il difensore di ufficio sia autonomamente legittimato a proporre opposizione al decreto, alla luce delle regole generali di cui agli artt. 99 e 571, comma 3, cod. proc. pen.; che, al tempo stesso, la giurisprudenza di legittimita' e' da tempo costante nel ritenere che l'opposizione a decreto penale di condanna sia inquadrabile nella categoria dei mezzi di impugnazione, donde l'applicabilita' a tale rimedio delle norme generali sulle impugnazioni, ove non specificamente derogate; che fra tali norme rientra anche il gia' citato art. 585, comma 3, cod. proc. pen.: con la conseguenza che - secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione in alcune decisioni (tra le altre, sentenza 10 dicembre 2002-7 marzo 2003, n. 10621) - qualora a causa del diverso momento di notifica del decreto la decorrenza del termine di opposizione risulti diversa per l'imputato e per il suo difensore (sia esso di fiducia o di ufficio), opera per entrambi il termine che scade per ultimo; che, in conclusione, il giudice a quo non ha preso in esame la possibilita' di ritenere, in via ermeneutica, che il medesimo assetto, introdotto dalla sentenza n. 120 del 2002 a mezzo di una declaratoria di incostituzionalita' con riguardo alla «conversione» del giudizio immediato in abbreviato, sia gia' operante rispetto alla richiesta di riti alternativi nell'ambito del procedimento per decreto; che la mancata preventiva verifica, da parte del giudice rimettente, della praticabilita' di una interpretazione del quadro normativo diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalita' prospettati e tale da determinarne il possibile superamento implica, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilita' della questione sollevata (ex plurimis, ordinanze n. 244, n. 171, n. 155 e n. 117 del 2009); che, per tutte le ragioni dianzi indicate, la questione va dunque dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nonche' all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dal Tribunale di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010. Il Presidente: De Siervo Il redattore: Frigo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 febbraio 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola