N. 63 ORDINANZA 22 - 24 febbraio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Comuni,  province  e  citta'  metropolitane  -  Norme  della  Regione
  Trentino-Alto Adige - Istituzione del Comune di Ledro  per  fusione
  dei comuni che hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valle  di
  Ledro - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica normativa delle
  disposizioni  impugnate,  medio  tempore  non  attuate,  in   senso
  satisfattivo della pretesa avanzata dal ricorrente  -  Rinuncia  al
  ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol 13 marzo 2009,  n.
  1, art. 6. 
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. h), i) e p);  Statuto
  Regione Trentino-Alto Adige, art. 54,  primo  comma,  n.  5;  norme
  integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,  art.
  25. 
(GU n.9 del 3-3-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6  della  legge
della Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  13  marzo  2009,  n.  1
(Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei comuni
che hanno costituito l'Unione  dei  comuni  della  Valle  di  Ledro),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
spedito per la notifica il 25 maggio 2009, depositato in  cancelleria
il 3 giugno 2009 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2009; 
    Visto  l'atto  di  Costituzione   della   Regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  26  gennaio  2010  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri  e  l'avvocato  Salvatore  Di  Mattia  per  la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  25  maggio  2009  e
depositato il successivo 3 giugno, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha promosso questione di legittimita'  costituzionale  -  in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere h), i) e  p),  della
Costituzione e all'art. 54, primo comma, numero 5), del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), - dell'art. 6 della legge della
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 13 marzo 2009, n. 1 (Istituzione
del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei  comuni  che  hanno
costituito l'Unione dei comuni della Valle di Ledro); 
        che il ricorrente premette che la legge  in  esame  e'  volta
alla costituzione, dal 1° gennaio 2010,  del  comune  di  Ledro,  che
raccoglie, per  fusione,  i  comuni  trentini  che  hanno  costituito
l'unione dei comuni  della  Valle  di  Ledro,  unione  sorta  per  la
gestione associata di una pluralita' di funzioni e servizi comunali; 
        che l'art. 6 della legge  regionale  citata  dispone  che,  a
decorrere dal 1°  gennaio  2010  e  fino  all'elezione  degli  organi
comunali, gli organi dell'unione dei  comuni  della  Valle  di  Ledro
provvedono alla gestione del nuovo comune,  «intendendosi  sostituiti
al sindaco, alla giunta e al consiglio  comunale  rispettivamente  il
Presidente, la Giunta e il Consiglio dell'Unione»; 
        che, in tal modo, la Regione avrebbe attribuito poteri  extra
ordinem agli organi dell'unione incidendo su compiti e  funzioni  che
riguardano i sindaci quali ufficiali di governo, sia  in  materia  di
ordine pubblico e sicurezza, sia in materia  di  cittadinanza,  stato
civile e anagrafe, nonche' in materia di legislazione elettorale, con
cio' violando la riserva esclusiva di competenza di cui all'art. 117,
secondo comma, lettere h), i) e p), Cost.; 
        che  le  funzioni  di  ufficiale  di  governo  devono  essere
esercitate  dagli  organi  legittimamente  eletti  oppure,  in   loro
sostituzione, dagli  organi  straordinari  previsti  dalla  normativa
vigente, mentre, in altro modo, tutti gli atti posti  in  essere  dal
Presidente dell'unione, in sostituzione del sindaco, quale  ufficiale
di governo, possono essere considerati nulli o annullabili; 
        che, pertanto, la disposizione contenuta  nell'art.  6  della
legge  regionale  n.  1  del  2009  risulta  eccedere  la  competenza
statutaria della Regione in quanto, con la  sua  ampia  formulazione,
devolve  al  Presidente  dell'unione  anche  le   funzioni   che   la
legislazione dello Stato attribuisce ai  sindaci,  per  questa  parte
invadendo una competenza statale che non  e'  stata  attribuita  alla
Regione neanche da norme di attuazione; 
        che la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol  in  questo  caso
non puo' invocare la clausola di favore per la maggiore autonomia che
le viene riconosciuta dall'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione); 
        che, infatti, anche ipotizzando che la  Regione  abbia  agito
esercitando   la   propria   potesta'   legislativa   nella   materia
«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»,  non
avrebbe comunque potuto  prevedere  deroghe  alle  competenze  che  i
sindaci esercitano, quali ufficiali di governo, nelle materie «ordine
pubblico e  sicurezza»,  «cittadinanza,  stato  civile  e  anagrafe»,
«legislazione elettorale» che rientrano  nella  competenza  esclusiva
dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere h),  i)  e
p), Cost.; 
        che il ricorrente propone un secondo motivo di censura  della
norma impugnata relativo alla violazione dell'art. 54  dello  statuto
speciale di autonomia, che, al numero 5) del primo comma, prevede  la
nomina da parte della Giunta provinciale di commissari  straordinari,
«quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di
funzionare»; 
        che,  dunque,  dovendo  trovare   diretta   applicazione   la
disciplina statutaria, e'  costituzionalmente  illegittima  la  legge
regionale che, invece,  attribuisce  compiti  e  funzioni  statali  a
Presidente, Giunta e Consiglio dell'unione di comuni; 
        che si e' costituita in  giudizio  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol, concludendo per la declaratoria di inammissibilita' o
di infondatezza del ricorso; 
        che il  ricorso  sarebbe  inammissibile  perche'  fondato  su
motivazioni contraddittorie, in quanto da un lato si asserisce che la
legge regionale avrebbe invaso la  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato nelle materie ordine pubblico e sicurezza,  cittadinanza,
stato  civile  e  anagrafe,  legislazione  elettorale,  affidando  le
funzioni di sindaco del nuovo Comune di  Ledro  al  presidente  della
preesistente unione dei comuni della Valle del Ledro,  e  dall'altro,
invece, si lamenta la  violazione  dell'art.  54,  numero  5),  dello
statuto di autonomia perche'  le  citate  funzioni  avrebbero  dovuto
essere  affidate  ad  un  commissario  straordinario  nominato  dalla
Provincia; 
        che affermare che le funzioni di sindaco (e  in  generale  di
amministrazione) del nuovo comune in attesa delle elezioni  avrebbero
dovuto essere affidate ad un commissario  nominato  dalla  Provincia,
implica che, nella individuazione di  tale  organo  straordinario  da
parte della Regione o Provincia autonoma, non vi sia invasione  della
competenza statale nelle materie sopra indicate e, pertanto, a parere
della difesa regionale, il primo motivo  di  ricorso  e'  logicamente
incompatibile con il secondo; 
        che, inoltre, la parte  resistente  individua  un  diverso  e
autonomo motivo di inammissibilita', con riferimento alla censura  di
cui all'art. 117, secondo comma, lettere  h),  i)  e  p),  Cost.,  in
quanto  l'Avvocatura  dello  Stato   rivendica   competenze   statali
stabilite dal Titolo V della  parte  seconda  della  Costituzione  in
relazione alle Regioni a statuto ordinario,  senza  spiegare  perche'
esse dovrebbero applicarsi alla Regione Trentino-Alto Adige; 
        che  la  Regione  evidenzia,  quale   ulteriore   motivo   di
inammissibilita', che l'art. 6 della legge regionale n.  1  del  2009
non interferisce per nulla con le materie citate dal ricorrente, dato
che si limita ad utilizzare temporaneamente  gli  organi  dell'unione
per consentire il funzionamento del Comune di Ledro, privo dei propri
organi, disciplinando, in tal modo, la materia  della  organizzazione
dei comuni, e non le materie di competenza esclusiva statale  evocate
nel ricorso; 
        che, inoltre, il ricorso sarebbe infondato perche'  la  legge
impugnata da' luogo ad una normale vicenda istituzionale, nella quale
un'unione di comuni sfocia - tramite la fusione - in un comune unico,
in attuazione dell'art. 7 dello  statuto  speciale  di  autonomia  e,
dunque, si e' in presenza di una successione tra enti e non del venir
meno  della  regolare  titolarita'  di  organi  essenziali   per   il
funzionamento  dell'ente,  come  nell'ipotesi  prevista  dalla  norma
statutaria richiamata; 
        che  l'individuazione   dell'organo   deputato   a   svolgere
temporaneamente «tutte» le funzioni del  sindaco  rientrerebbe  nella
competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli  enti
locali, «rafforzata» - nel caso della  fusione  dei  comuni  -  dalla
competenza prevista specificamente dall'art. 7 dello statuto; 
        che l'art. 6 in esame non si sarebbe occupato  affatto  delle
funzioni del sindaco quale ufficiale di governo, ma avrebbe  regolato
l'assetto istituzionale transitorio del nuovo  comune  nell'esercizio
della potesta' legislativa primaria in materia di  ordinamento  degli
enti locali, attribuendo la gestione di esso agli organi che, in quel
territorio, gia' svolgevano la maggior parte delle funzioni; 
        che, a parere della  Regione,  anche  il  secondo  motivo  di
ricorso sarebbe infondato, in quanto sia l'art. 54 dello statuto  che
l'art. 83 della legislazione regionale si riferiscono a situazioni in
cui determinati organi, per sopraggiunte ragioni, non siano in  grado
di funzionare; 
        che, dunque, la norma statutaria si  inserisce  nel  contesto
della funzione di  «vigilanza»,  mentre  l'istituzione  di  un  nuovo
comune e' vicenda del tutto diversa, in particolare quando  il  nuovo
comune, come quello di Ledro, si forma per  fusione  dei  comuni  che
avevano gia' dato vita ad una unione, trattandosi in questo  caso  di
un problema di continuita' istituzionale tra i comuni  originari,  la
loro unione ed il nuovo  comune  che  sostituisce  sia  gli  uni  che
l'altra; 
        che, in conclusione, non solo la disposizione  impugnata  non
violerebbe alcuna regola statutaria,  costituzionale  o  di  semplice
legislazione statale  (che  comunque  non  vincolerebbe  la  potesta'
primaria della Regione), ma essa costituirebbe «il modo di assicurare
nel periodo transitorio la legittimita' democratica  dell'azione  del
nuovo comune»; 
        che, in data 22 dicembre 2009,  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei  ministri,  ha
depositato  atto  di   rinuncia   al   ricorso,   in   considerazione
dell'entrata  in  vigore  della  legge  della  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol 13 novembre 2009, n. 7 (Istituzione del  nuovo  comune
di Comano Terme mediante la fusione dei comuni che  hanno  costituito
l'unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso  e  modifica  della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 1); 
        che, in particolare, l'art. 12 della legge da  ultimo  citata
ha modificato l'impugnato art. 6,  aggiungendovi  il  seguente  comma
1-bis: «1-bis. Le funzioni del sindaco quale ufficiale  del  governo,
per il periodo  intercorrente  dal  1°  gennaio  2010  alla  data  di
insediamento degli organi dell'amministrazione comunale di Ledro  che
verranno eletti nel turno elettorale generale che  sara'  indetto  in
una domenica compresa tra il 1° maggio e  il  15  giugno  2010,  sono
svolte  da  un  commissario  straordinario  nominato   dalla   Giunta
provinciale di Trento ai sensi dell'articolo 54, comma  1,  punto  5,
del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670»; 
        che la ricorrente ritiene la modifica intervenuta  pienamente
satisfattiva dei suoi motivi di impugnazione; 
        che in data 25  gennaio  2010  la  difesa  della  Regione  ha
depositato atto di accettazione della rinuncia. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art.  6  della
legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 13 marzo 2009, n.  1
(Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei comuni
che hanno costituito l'Unione dei comuni della Valle di  Ledro),  per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere h), i) e p), Cost. e
dell'art. 54, primo comma, numero  5),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige); 
        che,  successivamente  alla  proposizione  del  ricorso,   la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con legge regionale 13 novembre
2009, n. 7 (Istituzione del nuovo comune di Comano Terme mediante  la
fusione dei comuni  che  hanno  costituito  l'unione  dei  comuni  di
Bleggio Inferiore e Lomaso e modifica della legge regionale 13  marzo
2009, n. 1), ha aggiunto  il  comma  1-bis  all'art.  6  della  legge
regionale n. 1 del 2009; 
        che il citato comma 1-bis cosi'  dispone:  «Le  funzioni  del
sindaco quale ufficiale del governo, per il periodo intercorrente dal
1°  gennaio   2010   alla   data   di   insediamento   degli   organi
dell'amministrazione comunale di Ledro che verranno eletti nel  turno
elettorale generale che sara' indetto in una domenica compresa tra il
1° maggio e  il  15  giugno  2010,  sono  svolte  da  un  commissario
straordinario nominato dalla Giunta provinciale di  Trento  ai  sensi
dell'articolo 54, comma 1, punto 5, del D.P.R.  31  agosto  1972,  n.
670»; 
        che, proprio  in  considerazione  delle  modifiche  apportate
dalla Regione alla norma impugnata, il ricorrente, con  delibera  del
Consiglio dei ministri in data  11  dicembre  2009,  notificata  alla
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nella persona  del  Presidente,
in data 17 dicembre 2009 e depositata presso la cancelleria di questa
Corte il successivo 22 dicembre, ha rinunciato al ricorso, affermando
che  tali  modifiche  hanno  sostanzialmente  recepito   le   censure
proposte; 
        che  tale  rinuncia  e'  stata  formalmente  accettata  dalla
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con  la  delibera  della  giunta
regionale del 19 gennaio 2010, depositata presso  la  cancelleria  di
questa Corte in data 25 gennaio 2010; 
        che, ai sensi dell'art. 25  delle  norme  integrative  per  i
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la  rinuncia  al  ricorso,
seguita dall'accettazione della  controparte,  comporta  l'estinzione
del processo. 
 
                          Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
        Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola