N. 94 ORDINANZA 8 - 12 marzo 2010
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Agricoltura e zootecnia - Contributo una tantum alle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccita' nell'annata 1989-90, nella misura di due milioni per ettaro - Previsione, con legge successiva, dell'erogazione del contributo, da parte degli enti territoriali interessati, fino al limite di due milioni per ettaro - Denunciata irrazionale retroattivita' della norma, asserita lesione dei principi della certezza del diritto, dell'affidamento, della copertura finanziaria delle leggi, del diritto di difesa e dell'autonomia finanziaria delle Regioni, nonche' lamentata incisione delle prerogative del potere giurisdizionale - Irrilevanza - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - D.l. 28 maggio 2004, n. 136, art. 8-septies, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186. - Costituzione, artt. 3, 24, 81, 101, 102, 104 e 119. Agricoltura e zootecnia - Contributo una tantum alle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccita' nell'annata 1989-90, nella misura di due milioni per ettaro - Previsione, con legge successiva, dell'erogazione del contributo, da parte degli enti territoriali interessati, fino al limite di due milioni per ettaro - Denunciata irrazionale retroattivita' della norma, asserita lesione dei principi della certezza del diritto, dell'affidamento e del diritto di difesa - Questione analoga ad altra gia' dichiarata infondata - Mancata prospettazione di nuove argomentazioni rispetto a quelle gia' esaminate - Manifesta infondatezza. - D.l. 28 maggio 2004, n. 136, art. 8-septies, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186. - Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma.(GU n.11 del 17-3-2010 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 8-septies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, aggiunto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), promossi dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni con cinque ordinanze del 26 febbraio e con una ordinanza del 12 febbraio 2005 rispettivamente iscritte ai nn. da 253 a 258 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che, nel corso di cinque giudizi promossi da titolari di aziende agricole al fine di ottenere la condanna della Regione Puglia al pagamento dell'importo a saldo del contributo previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1989-1990), convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1991, n. 31, il Giudice di pace di San Vito dei Normanni ha sollevato, con altrettante ordinanze di identico tenore (iscritte ai nn. 253, 254, 255, 256 e 257 del 2009), in riferimento agli articoli 3, 24, 81, 101, 102, 104 e 119 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8-septies, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186; che il rimettente premette di aver accolto le domande degli attori, condannando la Regione Puglia al pagamento di quanto da essi richiesto e delle spese processuali, e di aver contestualmente fissato udienza per la discussione sulla predetta questione di legittimita' costituzionale; che, sulla non manifesta infondatezza, il giudice a quo afferma che il contributo in questione costituiva oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, posto che la Regione aveva solamente il potere di accertare l'esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuna discrezionalita' sull'an o il quantum del beneficio; che, quindi, l'art. 8-septies, del decreto-legge n. 136 del 2004, modificando il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990 nel senso che il contributo medesimo non fosse piu' «di lire» due milioni, bensi' «fino a lire» due milioni, sotto la veste di una norma di interpretazione autentica, in realta' avrebbe innovato la precedente disposizione, diminuendo gli incentivi economici gia' concessi ai cittadini; che il rimettente, rammentato che il legislatore puo' emanare disposizioni retroattive, purche' esse trovino adeguata giustificazione e non siano in contrasto con altri valori e diritti protetti costituzionalmente (e, in particolare, non siano lesive di posizioni giuridiche precedentemente riconosciute), sostiene che l'efficacia retroattiva della norma in oggetto comporterebbe una lesione dei diritti precedentemente riconosciuti, con violazione degli artt. 101, 102 e 104 Cost., nonche' dell'art. 24 Cost., in quanto la modificazione della norma, «non potendo riguardare nuovi rapporti, ma solo quelli per i quali la Regione Puglia ha riconosciuto l'esistenza del diritto, evidentemente incide sul diritto alla tutela giurisdizionale»; che, nel corso di un altro analogo giudizio, il Giudice di pace di San Vito dei Normanni ha sollevato, in riferimento ai soli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 8-septies, del decreto-legge n. 136 del 2004 (iscritto al n. 258 del 2009); che, ricordato che il decreto-legge n. 367 del 1990 attribuiva ai beneficiari il diritto soggettivo ad un contributo predeterminato anche nel quantum e che la norma censurata ha retroattivamente diminuito il valore di tale beneficio, il giudice a quo afferma che l'irretroattivita' costituisce un principio generale del nostro ordinamento che, seppure non elevato, fuori dalla materia penale, a dignita' costituzionale, rappresenta una regola essenziale del sistema a cui, salvo una effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, poiche' la certezza dei rapporti costituisce cardine della civile convivenza e della tranquillita' dei cittadini; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto solamente nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta al n. 255 del 2009, eccependo preliminarmente l'inammissibilita' della questione, avendo il rimettente gia' definito nel merito il giudizio a quo; che la difesa erariale sostiene, poi, che la questione e' manifestamente infondata, ricordando che, con la sentenza n. 135 del 2006, questa Corte ha gia' dichiarato l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8-septies, del decreto-legge n. 136 del 2004 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione. Considerato che il Giudice di pace di San Vito dei Normanni dubita della legittimita' costituzionale dell'articolo 8-septies, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186; che nelle ordinanze nn. 253, 254, 255, 256 e 257 del 2009 il rimettente denuncia che la norma censurata violerebbe gli artt. 24, 101, 102 e 104 della Costituzione, perche' essa «incide sul diritto alla tutela giurisdizionale», nonche' gli artt. 3, 81 e 119 Cost.; che, nell'ordinanza n. 258 del 2009, il giudice a quo afferma che la medesima norma contrasterebbe con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., poiche' essa, nel diminuire retroattivamente il valore del contributo, confliggerebbe con il generale principio di irretroattivita' della legge al quale il legislatore deve ragionevolmente attenersi; che l'analogia delle questioni prospettate rende opportuna la riunione dei giudizi al fine della loro trattazione congiunta e della loro decisione con un'unica pronuncia; che le questioni sollevate con le ordinanze iscritte ai nn. 253, 254, 255, 256 e 257 del 2009 sono manifestamente inammissibili per irrilevanza, poiche' il rimettente le ha sollevate dopo aver integralmente deciso nel merito i giudizi principali; che, con riferimento alla questione sollevata con l'ordinanza n. 258 del 2009, la Corte ha gia' dichiarato l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 Cost., dell'art. 8-septies, del decreto-legge n. 136 del 2004, chiarendo che non e' ravvisabile alcuna irrazionale retroattivita' della norma perche' questa afferma una delle interpretazioni plausibili dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1989-1990), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31 (sentenza n. 135 del 2006); che, nella sentenza citata, la Corte ha osservato, in particolare, che la disposizione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, deve essere coordinata con quella dettata dal successivo art. 11 dello stesso decreto-legge che stabilisce, a carico dello Stato, l'erogazione di lire 650 miliardi per l'anno 1990 e di lire 250 miliardi per l'anno 1991 e che il necessario rispetto dell'art. 81, quarto comma, cost. impone di ritenere che l'unica interpretazione del citato art. 2, comma 2, accettabile in quanto conforme a Costituzione fosse, sin dall'inizio, quella secondo la quale la norma riconosceva, a favore delle aziende agricole, il diritto soggettivo ad un contributo il cui oggetto, pero', non coincideva necessariamente con l'intero ammontare indicato nella medesima norma (due milioni di lire per ogni ettaro), bensi' con la somma matematicamente determinabile sulla base degli stanziamenti disponibili; che l'ordinanza del Giudice di pace di San Vito dei Normanni non contiene nuove argomentazioni che possano indurre a dubitare che all'art. 8-septies, del decreto-legge n. 136 del 2004 debba essere attribuita la semplice funzione di aver definitivamente imposto per legge la corretta interpretazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990; che, pertanto, la questione sollevata con l'ordinanza n. 258 del 2009 deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8-septies, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 101, 102, 104 e 119 della Costituzione, dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni, con le ordinanze nn. 253, 254, 255, 256 e 257 del 2009; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8-septies, del decreto-legge n. 136 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni, con l'ordinanza n. 258 del 2009. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2010. Il Presidente: De Siervo Il redattore: Mazzella Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 marzo 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola