N. 94 ORDINANZA 8 - 12 marzo 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Agricoltura  e  zootecnia  -  Contributo  una  tantum  alle   aziende
  olivicole e viticole colpite dalla  siccita'  nell'annata  1989-90,
  nella misura di due milioni per  ettaro  -  Previsione,  con  legge
  successiva, dell'erogazione del contributo,  da  parte  degli  enti
  territoriali interessati, fino al limite di due milioni per  ettaro
  -  Denunciata  irrazionale  retroattivita'  della  norma,  asserita
  lesione dei principi della certezza del diritto,  dell'affidamento,
  della copertura finanziaria delle leggi, del diritto  di  difesa  e
  dell'autonomia  finanziaria  delle   Regioni,   nonche'   lamentata
  incisione  delle   prerogative   del   potere   giurisdizionale   -
  Irrilevanza - Manifesta inammissibilita' delle questioni. 
- D.l. 28 maggio  2004,  n.  136,  art.  8-septies,  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 81, 101, 102, 104 e 119. 
Agricoltura  e  zootecnia  -  Contributo  una  tantum  alle   aziende
  olivicole e viticole colpite dalla  siccita'  nell'annata  1989-90,
  nella misura di due milioni per  ettaro  -  Previsione,  con  legge
  successiva, dell'erogazione del contributo,  da  parte  degli  enti
  territoriali interessati, fino al limite di due milioni per  ettaro
  -  Denunciata  irrazionale  retroattivita'  della  norma,  asserita
  lesione dei principi della certezza del diritto, dell'affidamento e
  del diritto di difesa - Questione analoga ad altra gia'  dichiarata
  infondata - Mancata prospettazione di nuove argomentazioni rispetto
  a quelle gia' esaminate - Manifesta infondatezza. 
- D.l. 28 maggio  2004,  n.  136,  art.  8-septies,  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186. 
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma. 
(GU n.11 del 17-3-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,
  Giuseppe  TESAURO,  Paolo   Maria   NAPOLITANO,   Giuseppe   FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  8-septies
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,  aggiunto  dalla  legge  di
conversione  27  luglio  2004,  n.  186  (Disposizioni  urgenti   per
garantire  la  funzionalita'  di  taluni   settori   della   pubblica
amministrazione), promossi dal  Giudice  di  pace  di  San  Vito  dei
Normanni con cinque ordinanze del 26 febbraio e con una ordinanza del
12 febbraio 2005 rispettivamente iscritte ai nn. da  253  a  258  del
registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio  2010  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella. 
    Ritenuto che, nel corso di cinque giudizi promossi da titolari di
aziende agricole al fine di ottenere la condanna della Regione Puglia
al pagamento dell'importo a saldo del contributo  previsto  dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 (Misure urgenti
a favore delle  aziende  agricole  e  zootecniche  danneggiate  dalla
eccezionale siccita'  verificatasi  nell'annata  agraria  1989-1990),
convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1991, n. 31, il
Giudice  di  pace  di  San  Vito  dei  Normanni  ha  sollevato,   con
altrettante ordinanze di identico tenore (iscritte ai nn.  253,  254,
255, 256 e 257 del 2009), in riferimento agli  articoli  3,  24,  81,
101, 102, 104 e 119 della  Costituzione,  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 8-septies, del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni
settori della pubblica amministrazione), introdotto  dalla  legge  di
conversione 27 luglio 2004, n. 186; 
        che il rimettente premette di aver accolto le  domande  degli
attori, condannando la Regione Puglia al pagamento di quanto da  essi
richiesto e  delle  spese  processuali,  e  di  aver  contestualmente
fissato udienza  per  la  discussione  sulla  predetta  questione  di
legittimita' costituzionale; 
        che, sulla non  manifesta  infondatezza,  il  giudice  a  quo
afferma che il contributo in questione costituiva oggetto di un  vero
e proprio diritto soggettivo, posto che la Regione aveva solamente il
potere  di  accertare  l'esistenza  dei  presupposti   per   la   sua
concessione, senza alcuna discrezionalita' sull'an o il  quantum  del
beneficio; 
        che, quindi, l'art. 8-septies, del decreto-legge n.  136  del
2004, modificando il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.
367 del 1990 nel senso che il contributo medesimo non fosse piu'  «di
lire» due milioni, bensi' «fino a lire» due milioni, sotto  la  veste
di  una  norma  di  interpretazione  autentica,  in  realta'  avrebbe
innovato  la  precedente  disposizione,  diminuendo   gli   incentivi
economici gia' concessi ai cittadini; 
        che il rimettente, rammentato che il legislatore puo' emanare
disposizioni   retroattive,    purche'    esse    trovino    adeguata
giustificazione e non siano in contrasto con altri valori  e  diritti
protetti costituzionalmente (e, in particolare, non siano  lesive  di
posizioni  giuridiche  precedentemente  riconosciute),  sostiene  che
l'efficacia retroattiva della  norma  in  oggetto  comporterebbe  una
lesione dei  diritti  precedentemente  riconosciuti,  con  violazione
degli artt. 101, 102 e 104 Cost.,  nonche'  dell'art.  24  Cost.,  in
quanto la modificazione della norma, «non  potendo  riguardare  nuovi
rapporti,  ma  solo  quelli  per  i  quali  la  Regione   Puglia   ha
riconosciuto  l'esistenza  del  diritto,  evidentemente  incide   sul
diritto alla tutela giurisdizionale»; 
        che, nel corso di un altro analogo giudizio,  il  Giudice  di
pace di San Vito dei Normanni ha sollevato, in  riferimento  ai  soli
artt. 3  e  24,  secondo  comma,  Cost.,  questione  di  legittimita'
costituzionale dello stesso art. 8-septies, del decreto-legge n.  136
del 2004 (iscritto al n. 258 del 2009); 
        che,  ricordato  che  il  decreto-legge  n.  367   del   1990
attribuiva ai beneficiari il  diritto  soggettivo  ad  un  contributo
predeterminato  anche  nel  quantum  e  che  la  norma  censurata  ha
retroattivamente diminuito il valore di tale beneficio, il giudice  a
quo afferma che l'irretroattivita' costituisce un principio  generale
del nostro ordinamento che, seppure non elevato, fuori dalla  materia
penale, a dignita' costituzionale, rappresenta una regola  essenziale
del sistema a cui, salvo  una  effettiva  causa  giustificatrice,  il
legislatore deve ragionevolmente attenersi, poiche' la  certezza  dei
rapporti  costituisce  cardine  della  civile  convivenza   e   della
tranquillita' dei cittadini; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto solamente
nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta  al  n.  255  del  2009,
eccependo preliminarmente l'inammissibilita' della questione,  avendo
il rimettente gia' definito nel merito il giudizio a quo; 
        che la difesa erariale sostiene, poi,  che  la  questione  e'
manifestamente infondata, ricordando che, con la sentenza n. 135  del
2006, questa Corte ha gia' dichiarato l'infondatezza della  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 8-septies, del decreto-legge
n. 136 del 2004 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e
104 della Costituzione. 
    Considerato che il Giudice di  pace  di  San  Vito  dei  Normanni
dubita della legittimita' costituzionale dell'articolo 8-septies, del
decreto-legge 28  maggio  2004,  n.  136  (Disposizioni  urgenti  per
garantire  la  funzionalita'  di  taluni   settori   della   pubblica
amministrazione), introdotto dalla legge  di  conversione  27  luglio
2004, n. 186; 
        che nelle ordinanze nn. 253, 254, 255, 256 e 257 del 2009  il
rimettente denuncia che la norma censurata violerebbe gli  artt.  24,
101, 102 e 104 della Costituzione, perche' essa «incide  sul  diritto
alla tutela giurisdizionale», nonche' gli artt. 3, 81 e 119 Cost.; 
        che, nell'ordinanza n. 258 del 2009, il giudice a quo afferma
che la medesima norma contrasterebbe con gli artt. 3  e  24,  secondo
comma, Cost., poiche' essa, nel diminuire retroattivamente il  valore
del  contributo,  confliggerebbe  con  il   generale   principio   di
irretroattivita'  della  legge   al   quale   il   legislatore   deve
ragionevolmente attenersi; 
        che l'analogia delle questioni prospettate rende opportuna la
riunione dei giudizi al fine della loro trattazione congiunta e della
loro decisione con un'unica pronuncia; 
        che le questioni sollevate con le ordinanze iscritte  ai  nn.
253, 254, 255, 256 e 257 del 2009 sono  manifestamente  inammissibili
per irrilevanza, poiche' il rimettente  le  ha  sollevate  dopo  aver
integralmente deciso nel merito i giudizi principali; 
        che, con riferimento alla questione sollevata con l'ordinanza
n. 258 del 2009, la Corte ha  gia'  dichiarato  l'infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale,  sollevata  in  riferimento
agli artt. 3, 24, 101, 102 e  104  Cost.,  dell'art.  8-septies,  del
decreto-legge n. 136 del  2004,  chiarendo  che  non  e'  ravvisabile
alcuna irrazionale retroattivita' della norma perche' questa  afferma
una delle  interpretazioni  plausibili  dell'art.  2,  comma  2,  del
decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 (Misure urgenti a favore  delle
aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita'
verificatasi  nell'annata   agraria   1989-1990),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31  (sentenza  n.  135
del 2006); 
        che,  nella  sentenza  citata,  la  Corte  ha  osservato,  in
particolare,  che  la  disposizione  dell'art.  2,   comma   2,   del
decreto-legge n. 367 del 1990,  deve  essere  coordinata  con  quella
dettata  dal  successivo  art.  11  dello  stesso  decreto-legge  che
stabilisce, a carico dello Stato, l'erogazione di lire  650  miliardi
per l'anno 1990 e di lire 250 miliardi  per  l'anno  1991  e  che  il
necessario rispetto dell'art.  81,  quarto  comma,  cost.  impone  di
ritenere che l'unica interpretazione del  citato  art.  2,  comma  2,
accettabile in quanto conforme a Costituzione fosse, sin dall'inizio,
quella secondo la quale la norma riconosceva, a favore delle  aziende
agricole, il diritto soggettivo ad  un  contributo  il  cui  oggetto,
pero', non coincideva necessariamente con l'intero ammontare indicato
nella medesima norma (due milioni di lire per  ogni  ettaro),  bensi'
con  la  somma  matematicamente  determinabile   sulla   base   degli
stanziamenti disponibili; 
        che l'ordinanza del Giudice di pace di San Vito dei  Normanni
non contiene nuove argomentazioni che possano indurre a dubitare  che
all'art. 8-septies, del decreto-legge n. 136 del  2004  debba  essere
attribuita la semplice funzione di aver definitivamente  imposto  per
legge  la  corretta  interpretazione  dell'art.  2,  comma   2,   del
decreto-legge n. 367 del 1990; 
        che, pertanto, la questione sollevata con l'ordinanza n.  258
del 2009 deve essere dichiarata manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 8-septies, del decreto-legge 28
maggio  2004,  n.  136  (Disposizioni  urgenti   per   garantire   la
funzionalita' di  taluni  settori  della  pubblica  amministrazione),
convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio  2004,  n.  186,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 101, 102, 104  e  119
della Costituzione, dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni, con
le ordinanze nn. 253, 254, 255, 256 e 257 del 2009; 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 8-septies, del decreto-legge n.
136 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3  e  24,  secondo
comma, della Costituzione, dal  Giudice  di  pace  di  San  Vito  dei
Normanni, con l'ordinanza n. 258 del 2009. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 12 marzo 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola