N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 2010

Ordinanza del 2 dicembre 2009 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Petcov Gabriel. 
 
Estradizione - Mandato d'arresto europeo - Consegna  per  l'estero  -
  Consegna esecutiva - Rifiuto della consegna  -  Previsione  che  la
  Corte di appello rifiuti la  consegna  se  il  mandato  di  arresto
  europeo sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena  o  di
  una misura di sicurezza privative della liberta' personale, qualora
  la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la Corte di
  appello disponga che tale pena o misura di sicurezza  sia  eseguita
  in Italia conformemente al suo diritto interno - Mancata previsione
  del rifiuto della consegna del residente non cittadino - Diversita'
  di trattamento del residente non  cittadino  nel  caso  di  mandato
  d'arresto  esecutivo  rispetto  al  caso   di   mandato   d'arresto
  processuale - Violazione del principio della finalita'  rieducativa
  della pena - Contrasto con  i  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
  comunitario. 
- Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r). 
- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma,  e  117,  primo  comma,  in
  relazione all'art. 4, n. 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del
  Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002. 
(GU n.16 del 21-4-2010 )
 
                         LA CORTE D'APPELLO 
 
    La   Corte   d'appello   di   Perugia,   sulla    eccezione    di
incostituzionalita' dell'art. 18, lett r),  legge  n.  69/2005  nella
parte in cui non prevede  il  rifiuto  di  consegna  dello  straniero
residente in Italia, destinatario di un MAE emesso  per  l'esecuzione
della sentenza di condanna definitiva resa dall'Autorita' giudiziaria
del Paese di origine, sollevata dalla difesa di Petcov Gabriel,  nato
a Pitesti (Romania) in data 11 giugno 1974 in  relazione  agli  artt.
3-27-117 Cost., a cui si e' associato il Procuratore generale; 
 
                            O s s e r v a 
 
    Petcov Gabriel e' cittadino romeno residente in Italia, raggiunto
da MAE n. 3 del 20 novembre 2008 emesso in data 21 novembre  2007  in
esecuzione della sentenza penale n.  346  del  6  luglio  2006  della
Pretura di Costesti, divenuta irrevocabile il 23 ottobre 2007, per  i
reati di furto aggravato e guida senza patente. 
    Risulta agli atti come il Petcov sia  stabilmente  dimorante  nel
comune di Fossato di Vico (PG) fin  dall'anno  2007  unitamente  alla
famiglia.  Situazione  che  risulta  comprovata  dalla  richiesta  di
iscrizione  all'anagrafe  della  popolazione  residente  del  comune,
risalente  all'anno  2007,  debitamente  accettata  dal   comune   di
residenza a partire dal 12 febbraio 2009. 
    Risulta parimenti dagli  atti  come  il  Petcov  svolga  regolare
attivita' lavorativa nel vicino comune di Gualdo Tadino  ove  risulta
concretamente dimorare unitamente alla famiglia. 
    Risulta ancora come, alla luce della normativa di cui alla  legge
n. 69/2005, occorrerebbe dare esecuzione  alla  consegna  del  Petcov
allo stato richiedente. 
    Cio' posto, ritiene la Corte la  rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma
1, lettera r) legge n. 69/2005 nella parte  in  cui  non  prevede  il
rifiuto della consegna  del  residente  concittadino  prospettata  in
relazione alla violazione degli artt. 3 e  27,  terzo  comma  e  117,
primo comma Cost. 
    Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost. si rileva  come  e'  pur
vero come la decisione quadro 2002/584/Gai dia una mera facolta' agli
stati  membri  della  Unione  europea  di  estendere  le  guarentigie
eventualmente riconosciute ai propri cittadini anche  agli  stranieri
residenti  sul  territorio;  tuttavia  una  volta   introdotta   tale
parificazione per quanto riguarda  il  «MAE  processuale»  (art.  19,
comma 1, lettera c), che prevede  la  possibilita'  di  consegna  del
cittadino o del residente alla condizione che la persona dopo  essere
stata ascoltata sia rinviata nello stato  membro  di  esecuzione  per
scontarvi la pena o l'eventuale misura di sicurezza  applicata  dallo
stato membro  di  emissione,  appare  del  tutto  illogico  che  tale
parificazione non sia stata effettuata dal richiamato art. 18,  comma
1, lettera r) concernente il  «MAE  esecutivo»  di  una  sentenza  di
condanna di uno stato estero, che riserva al solo cittadino  italiano
il rifiuto della consegna. 
    Tanto piu' che l'art.  4,  n.  6  della  decisione  quadro  sopra
richiamata ha  espressamente  previsto  che  l'Autorita'  giudiziaria
chiamata ad eseguire un MAE fondato su una condanna definitiva  possa
rifiutare la consegna «qualora  la  persona  ricercata  dimori  nello
stato  membro  di  esecuzione,  ne  sia  cittadino  o  vi   risieda»,
parificando il residente al cittadino dello stato. 
    Quanto  alla  violazione  dell'art.  27,  terzo  comma  Cost.  si
manifesta nella misura in cui un soggetto stabilmente  residente  sul
territorio dello  stato,  ove  ha  stabilito  il  centro  dei  propri
interessi affettivi e lavorativi, venga costretto ad espiare la  pena
inflittagli in un contesto territoriale a  lui  ormai  estraneo,  con
pregiudizio di un futuro reinserimento  sociale  del  condannato,  in
violazione del principio della finalita' rieducativa della pena. 
    Quanto alla violazione dell'art. 117, primo comma Cost  la  norma
in esame nel prevedere il rifiuto di consegna per il  solo  cittadino
italiano, ed imponendolo per tutti i cittadini della UE  si  pone  in
contrasto con i vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  in
particolare dell'art. 4 n. 6 decisione  quadro  2002/584/GAI  laddove
non consente di differenziare, in tema di rifiuto della consegna,  la
posizione del cittadino da quella di residente non cittadino. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 3, 27, terzo comma e 117, primo comma Cost.  la  questione
di legittimita' costituzionale  dell'art.  18,  comma 1,  lettera  r)
della legge 22 aprile 2005, n. 69 nella parte in cui non  prevede  il
rifiuto della consegna del residente non cittadino; 
    Sospende il giudizio ed ordina che, a cura della cancelleria sino
trasmessi gli atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina alla cancelleria di notificare la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri e  di  darne  comunicazione  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Perugia, addi' 2 dicembre 2009 
 
                            Il Presidente