N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 2010
Ordinanza del 2 dicembre 2009 emessa dalla Corte d'appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Petcov Gabriel. Estradizione - Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Consegna esecutiva - Rifiuto della consegna - Previsione che la Corte di appello rifiuti la consegna se il mandato di arresto europeo sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la Corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno - Mancata previsione del rifiuto della consegna del residente non cittadino - Diversita' di trattamento del residente non cittadino nel caso di mandato d'arresto esecutivo rispetto al caso di mandato d'arresto processuale - Violazione del principio della finalita' rieducativa della pena - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. - Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r). - Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, in relazione all'art. 4, n. 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002.(GU n.16 del 21-4-2010 )
LA CORTE D'APPELLO La Corte d'appello di Perugia, sulla eccezione di incostituzionalita' dell'art. 18, lett r), legge n. 69/2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna dello straniero residente in Italia, destinatario di un MAE emesso per l'esecuzione della sentenza di condanna definitiva resa dall'Autorita' giudiziaria del Paese di origine, sollevata dalla difesa di Petcov Gabriel, nato a Pitesti (Romania) in data 11 giugno 1974 in relazione agli artt. 3-27-117 Cost., a cui si e' associato il Procuratore generale; O s s e r v a Petcov Gabriel e' cittadino romeno residente in Italia, raggiunto da MAE n. 3 del 20 novembre 2008 emesso in data 21 novembre 2007 in esecuzione della sentenza penale n. 346 del 6 luglio 2006 della Pretura di Costesti, divenuta irrevocabile il 23 ottobre 2007, per i reati di furto aggravato e guida senza patente. Risulta agli atti come il Petcov sia stabilmente dimorante nel comune di Fossato di Vico (PG) fin dall'anno 2007 unitamente alla famiglia. Situazione che risulta comprovata dalla richiesta di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del comune, risalente all'anno 2007, debitamente accettata dal comune di residenza a partire dal 12 febbraio 2009. Risulta parimenti dagli atti come il Petcov svolga regolare attivita' lavorativa nel vicino comune di Gualdo Tadino ove risulta concretamente dimorare unitamente alla famiglia. Risulta ancora come, alla luce della normativa di cui alla legge n. 69/2005, occorrerebbe dare esecuzione alla consegna del Petcov allo stato richiedente. Cio' posto, ritiene la Corte la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma 1, lettera r) legge n. 69/2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente concittadino prospettata in relazione alla violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma e 117, primo comma Cost. Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost. si rileva come e' pur vero come la decisione quadro 2002/584/Gai dia una mera facolta' agli stati membri della Unione europea di estendere le guarentigie eventualmente riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri residenti sul territorio; tuttavia una volta introdotta tale parificazione per quanto riguarda il «MAE processuale» (art. 19, comma 1, lettera c), che prevede la possibilita' di consegna del cittadino o del residente alla condizione che la persona dopo essere stata ascoltata sia rinviata nello stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o l'eventuale misura di sicurezza applicata dallo stato membro di emissione, appare del tutto illogico che tale parificazione non sia stata effettuata dal richiamato art. 18, comma 1, lettera r) concernente il «MAE esecutivo» di una sentenza di condanna di uno stato estero, che riserva al solo cittadino italiano il rifiuto della consegna. Tanto piu' che l'art. 4, n. 6 della decisione quadro sopra richiamata ha espressamente previsto che l'Autorita' giudiziaria chiamata ad eseguire un MAE fondato su una condanna definitiva possa rifiutare la consegna «qualora la persona ricercata dimori nello stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda», parificando il residente al cittadino dello stato. Quanto alla violazione dell'art. 27, terzo comma Cost. si manifesta nella misura in cui un soggetto stabilmente residente sul territorio dello stato, ove ha stabilito il centro dei propri interessi affettivi e lavorativi, venga costretto ad espiare la pena inflittagli in un contesto territoriale a lui ormai estraneo, con pregiudizio di un futuro reinserimento sociale del condannato, in violazione del principio della finalita' rieducativa della pena. Quanto alla violazione dell'art. 117, primo comma Cost la norma in esame nel prevedere il rifiuto di consegna per il solo cittadino italiano, ed imponendolo per tutti i cittadini della UE si pone in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in particolare dell'art. 4 n. 6 decisione quadro 2002/584/GAI laddove non consente di differenziare, in tema di rifiuto della consegna, la posizione del cittadino da quella di residente non cittadino.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 117, primo comma Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r) della legge 22 aprile 2005, n. 69 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino; Sospende il giudizio ed ordina che, a cura della cancelleria sino trasmessi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Perugia, addi' 2 dicembre 2009 Il Presidente