N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 2010

Ordinanza del 21 dicembre 2009 emessa dal Giudice di pace di  Perugia
nel procedimento penale a carico di Hammani Ahmed. 
 
Straniero - Reato di ingresso e  soggiorno  illegale  nel  territorio
  dello Stato - Mancata  previsione,  in  rapporto  alla  fattispecie
  dell'illegale trattenimento, dell'assenza di un giustificato motivo
  come elemento costitutivo del reato - Violazione del  principio  di
  ragionevolezza sotto diversi profili - Lesione del principio  della
  finalita' rieducativa della pena. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art.  10-bis,  aggiunto
  dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
- Costituzione, artt. 3 e 27. 
(GU n.17 del 28-4-2010 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nel proc. penale n. 195/09 RG Gdp. a  carico  di  Hammami  Ahmed,
nato in Tunisia il  15  dicembre  1985  imputato  del  reato  di  cui
all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 (introdotto con l'art.  1  della
legge 15 luglio 2009 n. 94) per  essersi  trattenuto  nel  territorio
dello Stato in violazione delle norme in materia di immigrazione  (in
Perugia il 24 settembre 2009) 
    Ritenuto che: 
        all'imputato, cittadino tunisino, e' contestato il fatto (non
gia' di essere  indebitamente  entrato  nel  territorio  dello  Stato
successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009
- risultando del resto dagli atti che egli vi avrebbe fatto  ingresso
in data  29  gennaio  2009  -  sibbene)  di  essersi  trattenuto  nel
territorio  stesso  dopo  la  predetta  data  in   violazione   delle
disposizioni del cit. predetto T.U. n. 268/1998; 
        la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  10-bis
del d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., prospettata dal p.m. non  appare
manifestamente infondata sotto i profili e per le considerazioni  che
seguono; 
        il menzionato art. 10-bis, al comma 1 prevede che «salvo  che
il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che  fa  ingresso
ovvero si trattiene nel territorio dello  Stato,in  violazione  delle
disposizioni del presente testo unico ... e' punito con l'ammenda  da
5.000 a 10.000 euro...»; 
        siffatta  disposizione  -  la  quale   per   sua   inequivoca
formulazione  letterale  non  ne   consente   una   diversa   lettura
«costituzionalmente orientata» - prevede e punisce ex novo,  comunque
e «di per  se'  solo»,  le  mere  condotte,  oltre  che  di  ingresso
illegale, di indebito  trattenimento  (alternativamente  delineate  e
assoggettate, nonostante la loro indubbia diversa rilevanza quanto  a
disvalore, ad identico trattamento sanzionatorio): senza che la norma
incriminatrice preveda anche,  quale  elemento  costitutivo  negativo
della fattispecie penale l'assenza di  un  «giustificato  motivo»  od
altra formula equivalente  od  omologa,  destinata  a  fungere  quale
«valvola di sicurezza» dell'introdotto meccanismo repressivo, al fine
di evitare che la sanzione penale scatti - anche al di fuori di  vere
e proprie cause di giustificazione - quando l'osservanza del precetto
appaia in concreto inesigibile in ragione di situazioni, oggettive  o
soggettive, se ritenute sussistenti in concreto,  che  impediscano  o
rendano  gravemente  difficile  (indigenza  che   renda   impossibile
l'acquisto dei biglietti  di  viaggio  per  l'espatrio,  assenza  dei
documenti necessari a tal fine ecc.)  la  tempestiva  osservanza  del
precetto (per riferimenti al riguardo, con riferimento al delitto  di
cui  all'art.  14,  comma  5-ter,  del  d.lgs  n.  286/98,  sent.  C.
costituzionale n. 22/2007, ord. n. 386/06, ecc.); 
        la  assenza  nella  disposizione,  che  descrive   il   fatto
incriminato, di siffatta previsione  di  «salvaguardia»  -  cio'  che
preclude in radice al giudice chiamato ad applicarla di  prendere  in
considerazione ai fini dell'accertamento della responsabilita' penale
dell'imputato, situazioni concrete ostative al rispetto del  precetto
penale (ripetesi, anche al di  fuori  di  vere  e  proprie  cause  di
giustificazione) - assume particolare rilevanza con riferimento  alla
fattispecie, nella specie contestata, di  indebito  trattenimento  in
Italia del soggetto straniero che vi abbia in precedenza (ed anche da
parecchi anni) fatto sia pur illegittimo  ingresso  e  quivi  si  sia
ancora trovato alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009,
e  che,  quivi  permanendo,  dalla  stessa   data,   viene   comunque
assoggettato ex novo a responsabilita' penale, senza che del resto la
nuova normativa, in generale, preveda neppure un ragionevole lasso di
tempo per porre fine alla sua permanenza nel territorio dello Stato o
per poter «regolarizzare» la propria condizione (la  regolarizzazione
e' prevista - art. 3-ter d.l. n. 78/09 conv. dalla legge n. 102/09  -
solo  per  determinate  categorie  di  lavoratori,  quali  badanti  e
collaboratori familiari); 
        appare pertanto non manifestamente  infondato  il  dubbio  di
legittimita' costituzionale dell'art.  10-bis  cit.  -  in  relazione
all'art. 3 Cost. - per la intrinseca irragionevolezza della  relativa
disposizione per quanto essa non prevede quale  elemento  costitutivo
della fattispecie incriminata la assenza di «un giustificato  motivo»
(formula  equipollente)  del  trattenimento   dello   straniero   nel
territorio dello Stato, in violazione delle norme del T.U. n.  268/98
e succ. mod. e per quanto - con specifico riferimento  al  contestato
reato di indebito  trattenimento  nel  territorio  dello  Stato,  non
prevede alcun termine entro il quale lo  straniero  possa  fuoruscire
dallo stato di irregolarita', in precedenza rilevante solo  sotto  il
«profilo amministrativo», solo alla inutile  scadenza  del  quale  la
propria   condotta   la   sua   condotta   potrebbe   ragionevolmente
giustificare la sanzione penale; 
        il rilevato dubbio sulla  legittimita'  costituzionale  della
menzionata disposizione trova ulteriore conferma nel rilievo  che  lo
stesso  T.U.  n.  268,  al  successivo  art.  14  comma  5-ter;   con
riferimento alla diversa e piu' «offensiva»  fattispecie  penale  ivi
considerata, caratterizzata dal mancato  rispetto  di  uno  specifico
ordine  della  p.a.  (permanenza  illegittima  dello  straniero   nel
territorio  statale  in  inosservanza  dell'ordine  del  questore  ex
precedente comma 5-bis) - subordina la punibilita' del soggetto  alla
inesistenza  di  un  «giustificato  motivo»,  nella   consentita   ed
accertata  sussistenza  del  quale  la  relativa  condotta,  ripetesi
indubbiamente piu' «offensiva» in  relazione  al  medesimo  interesse
protetto,  non  e'  punibile,  mentre  e'   comunque   assoggettabile
immediatamente a sanzione penale ex art. 10-bis  cit.,  il  fatto  di
colui che,indipendentemente da uno specifico ordine  di  lasciare  il
territorio nazionale, continui  a  indebitamente  permanervi,  a  far
tempo dalla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009; 
        d'altronde   e   sotto   altro   e   connesso   profilo,   la
irragionevolezza intrinseca del tessuto sanzionatorio delle  condotte
contravvenzionali  delineate  nel  comma  1  dell'art.  10-bis  -  in
particolare sub specie  dell'indebito  trattenimento  nel  territorio
dello Stato - si evidenzia,  nella  persistente  concorrenza  tra  il
potere  di  espulsione  in  via  amministrativa  ed  il   trattamento
sanzionatorio penale dello straniero, ponendo in relazione la  stessa
disposizione con quella di cui al successivo comma 5 secondo il quale
il giudice, acquisita la  notizia  dell'esecuzione  della  espulsione
dello straniero, pronuncia sentenza di non luogo a procedere: e  cio'
in quanto mentre, da un lato, le condotte indicate  nel  primo  comma
cit,. sono comunque criminalizzate (perche', secondo  la  valutazione
de  legislatore,  ritenute  in  ogni  caso  indici  di  un  rilevante
disvalore tale da imporre  la  reazione  penale),  d'altro  lato,  e'
disposto che non si proceda al loro  perseguimento  penale  e  quindi
alla punizione delle stesse (con pronuncia di sentenza di n.d.p)  una
volta che sia avvenuta la esecuzione del provvedimento amministrativo
di espulsione dello  straniero-imputato.  In  tal  modo,  invero,  la
punizione o meno del colpevole viene fatta dipendere, non gia' da  un
volontario  comportamento  di  desistenza  successivamente  posto  in
essere dal medesimo soggetto (comportamento  in  se'  irrilevante  ai
fini della punibilita'), sibbene ad un evento, eventuale  e  comunque
non  riferibile  alla  sua  volonta',   costituito   dalla   avvenuta
esecuzione di un provvedimento  coattivo,  se  adottato  ed  attuato,
dalla P.A.: di tal modo realizzandosi una  ingiustificata  disparita'
di trattamento tra la condizione dello straniero che  volontariamente
ponga fine al  suo  stato  di  irregolarita'  fuoriuscendo,  per  sua
scelta, dal territorio dello Stato (e che comunque rimane punibile) e
quella di colui che, raggiunto dal provvedimento di  espulsione,  sia
costretto ad abbandonare lo stesso territorio (non piu' punibile), in
tal modo rimanendo frustrata anche la finalita'  rieducativa  che  e'
coessenziale alla pena ex art. 27 Cost. ed in difetto della quale non
si giustifica la prevista qualificazione come  reato  delle  condotte
contemplate nel comma 1 dell'art. 10-bis; 
        la questione di l.c. dell'art. 10-bis cit. e' rilevante nella
specie,potendo dalla risoluzione della  stessa  dipendere,  nel  caso
concreto, l'accertamento della responsabilita' o  meno  dell'imputato
per il contestatogli reato, sicche' il  presente  giudizio  non  puo'
essere  definito  indipendentemente  dalla  sollevata  questione   di
costituzionalita' 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    Solleva la questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
10-bis del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, introdotto con l'art. 1 della
legge n. 94 del 2009, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il giudizio; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. 
        Perugia, addi' 21 dicembre 2009 
 
                     Il giudice di pace: Charmet