N. 124 SENTENZA 24 marzo - 1 aprile 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia  -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Autorizzazioni   alla
  costruzione  e  all'esercizio  di  impianti  alimentati  da   fonte
  rinnovabile - Proroga della sospensione (gia'  disposta  con  legge
  regionale n. 15 del 2008) delle  procedure  di  rilascio  di  nuove
  autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti,  i  cui
  lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008  -  Ricorso  del
  Governo - Ritenuta  violazione  della  normativa  statale  posta  a
  tutela della concorrenza e dell'ambiente - Carenza  di  motivazione
  delle censure - Inammissibilita'. 
- Legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, art. 1. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e) ed s). 
Energia  -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Autorizzazioni   alla
  costruzione  e  all'esercizio  di  impianti  alimentati  da   fonte
  rinnovabile - Proroga della sospensione (gia'  disposta  con  legge
  regionale n. 15 del 2008) delle  procedure  di  rilascio  di  nuove
  autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti,  i  cui
  lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008  -  Ricorso  del
  Governo - Eccepita  inammissibilita'  della  questione  per  omessa
  motivazione  circa  la  inderogabilita'  della  normativa   statale
  attuativa della disciplina comunitaria - Reiezione. 
- Legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, art. 1. 
- Costituzione, art. 117, primo comma; d.lgs. 29  dicembre  2003,  n.
  387, art. 12, comma 4; direttiva n.  2001/77/CE  del  27  settembre
  2001. 
Energia  -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Autorizzazioni   alla
  costruzione  e  all'esercizio  di  impianti  alimentati  da   fonte
  rinnovabile - Proroga della sospensione (gia'  disposta  con  legge
  regionale n. 15 del 2008) delle  procedure  di  rilascio  di  nuove
  autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti,  i  cui
  lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008  -  Ricorso  del
  Governo -  Eccepita  inammissibilita'  della  questione  in  quanto
  prospettata in relazione a due distinte fattispecie  tra  loro  non
  omogenee - Reiezione. 
- Legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, art. 1. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29  dicembre  2003,  n.
  387, art. 12, comma 4. 
Energia  -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Autorizzazioni   alla
  costruzione  e  all'esercizio  di  impianti  alimentati  da   fonte
  rinnovabile - Proroga della sospensione (gia'  disposta  con  legge
  regionale n. 15 del 2008) delle  procedure  di  rilascio  di  nuove
  autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti,  i  cui
  lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008  -  Ricorso  del
  Governo   -   Eccepita   inammissibilita'   della   questione   per
  sopravvenuta carenza di  interesse  stante  l'intervenuta  modifica
  della disciplina impugnata - Reiezione. 
- Legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, art. 1. 
- Costituzione, art. 117, primo e terzo  comma;  d.lgs.  29  dicembre
  2003, n. 387, art. 12, comma 4;  direttiva  n.  2001/77/CE  del  27
  settembre 2001. 
Energia  -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Autorizzazioni   alla
  costruzione  e  all'esercizio  di  impianti  alimentati  da   fonte
  rinnovabile - Proroga della sospensione (gia'  disposta  con  legge
  regionale n. 15 del 2008) delle  procedure  di  rilascio  di  nuove
  autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti,  i  cui
  lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008 - Violazione  di
  normativa statale avente natura  di  principio  fondamentale  nella
  materia   «produzione,   trasporto   e   distribuzione    nazionale
  dell'energia» - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, art. 1. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29  dicembre  2003,  n.
  387, art. 12, comma 4. 
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica  da  fonti
  energetiche rinnovabili -  Individuazione  dei  limiti  massimi  di
  potenza autorizzabili nel 2009, nelle more della  approvazione  del
  PEAR (piano energetico ambientale  regionale)  -  Violazione  delle
  norme internazionali e comunitarie - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, art. 2. 
- Costituzione, artt. 41 e 117, primo comma; legge 1° giugno 2002, n.
  120, di ratifica del Protocollo di  Kyoto  dell'11  dicembre  1997;
  direttiva 2001/77/CE del 27 settembre  2001;  direttiva  2006/32/CE
  del 5 aprile 2006. 
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica  da  fonti
  energetiche rinnovabili - Costituzione, per ciascuna fonte, di  una
  riserva strategica  regionale  (SERC)  sino  al  venti  per  cento,
  finalizzata ad azioni  per  lo  sviluppo  industriale  regionale  -
  Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita' della questione per
  genericita' delle censure proposte con  riferimento  all'art.  117,
  terzo comma, Cost. - Reiezione. 
- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, art. 3, comma
  1. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 16 marzo 1999,  n.  79,
  art. 1; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 6. 
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica  da  fonti
  energetiche rinnovabili - Costituzione, per ciascuna fonte, di  una
  riserva strategica  regionale  (SERC)  sino  al  venti  per  cento,
  finalizzata ad azioni  per  lo  sviluppo  industriale  regionale  -
  Discriminazione  delle  imprese  sulla  base  di  un  elemento   di
  localizzazione territoriale, con pregiudizio  per  la  liberta'  di
  circolazione  delle  persone   e   delle   cose   fra   Regioni   -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, art. 3, comma
  1. 
- Costituzione, art. 41. 
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica  da  fonti
  energetiche rinnovabili - Decadenza  ope  legis  delle  istanze  di
  autorizzazioni pendenti, presentate prima  dell'entrata  in  vigore
  della  legge  che  risultino  in  contrasto  con  essa  o  che   ne
  pregiudichino  l'attuazione  -  Ricorso  del  Governo  -   Asserita
  violazione dei principi di certezza del  diritto,  di  buona  fede,
  affidamento, di  imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, art. 5, commi
  2 e 3. 
- Costituzione, art. 97; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 2 e 3. 
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica  da  fonti
  energetiche rinnovabili - Elenco di tipologie di impianti  soggetti
  alla sola disciplina della denuncia di  inizio  attivita'  (DIA)  -
  Ricorso del Governo -  Eccepita  inammissibilita'  per  genericita'
  delle censure - Reiezione. 
- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, allegato  sub
  1, punto 2.3. 
- Costituzione, artt. 41 e 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003,
  n. 387, art. 12, comma 5. 
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica  da  fonti
  energetiche rinnovabili - Elenco di tipologie di impianti  soggetti
  alla sola disciplina della denuncia di  inizio  attivita'  (DIA)  -
  Violazione della disciplina  statale  avente  natura  di  principio
  fondamentale nella materia «produzione, trasporto  e  distribuzione
  nazionale dell'energia» - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, allegato  sub
  1, punto 2.3. 
- Costituzione, artt. 41 e 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003,
  n. 387, art. 12, comma 5. 
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica  da  fonti
  energetiche rinnovabili - Documentazione a corredo della domanda di
  autorizzazione unica per la  realizzazione  di  impianti  eolici  -
  Studio delle potenzialita' anemologiche del sito che siano tali  da
  garantire una producibilita' annua di almeno 1800  ore  equivalenti
  di vento - Ricorso del  Governo  -  Eccepita  inammissibilita'  per
  genericita' della censura proposta con  riferimento  all'art.  117,
  terzo comma, Cost. - Reiezione. 
- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, allegato  sub
  1, punto 4.2, lett. f). 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29  dicembre  2003,  n.
  387, art. 12, comma 10. 
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica  da  fonti
  energetiche rinnovabili - Documentazione a corredo della domanda di
  autorizzazione unica per la  realizzazione  di  impianti  eolici  -
  Studio delle potenzialita' anemologiche del sito che siano tali  da
  garantire una producibilita' annua di almeno 1800  ore  equivalenti
  di vento - Violazione della disciplina  statale  avente  natura  di
  principio  fondamentale  nella  materia  «produzione,  trasporto  e
  distribuzione    nazionale    dell'energia»    -     Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, allegato  sub
  1, punto 4.2, lett. f). 
- Costituzione art. 117, terzo comma; d.lgs 29 dicembre 2003, n. 387,
  art. 12, comma 10. 
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica  da  fonti
  energetiche rinnovabili - Documentazione a corredo della domanda di
  autorizzazione  unica  -  Deliberazione  favorevole  del  consiglio
  comunale sul cui territorio  insiste  il  progetto  -  Ricorso  del
  Governo - Eccepita inammissibilita' per genericita' della censura -
  Reiezione. 
- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, allegato  sub
  1, punto 4.2, lett. i). 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29  dicembre  2003,  n.
  387, art. 12, comma 3. 
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica  da  fonti
  energetiche rinnovabili - Documentazione a corredo della domanda di
  autorizzazione  unica  -  Deliberazione  favorevole  del  consiglio
  comunale sul cui territorio insiste il progetto - Violazione  della
  disciplina statale avente natura di  principio  fondamentale  nella
  materia   «produzione,   trasporto   e   distribuzione    nazionale
  dell'energia» - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, allegato  sub
  1, punto 4.2, lett. i). 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29  dicembre  2003,  n.
  387, art. 12, comma 3. 
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica  da  fonti
  energetiche rinnovabili - Documentazione a corredo della domanda di
  autorizzazione unica - Previsione di condizioni ed oneri  economici
  a  carico  del  richiedente  -  Ricorso  del  Governo  -   Eccepita
  inammissibilita'  per  genericita'  della  censura   proposta   con
  riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - Reiezione. 
- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, allegato  sub
  1, punto 4.2, lett. l) ed o). 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29  dicembre  2003,  n.
  387, art. 12, comma 6. 
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica  da  fonti
  energetiche rinnovabili - Documentazione a corredo della domanda di
  autorizzazione unica - Previsione di condizioni ed oneri  economici
  a carico del richiedente  -  Violazione  della  disciplina  statale
  avente natura di principio fondamentale nella materia  «produzione,
  trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, allegato  sub
  1, punto 4.2, lett. l) ed o). 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29  dicembre  2003,  n.
  387, art. 12, comma 6. 
(GU n.14 del 7-4-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE. 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente: 
 
                              Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  1  della  legge
della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38 (Proroga  del  termine
di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)  e
degli artt. 2, 3, comma 1, 5, commi 2 e 3,  e  dell'Allegato  sub  1,
punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della  Regione
Calabria 29 dicembre 2008,  n.  42  (Misure  in  materia  di  energia
elettrica da fonti energetiche rinnovabili), promossi dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorsi rispettivamente notificati  il
19-22 gennaio 2009 ed il 26  febbraio-2  marzo  2009,  depositati  in
cancelleria il 28 gennaio ed il 4 marzo 2009 ed iscritti ai nn.  6  e
17 del registro ricorsi 2009. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  2010  il  Giudice
relatore Maria Rita Saulle; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani  per  la  Regione
Calabria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con separati ricorsi, il primo notificato il  19-22  gennaio
2009 e depositato il successivo 28 gennaio (registro ricorsi n. 6 del
2009), il secondo notificato il 26 febbraio-2 marzo 2009 e depositato
il  successivo  4  marzo  (registro  ricorsi  n.  17  del  2009),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato:  l'art.  1  della
legge della Regione Calabria 11 novembre 2008,  n.  38  (Proroga  del
termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13  giugno  2008,
n. 15), per violazione degli artt. 3, 97 e 117, primo comma,  secondo
comma, lettere e) e s), e terzo comma,  della  Costituzione;  nonche'
gli artt. 2, 3, comma 1 e l'art. 5, commi 2 e 3,  l'Allegato  sub  1,
punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della  Regione
Calabria 29 dicembre 2008,  n.  42  (Misure  in  materia  di  energia
elettrica da fonti energetiche  rinnovabili),  per  violazione  degli
artt. 97, 41 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione. 
    1.1. - Il ricorrente ritiene che l'art. 1 della  legge  regionale
n. 38 del 2008, nel  prorogare  di  sessanta  giorni  la  sospensione
prevista dall'art. 53, comma 3, della legge regionale 13 giugno 2008,
n. 15 (Provvedimento generale di  tipo  ordinamentale  e  finanziario
collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002,  n.  8),
si ponga in contrasto con gli indicati parametri costituzionali. 
    L'art. 53, comma  3,  della  legge  regionale  n.  15  del  2008,
richiamato dalla disposizione impugnata, disciplina i procedimenti di
autorizzazione alla  costruzione  di  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili e prevede che «per non oltre 120 giorni dalla entrata  in
vigore della presente normativa [...], sono sospese le  procedure  di
rilascio  di  nuove  autorizzazioni,  nonche'  la  realizzazione   di
impianti assentiti, i cui  lavori  non  abbiano  avuto  materialmente
inizio alla data del 28 maggio 2008 [...]». 
    La difesa erariale osserva che  per  effetto  della  disposizione
impugnata  e'  violato  il  principio  fondamentale  in  materia   di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia  sancito
dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.
387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'), che fissa in  centottanta  giorni
il termine di conclusione dei procedimenti  di  autorizzazione  sopra
indicati. 
    L'Avvocatura ritiene, poi, che l'art. 1 della legge regionale  n.
38 del 2008 non consente allo Stato il rispetto  della  direttiva  27
settembre 2001 n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e  del
Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta  da  fonti
energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno   dell'elettricita')
recepita dal d.lgs. n.  387  del  2003,  con  conseguente  violazione
dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. 
    A parere della difesa erariale, poi, la disciplina censurata,  da
un lato, contrasta con la normativa  statale  in  materia  di  tutela
dell'ambiente,  dall'altro,  comprime  il  diritto  degli   operatori
commerciali del settore energetico ad espletare la propria  attivita'
in condizioni di parita' tra loro. 
    L'Avvocatura osserva, infine, che seppure l'art. 1 abbia esaurito
i suoi effetti, poiche' i sessanta giorni di proroga da esso previsti
sono iniziati a decorrere dal 16 novembre 2008,  cio'  non  fa  venir
meno l'interesse al ricorso in ragione della intervenuta applicazione
della norma impugnata. 
    1.2 - Oggetto di specifica censura da parte dell'Avvocatura sono,
poi,  diverse  disposizioni  contenute  nella  legge  della   Regione
Calabria n. 42 del 2008 (registro ricorsi n. 17 del 2009). 
    Il ricorrente ritiene l'art. 2 in contrasto con gli  artt.  41  e
117, primo comma, della Costituzione, nella  parte  in  cui  prevede,
nelle  more  dell'aggiornamento  del  Piano   energetico   ambientale
regionale (PEAR) e della ripartizione nazionale tra le regioni  delle
produzioni  di  energia  alternativa,  soglie  massime   di   potenze
autorizzabili per ciascuna fonte (eolica, fotovoltaica, etc). 
    L'Avvocatura osserva  che  tale  disposizione,  senza  un  valido
criterio, limita la  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili,
pregiudicando in tal modo l'iniziativa economica del relativo settore
ed impedendo il  raggiungimento  dell'obiettivo  di  incrementare  la
suddetta produzione perseguito dallo Stato in attuazione di specifici
obblighi internazionali e comunitari. 
    La difesa erariale indica, a  tale  proposito,  le  direttive  n.
2001/77/CE e n. 2006/32/CE (Direttiva del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e  i
servizi energetici e recante abrogazione  della  direttiva  93/76/CEE
del  Consiglio),  nonche'  il  Protocollo  di  Kyoto  aggiunto   alla
Convenzione-quadro delle Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici,
adottato l'11 dicembre 1997 (ratificato e reso esecutivo con legge 1°
giugno 2002, n. 120). 
    1.3 - Il ricorrente impugna, poi, l'art. 3 della legge  regionale
n. 42 del 2008 che prevede l'istituzione, entro i limiti  di  potenza
autorizzabile  ai  sensi  del  precedente  art.  2,  di  una  riserva
strategica fino al 20% per ciascuna fonte di energia  rinnovabile  da
destinare ad  azioni  volte  a  garantire  lo  sviluppo  del  tessuto
industriale regionale. 
    In particolare, l'Avvocatura censura  la  norma  regionale  nella
parte in cui essa prevede  che  la  suddetta  riserva  potra'  essere
variamente utilizzata  dalla  Regione:  da  un  lato,  per  stipulare
accordi con operatori nel settore dell'energia, preferibilmente  «con
partenariato calabrese, che destinino una significativa  quota  degli
investimenti per attivita' di sviluppo industriale ed  economico  sul
territorio  calabrese,  anche  nella   componentistica   energetica»;
dall'altro, «per assegnare quote di energia a soggetti che gestiscono
servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno  energetico,
al fine di favorire la riduzione dei relativi costi». 
    La difesa  erariale  ritiene  che  in  tal  modo  il  legislatore
regionale avrebbe previsto una corsia  preferenziale  di  accesso  al
mercato per determinati soggetti in violazione degli artt. 41 e  117,
terzo comma,  della  Costituzione.  Con  riferimento  a  tale  ultimo
parametro assumerebbero rilievo il  principio  della  liberta'  della
produzione di energia  elettrica  sancito  dall'art.  1  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e
il principio di cui all'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003,
che pone il divieto di subordinare l'autorizzazione all'installazione
di  impianti  di  produzione  di  energia  alternativa  a  misure  di
compensazione a favore della Regione. 
    1.4 - L'art. 5, commi 2 e 3, viene impugnato nella parte  in  cui
prevede la  decadenza  ope  legis  delle  istanze  di  autorizzazione
pendenti alla data di entrata in vigore delle norme  contenute  nella
legge regionale n. 42 del 2008 alle quali, pertanto, viene attribuita
efficacia retroattiva. 
    Tale previsione contrasterebbe con  i  principi  di  buona  fede,
affidamento e certezza del  diritto,  nonche'  con  l'art.  97  della
Costituzione, in quanto impedisce  lo  svolgimento  dei  procedimenti
amministrativi  di  autorizzazione  in  corso,   sede   naturale   di
ponderazione degli  interessi  pubblici  e  privati  coinvolti  negli
stessi. Risulterebbero, altresi', violati gli artt. 2 e 3 della legge
7 agosto 1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi)
che  impongono  la  conclusione  dei  suddetti  procedimenti  con  un
provvedimento motivato. 
    1.5 - Ulteriore censura e' poi proposta nei confronti  del  punto
2.3 dell'Allegato sub 1 della legge regionale  n.  42  del  2008,  il
quale individua un elenco  di  tipologie  di  impianti  (con  potenza
nominale inferiore o uguale a 500 Kwe) soggetti alla sola  disciplina
della denuncia di inizio attivita' (DIA). 
    Tale previsione, a  parere  della  difesa  erariale,  sarebbe  in
contrasto con  il  principio  fondamentale  in  materia  di  energia,
fissato dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003 e,  quindi,
con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    La disposizione statale richiamata prevede, per effetto dell'art.
2, comma 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria 2008), delle soglie di  potenza  di  energia  diverse  da
quelle individuate dal  legislatore  regionale  consentendo  la  loro
modifica solo ad opera di un  decreto  adottato  dal  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata. 
    L'individuazione  da  parte  del  legislatore   regionale   degli
impianti assoggettabili al procedimento  di  DIA  non  sarebbe,  poi,
fatta in base alla tipologia dei siti di installazione, ma su criteri
idonei  a  determinare  effetti  distorsivi  della  concorrenza,  con
conseguente violazione dell'art. 41 della Costituzione. 
    Sarebbe, infatti, contrario al principio della libera concorrenza
introdurre  il  regime  semplificato  della  DIA  per  gli   impianti
destinati all'autoconsumo e negarlo  per  gli  altri  che  hanno  una
diversa finalita' ma uguale impatto sul territorio. 
    1.6 - Il successivo punto 4.2, lettera f),  dell'Allegato  sub  1
della legge regionale n. 42 del 2008, prevede  che  alla  domanda  di
autorizzazione alla realizzazione  di  impianti  eolici  deve  essere
allegato uno studio delle potenzialita'  anemologiche  del  sito  che
siano tali da garantire una «producibilita' annua di almeno 1800  ore
equivalenti di vento». 
    Tale previsione, a parere dell'Avvocatura, violerebbe l'art. 117,
primo comma, della Costituzione, in quanto, nel porre  una  moratoria
all'installazione di impianti  eolici,  impedisce  il  raggiungimento
dell'obiettivo di incremento della produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili  perseguito  dallo  Stato  in  attuazione  di   specifici
obblighi internazionali e comunitari (Protocollo di Kyoto,  direttiva
2001/77/CE, direttiva 2006/32/CE). 
    Sarebbero, infatti, pochi i siti idonei a garantire la produzione
richiesta dal legislatore  regionale  tenuto  conto  del  fatto  che,
nell'anno  2007, media  nazionale  di  funzionamento  di  tutti   gli
impianti eolici installati sul territorio nazionale e' stata di circa
1500 ore. 
    La norma impugnata sarebbe anche in contrasto con l'art.  12  del
d.lgs. n. 387 del 2003,  in  quanto  indica  una  condizione  per  il
rilascio dell'autorizzazione estranea a quelle previste  dalla  norma
statale  che  vale  quale  principio  fondamentale  in   materia   di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. 
    1.7 - Il punto 4.2, lettera i), dell'Allegato sub 1  della  legge
regionale n. 42 del 2008, stabilisce che la domanda di autorizzazione
per la installazione di  impianti  alimentati  da  fonti  di  energia
rinnovabile sia corredata, per quelli di potenza superiore a 500 Kwe,
anche dalla deliberazione favorevole del Consiglio comunale  sul  cui
territorio insiste il progetto. 
    Secondo il ricorrente tale statuizione si pone in  contrasto  con
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e con il principio di cui
all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del  2003  che,  nel  qualificare  come
indifferibili ed urgenti e di  pubblica  utilita'  le  opere  tese  a
realizzare  i  sopra  indicati  impianti,   le   sottopone   ad   una
autorizzazione unica  (comma  3),  senza  prevedere  il  rilascio  di
ulteriori atti amministrativi. 
    1.8 - L'Avvocatura impugna, infine, il punto 4.2 lettere l) ed o)
dell'Allegato sub 1 della legge n. 42 del 2008. 
    La prima disposizione prevede che alla domanda di  autorizzazione
per la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica  da
fonte rinnovabile debba essere allegato  un  atto  con  il  quale  il
richiedente si impegna, tra l'altro, a costituire prima del  rilascio
della suddetta autorizzazione, una societa' di  scopo  con  residenza
fiscale  nel  territorio  della  Regione  Calabria;  a  sottoscrivere
garanzie fideiussorie; a  favorire  l'imprenditoria  calabrese  nella
fase della realizzazione; a facilitare l'assunzione con contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato di unita' lavorative per  la
gestione dell'impianto; a versare a favore della Regione Calabria  la
somma di 50 €cent per ogni KW eolico di  potenza  elettrica  nominale
autorizzata  (€ 1,5  per  le  altre  tipologie)   quali   oneri   per
monitoraggio  con  relativa  dotazione  di  antinfortunistica  e  per
l'accertamento della regolare esecuzione delle opere. 
    La  successiva  lettera  o)   stabilisce   che   il   richiedente
l'autorizzazione  alleghi  alla  domanda  la  ricevuta  di   avvenuto
versamento degli oneri istruttori a  favore  della  Regione  Calabria
pari ad € 100 per ogni MW per il quale si richiede  l'autorizzazione,
con un minimo di € 300. 
    Dette disposizioni, a parere della difesa erariale,  pongono  una
serie di  condizioni  per  l'avvio  del  procedimento  autorizzatorio
estranee all'oggetto  dello  stesso,  che  limitano  la  liberta'  di
iniziativa economica nel settore  in  esame  (prevista  espressamente
dall'art. 1 del d.lgs.  n.  79  del  1999)  con  conseguente  mancato
rispetto degli obblighi internazionali e comunitari gia' indicati che
impongono l'incremento di produzione di energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili. 
    Sarebbe,  altresi',  violato  l'art.  117,  terzo  comma,   della
Costituzione, perche' le suddette condizioni comportano dei  vantaggi
di rilievo economico a favore  della  Regione  espressamente  vietati
dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003. 
    Gli  oneri  economici  previsti   dalle   indicate   disposizioni
sarebbero anche in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione,
in quanto, in modo irragionevole, discriminano gli operatori italiani
rispetto a quelli comunitari. 
    2. - Nei giudizi instaurati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri si e' costituita la Regione Calabria chiedendo alla Corte di
dichiarare, quanto al ricorso iscritto al reg. ric. n. 6 del 2009, la
cessazione   della    materia    del    contendere    e,    comunque,
l'inammissibilita' o l'infondatezza di tutte le  questioni  sollevate
con entrambi i ricorsi. 
    La resistente, in via preliminare,  rileva  che  la  politica  di
promozione della produzione di  energia  da  fonti  rinnovabili  puo'
trovare applicazione solo dopo un'adeguata  valutazione  dell'impatto
che i relativi impianti hanno sul territorio e, quindi, un  opportuno
contemperamento delle diverse competenze che la Costituzione assegna,
rispettivamente, alle Regioni e allo Stato. 
    L'esigenza  di  una  congrua  programmazione  troverebbe  il  suo
fondamento normativo nell'art. 12, comma 10, del d.lgs.  n.  387  del
2003, il quale, nel dare attuazione  alla  direttiva  n.  2001/77/CE,
prevede l'adozione in sede di Conferenza unificata delle linee  guida
per   lo   svolgimento    del    procedimento    di    autorizzazione
all'installazione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti  di
energia rinnovabile e cio' al fine di assicurare, in particolare  per
quelli eolici, il loro corretto inserimento nel paesaggio. 
    La  Regione  Calabria  ritiene  che  la  mancata  adozione  delle
indicate linee ha comportato, da un  lato,  l'impossibilita'  per  le
Regioni di rispettare il termine di conclusione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla installazione dei suddetti impianti imposto dalle
norme statali; dall'altro, il necessario intervento  del  legislatore
regionale  che  con  le  leggi  oggetto  del  presente  giudizio   ha
provveduto a colmare la suddetta lacuna normativa. 
    Esemplificativo in  tal  senso  sarebbe  l'art.  53  della  legge
regionale n. 15 del 2008 con il quale la Regione Calabria, in  attesa
della ripartizione nazionale tra le regioni delle  quote  di  energia
derivante da fonti rinnovabili  che  ognuna  di  esse  si  impegna  a
produrre, e del Piano energetico ambientale regionale, ha disposto la
sospensione   delle   procedure   volte   al   rilascio   di    nuove
autorizzazioni. 
    2.1 - Fatte queste premesse, la resistente, in  via  preliminare,
ritiene le censure proposte nei confronti  dell'art.  1  della  legge
regionale n. 38 del 2008 inammissibili. 
    Innanzitutto, l'esistenza  del  presunto  contrasto  della  norma
impugnata con gli artt. 3 e 117, secondo  comma,  lettere  e)  e  s),
della Costituzione sarebbe affermato in modo generico ed apodittico. 
    Anche la censura riguardante l'asserita violazione dell'art. 117,
primo comma, della Costituzione, sarebbe inammissibile, in quanto nel
ricorso non vi sarebbe alcuna motivazione sul perche' le disposizioni
contenute nel d.lgs. n. 387 del  2003  costituiscano  attuazione  non
derogabile della normativa comunitaria. 
    Secondo la Regione anche la censura riferita all'art. 117,  terzo
comma, della Costituzione  e'  inammissibile,  in  quanto  la  difesa
erariale nell'impugnare l'art. 1, non tiene conto del fatto che  esso
ha  ad  oggetto  due  distinte   fattispecie:   l'una   afferente   i
procedimenti di autorizzazione in corso alla data della  sua  entrata
in vigore; l'altra i lavori non  ancora  eseguiti  di  impianti  gia'
autorizzati. 
    La diversita' della disciplina introdotta dalla  norma  censurata
avrebbe imposto la proposizione di due distinte impugnazioni, poiche'
l'art. 12 del d.lgs. n. 387  del  2003,  richiamato  quale  principio
fondamentale asseritamente violato, si limita  a  prevedere  solo  il
termine  di  conclusione  del  procedimento  di  autorizzazione,  non
disponendo  nulla  relativamente  ai  tempi  di  realizzazione  degli
impianti autorizzati. 
    Infine, la resistente ritiene che sia sopravvenuta la carenza  di
interesse ad impugnare, in quanto la disciplina  in  esame  e'  stata
radicalmente modificata dalla legge regionale  n.  42  del  2008,  la
quale si applica anche ai procedimenti di autorizzazione  non  ancora
conclusi  al  momento  della  sua  entrata  in  vigore,  di   talche'
l'eventuale accoglimento della questione  di  legittimita'  sollevata
non produrrebbe alcun effetto. 
    Nel merito, la  Regione  Calabria  ritiene  le  censure  relative
all'art. 1 della legge n. 38 del 2008, comunque, non fondate. 
    La difesa regionale osserva che  la  norma  impugnata  attiene  a
materie  attribuite  a  vario  titolo  alla  competenza   legislativa
regionale quali la tutela della salute, il governo del territorio, la
produzione dell'energia, ponendosi l'obiettivo di  garantire  un  uso
equilibrato e omogeneo  del  territorio  regionale  senza,  peraltro,
ledere  in  alcun  modo  i  diritti  degli  operatori   del   settore
dell'energia, risultando, pertanto,  inconferente  il  richiamo  alla
tutela della concorrenza operato dal ricorrente. 
    In  particolare,  con  riferimento   alla   presunta   violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,  la  Regione  ritiene
che l'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 non  possa  essere
considerato  principio  fondamentale  in   materia   di   produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Tale  convincimento
si basa sull'intervenuta modifica del richiamato  art.  12  ad  opera
dell'art. 2, comma 158, della legge n.  244  del  2007,  per  effetto
della  quale  e'  ora  prevista,  nell'ambito   del   piu'   generale
procedimento  di  autorizzazione   alla   costruzione   di   impianti
alimentati da fonti alternative di energia, un'ulteriore fase che non
consentirebbe piu' il rispetto  del  termine  di  centottanta  giorni
fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003. 
    2.2 - Quanto al ricorso n.  17  del  2009,  la  Regione  Calabria
chiede,  preliminarmente,  che  siano  dichiarate  inammissibili,  in
quanto prospettate in maniera generica tutte le censure relative alla
asserita violazione di principi fondamentali dettati dal  legislatore
statale. 
    Nel merito, quanto alla impugnazione  dell'art.  2,  della  legge
regionale n. 42 del 2008, la Regione rileva che tale norma ha  natura
meramente transitoria in quanto si limita  a  prevedere,  nelle  more
dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale (PEAR)  e
della ripartizione nazionale  tra  le  Regioni  delle  produzioni  di
energia da fonti rinnovabili, livelli autorizzabili di produzione per
ognuna di esse. 
    Cio' sarebbe finalizzato  ad  evitare  che,  in  mancanza  di  un
adeguato piano a livello nazionale, si creino degli  squilibri  nella
produzione di energia alternativa a favore di un settore specifico  e
a danno di un altro e che la produzione non corrisponda all'effettivo
fabbisogno regionale. 
    Tali finalita' non limitano la produzione di energia alternativa,
ma ne regolano lo sviluppo  in  modo  proporzionale  tra  le  diverse
fonti, ponendosi, quindi, in piena armonia con gli obiettivi previsti
a livello internazionale e comunitario ai quali lo Stato e' tenuto  a
conformarsi. 
    Quanto alla presunta lesione dell'art. 41 della  Costituzione  la
resistente ritiene la relativa censura inammissibile per  genericita'
e, comunque, infondata in quanto la disposizione impugnata  valorizza
fondamentali esigenze di utilita' sociale, indirizzando e coordinando
l'attivita' economica a fini sociali nel rispetto del principio della
programmazione. 
    2.3 - La Regione Calabria sostiene, poi, che l'art. 3,  comma  1,
non si pone in contrasto con il divieto di  compensazioni  in  favore
della Regione fissato dall'art. 12, comma 6, del d.lgs.  n.  387  del
2003 e cio' in quanto la Corte costituzionale ha  ritenuto  legittime
le suddette  compensazioni  in  caso  di  installazione  di  impianti
alimentati da fonti rinnovabili quando esse sono tese a garantire  il
riequilibrio dell'ambiente e del  territorio  (sentenza  n.  383  del
2005). 
    La Regione ritiene, comunque, che la disposizione  impugnata  non
le attribuisce alcun vantaggio, ma si limita  a  prevedere,  mediante
protocolli d'intesa, uno strumento idoneo ad  incentivare  iniziative
che assicurino un maggior livello di sviluppo regionale in  un'ottica
di indirizzo e coordinamento dell'attivita' economica privata a  fini
sociali, risultando, pertanto, non fondata anche la censura  riferita
alla assunta violazione dell'art. 41 della Costituzione. 
    2.4 - Quanto all'art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale n. 42
del 2008, la difesa della Regione osserva che esso  e'  contenuto  in
una legge che innova completamente la pregressa disciplina in materia
di produzione di energia a livello  regionale;  conseguentemente  era
necessario prevedere che  le  autorizzazioni  non  ancora  rilasciate
fossero conformi al  nuovo  quadro  normativo  non  comportando  cio'
alcuna lesione dei principi di affidamento e buona fede  dei  privati
istanti. 
    Il mutato apprezzamento dell'interesse pubblico perseguito con la
disciplina in esame non comporterebbe, poi,  sempre  a  parere  della
resistente, la violazione dell'art. 97 della Costituzione, del quale,
anzi, costituirebbe attuazione. 
    2.5 - Quanto alle censure riferite al punto 2.3 dell'Allegato sub
1 della legge regionale n. 42 del 2008, la  Regione  ritiene  che  la
disposizione impugnata  non  attenga  ad  aspetti  collegati  con  la
materia  dell'energia  ma,  che,  nell'individuare   gli   interventi
soggetti alla disciplina della  dichiarazione  di  inizio  attivita',
essa ponga una disciplina a tutela del territorio  piu'  rigorosa  di
quella statale, assoggettando al procedimento  di  DIA  impianti  che
hanno una piu' elevata soglia di produzione. 
    Secondo la resistente, comunque, la  disposizione  censurata  non
viola il principio fondamentale fissato dall'art. 12,  comma  5,  del
d.lgs. n. 387 del 2003, che consente l'assoggettabilita' al regime di
DIA di impianti  che  producono  anche  soglie  maggiori  di  energia
rispetto a quelle originariamente fissate  mediante  un  procedimento
che non deve intendersi quale unica modalita' per addivenire  a  tali
modifiche. 
    Quanto alla presunta violazione dell'art. 41 della  Costituzione,
la Regione si limita ad osservare che  la  previsione  di  un  regime
semplificato per gli  impianti  finalizzati  all'autoconsumo  risulta
estranea ad aspetti collegati a profili concorrenziali. 
    2.6 - La Regione  Calabria  ritiene,  altresi',  non  fondate  le
censure proposte avverso il punto 4.2, lettera f), dell'Allegato  sub
1 della legge regionale n. 42 del 2008. 
    Tale disposizione, infatti, si limita a evitare la  realizzazione
di impianti che, a  fronte  di  una  scarsa  produzione  di  energia,
comportano un notevole impatto sul territorio, con la conseguenza che
con essa si e' voluto indirizzare gli  investimenti  verso  siti  che
garantiscono la piu'  alta  possibilita'  di  produzione  di  energia
alternativa perseguendo, quindi, gli obiettivi in tal  senso  imposti
dalla normativa internazionale e comunitaria. 
    2.7 - Quanto alle censure  riferite  al  punto  4.2.  lettera  i)
dell'Allegato sub 1 della legge regionale n. 42 del 2008,  la  difesa
regionale ritiene che la  previsione  secondo  cui  alla  domanda  di
autorizzazione alla realizzazione dell'impianto deve essere  allegata
la deliberazione favorevole del Consiglio comunale il cui  territorio
e' interessato dalla suddetta installazione,  non  contrasta  con  il
principio fondamentale di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del  2003
e, quindi, con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    La disposizione impugnata sarebbe,  infatti,  conforme  a  quanto
previsto  dall'indicato   art.   12,   il   quale   nell'imporre   il
coinvolgimento di tutte le amministrazioni  interessate  al  rilascio
dell'autorizzazione, demanda alla Giunta regionale la decisione sugli
eventuali dissensi emersi nell'ambito del procedimento autorizzativo.
Il   deposito   della   delibera   comunale   attesta   il   suddetto
coinvolgimento  e  l'inesistenza  del  cennato  dissenso   da   parte
dell'ente locale, rendendo in tal  modo  inutile  l'intervento  della
Giunta regionale e velocizzando il procedimento di autorizzazione. 
    2.8 - La Regione Calabria ritiene, altresi', infondate le censure
proposte avverso il punto 4.2, lettere l) ed o) dell'Allegato  sub  1
della legge regionale n. 42 del 2008. 
    Le  disposizioni   impugnate   non   limiterebbero   l'iniziativa
economica nel settore energetico, ne'  la  parita'  di  accesso  allo
stesso da parte dei diversi  operatori  privati,  non  pregiudicando,
pertanto, neanche il raggiungimento degli obiettivi di incremento  di
produzione  di   energia   alternativa   previsti   dalla   normativa
internazionale e comunitaria. 
    Sul  punto  la  resistente,  dopo  aver  ribadito  la  natura  di
indirizzo  e  di  coordinamento  dell'attivita'   economica   privata
perseguita dalla legge impugnata, osserva che  gli  atti  di  impegno
previsti dalle disposizioni in esame hanno come unico scopo quello di
garantire lo  sviluppo  regionale  e  non  di  limitare  l'iniziativa
privata. 
    Non sarebbe, poi, violato il divieto di misure di  compensazione,
sia perche' non esisterebbe alcun principio fondamentale in tal senso
per le motivazioni gia' esposte, sia perche' con gli atti di  impegno
la Regione non ottiene alcuna compensazione ma persegue il solo scopo
di incentivare le iniziative che assicurano  il  maggior  livello  di
sviluppo regionale. 
    Infine,  quanto   alla   presunta   lesione   dei   principi   di
ragionevolezza e di buon andamento  e  imparzialita'  della  pubblica
amministrazione,  la  relativa  censura  sarebbe  inammissibile   per
genericita' e, comunque,  sarebbe  infondata,  in  quanto  tutti  gli
operatori sono assoggetti alla medesima disciplina regionale. 
    2.9  -  In  prossimita'  dell'udienza  la  Regione  Calabria   ha
depositato memorie relative ad entrambi i giudizi  con  le  quali  ha
sostanzialmente ribadito le argomentazioni sostenute  nei  rispettivi
atti di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  propone,  con   due
distinti  ricorsi,  diverse  censure   avverso   varie   disposizioni
contenute in due leggi della Regione Calabria aventi  ad  oggetto  la
disciplina  per  l'installazione  degli  impianti  di  produzione  di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. 
    In particolare, il ricorrente impugna l'art. 1 della legge  della
Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di  cui
al comma 3, art. 53, legge regionale 13  giugno  2008,  n.  15),  per
violazione degli artt. 3, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e)
e s), e terzo comma, della Costituzione; nonche' l'art. 2, l'art.  3,
comma 1, l'art. 5, commi 2 e 3, e l'Allegato sub 1, punti 2.3 e  4.2,
lettere f), i) l) ed  o),  della  legge  della  Regione  Calabria  29
dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili), per violazione degli artt. 97,  41  e  117,
primo e terzo comma, della Costituzione. 
    In ragione dello stretto  collegamento  esistente  tra  le  norme
impugnate con i due ricorsi i  relativi  giudizi  vanno  riuniti  per
essere definiti con un'unica decisione. 
    Prima  di  passare  ad  esaminare  le  singole  censure   occorre
preliminarmente rilevare che con le norme sopra indicate  la  Regione
Calabria ha  disciplinato  aspetti  che,  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale, attengono prevalentemente  alla  materia  produzione,
trasporto e distribuzione dell'energia, di cui  all'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione (sentenze n. 282 e n. 166 del 2009  nonche'
n. 364 del 2006). 
    Sul punto va rilevato che la normativa internazionale (Protocollo
di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite  sui
cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso
esecutivo con legge 1° giugno 2002,  n.  120)  e  quella  comunitaria
(direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE  e  direttiva  23  aprile
2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per  le  fonti  energetiche
rinnovabili  al  fine  di  eliminare  la  dipendenza  dai  carburanti
fossili. 
    Il legislatore  nazionale  ha  recepito  tali  indirizzi  con  il
decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  (Attuazione  della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita'),  dal  quale  e'  possibile  ricavare  i  principi
fondamentali della sopra indicata materia (ex  plurimis  sentenza  n.
364 del 2006). 
    A tal fine e' opportuno sin d'ora rilevare che,  diversamente  da
quanto sostenuto dalla difesa  della  Regione  Calabria,  l'art.  12,
comma 4, del d.lgs. n. 387  del  2003  non  ha  perso  la  natura  di
principio fondamentale  per  effetto  della  sua  modifica  ad  opera
dell'art. 2,  comma  158,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2008). Sul  punto  va  osservato  che
detta  novella  non  ha  inciso  sul  termine  di   conclusione   del
procedimento di autorizzazione previsto  dall'art.  12,  ma  ha  solo
previsto una ulteriore possibile fase di quest'ultimo, non  potendosi
da cio' ritenere venuta meno la cogenza dell'indicato termine. Va poi
ulteriormente osservato  che,  successivamente  alla  modifica  sopra
indicata, l'art. 27, comma 44, della legge  23  luglio  2009,  n.  99
(Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di  energia),  ha  eliminato  il  periodo
introdotto dall'art. 2 della legge n. 244 del 2007. 
    E', dunque, sulla base delle  considerazioni  che  precedono  che
vanno scrutinate le singole disposizioni impugnate dal ricorrente. 
    2. - L'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 38  del  2008
prevede che «il termine di 120 (centoventi) giorni di cui al comma 3,
articolo 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15  e'  prorogato  di
giorni 60 (sessanta)». 
    L'art. 53,  comma  3,  della  legge  regionale  n.  15  del  2008
richiamato  dalla  disposizione   impugnata,   nel   disciplinare   i
procedimenti  di  autorizzazione   alla   costruzione   di   impianti
alimentati da fonti rinnovabili,  dispone  che  «per  non  oltre  120
giorni dalla entrata in vigore della presente normativa  [...],  sono
sospese le procedure di rilascio di nuove autorizzazioni, nonche'  la
realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non  abbiano  avuto
materialmente inizio alla data del 28 maggio 2008 [...]». 
    Il ricorrente ritiene che la proroga della  sospensione  disposta
dall'art.  1  impugnato  violi  l'art.  117,   primo   comma,   della
Costituzione, in  relazione  ai  vincoli  derivanti  dalla  normativa
comunitaria  di  promozione  delle  fonti  energetiche   rinnovabili,
nonche' gli artt. 3 e 117, secondo comma,  lettere  e)  e  s),  della
Costituzione. 
    Infine, l'art. 1 impugnato violerebbe l'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione, in relazione al principio fondamentale in materia
di  produzione  trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell'energia,
fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, secondo il
quale il procedimento di autorizzazione all'installazione di impianti
alimentati da fonti di energia  rinnovabili  deve  concludersi  entro
centottanta giorni. 
    2.1. - In via preliminare, deve  essere  accolta  l'eccezione  di
inammissibilita' -  per  genericita'  -  proposta  dalla  Regione  in
riferimento alle censure prospettate con riguardo agli artt. 3 e 117,
secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione. 
    Il ricorrente si  e',  infatti,  limitato  ad  affermare  che  la
disposizione   censurata,   nel   sospendere   i   procedimenti    di
autorizzazione per gli impianti eolici, si pone in contrasto «con  la
normativa  statale,  posta  a  tutela   sia   della   concorrenza   e
dell'ambiente, sia con il diritto  degli  operatori  commerciali  del
settore, perche' ne comprime gravemente il diritto  di  espletare  la
propria attivita' in condizione di parita' con gli altri operatori». 
    Tale  apodittica  affermazione  rende  il   ricorso   sul   punto
inammissibile per  carenza  di  motivazione  in  ordine  al  presunto
contrasto della disposizione impugnata  con  gli  indicati  parametri
costituzionali. 
    Le  ulteriori  eccezioni  di  inammissibilita'   non   sono,   al
contrario, meritevoli di accoglimento. 
    In proposito, risulta evidente il contenuto non derogabile  delle
statuizioni contenute nella direttiva n. 2001/77/CE, di cui il d.lgs.
n. 387 del 2003 costituisce  attuazione,  in  quanto  il  legislatore
comunitario, nel porre a carico degli  Stati  membri  l'obiettivo  di
promuovere il maggior utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, ha
a tal uopo indicato i termini entro i quali essi  devono  raggiungere
determinati risultati. 
    Quanto all'eccepita mancata proposizione di due distinte  censure
avverso l'art. 1 della legge regionale n. 38 del 2008, e' sufficiente
osservare che, diversamente  da  quanto  ritenuto  dalla  resistente,
anche alla parte di disposizione  che  concerne  la  sospensione  dei
lavori non ancora eseguiti degli impianti autorizzati e'  applicabile
il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 4,  del  d.lgs.
n. 387 del 2003,  in  quanto  la  sua  ratio  e'  di  semplificare  i
procedimenti amministrativi volti al  rilascio  delle  autorizzazioni
per l'installazione  di  impianti  alimentati  da  fonti  di  energia
rinnovabili al fine di rendere piu' rapida la loro  costruzione,  non
potendosi, quindi, limitare l'efficacia di  tale  principio  al  mero
rilascio formale del provvedimento di autorizzazione. 
    Non puo', infine, ritenersi venuto meno l'interesse  al  ricorso,
in quanto sebbene la norma impugnata abbia cessato di avere efficacia
a seguito della sua sopravvenuta modifica, essa ha,  comunque,  avuto
applicazione (sentenza n. 282 del 2009). 
    2.2 - Nel merito la questione e' fondata. 
    L'art. 1 della legge regionale n. 38 del  2008,  nello  stabilire
un'ulteriore sospensione di sessanta giorni,  rispetto  a  quella  di
centoventi giorni inizialmente  prevista  dall'art.  53  della  legge
regionale n. 15 del 2008, si pone in contrasto con l'art.  12,  comma
4, del d.lgs. n. 387 del 2003 che, nel disciplinare  il  procedimento
per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti  rinnovabili,
fissa il termine  massimo  per  la  sua  conclusione  in  centottanta
giorni. 
    La giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 364 del 2006  e  n.
282 del 2009) ha riconosciuto alla citata norma natura  di  principio
fondamentale nella suddetta materia,  in  quanto  «tale  disposizione
risulta ispirata alle regole della semplificazione  amministrativa  e
della celerita' garantendo, in modo uniforme  sull'intero  territorio
nazionale, la conclusione entro un termine definito del  procedimento
autorizzativo». 
    Alla luce di tali premesse risulta evidente  il  contrasto  della
norma censurata con l'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387  del  2003,
poiche', scaduto il 14 ottobre 2008  il  termine  di  120  giorni  di
sospensione indicato dall'art. 53  (calcolato  dal  17  giugno  2008,
giorno di entrata in vigore la legge regionale n. 15 del  2008),  per
effetto dell'art. 1 della legge regionale  n.  38  del  2008,  il  16
novembre 2008 (data della entrata in vigore della legge impugnata) e'
stata disposta  la  proroga  di  ulteriori  60  giorni  dell'indicato
termine, comportando cio' il superamento  di  quello  di  centottanta
giorni fissato dal legislatore nazionale. 
    Anche la parte della norma censurata che, in virtu' del  richiamo
all'art. 53, della legge regionale n. 15 del 2008 dispone la  proroga
della sospensione della realizzazione  degli  impianti  assentiti  si
pone in contrasto con l'indicato parametro costituzionale, in  quanto
elusiva dei principi  fondamentali  di  semplificazione  e  celerita'
amministrativa, risultando inutile il rilascio dell'autorizzazione se
ad esso non consegue la possibilita' del suo concreto utilizzo. 
    3. - Oggetto di specifica impugnativa e'  anche  l'art.  2  della
legge regionale n. 42 del 2008, il quale stabilisce testualmente,  al
comma 1, che «Nelle  more  dell'aggiornamento  del  Piano  energetico
ambientale regionale (PEAR) e della  ripartizione  nazionale  tra  le
regioni  delle  produzioni  di  energia  da  fonti  rinnovabili  sono
individuati i seguenti limiti da raggiungere entro il 2009, su  scala
regionale, alle  potenze  totali  autorizzabili  per  ciascuna  fonte
rinnovabile: a) eolica 3.000 MW;  b)  fotovoltaica/termodinamica  400
MW; c) idraulica 400 MW; biomassa 300  MW».  Il  successivo  comma  2
prevede che «alla concorrenza dei limiti di potenza autorizzabile  di
cui al precedente comma, da intendersi comprensivi della potenza gia'
autorizzata  sul  territorio  regionale  alla   data   odierna,   non
partecipano le autorizzazioni assoggettate  alla  semplice  «Denuncia
Inizio Lavori» di cui agli artt. 22 e  23  del  D.P.R.  n.  380/01  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  o  soggette  a  semplice
comunicazione preventiva». 
    Il  ricorrente  ritiene  che  tale  norma,  nella  parte  in  cui
individua, nelle more di approvazione del PEAR e  della  ripartizione
tra regioni della produzione di energia, limiti massimi autorizzabili
di potenza di energia da fonti rinnovabili entro l'anno 2009, sarebbe
illogica in quanto, senza alcun criterio,  fissa  i  suddetti  limiti
pregiudicando l'iniziativa economica del relativo settore, nonche' il
raggiungimento dell'obiettivo  dell'incremento  della  produzione  di
tale energia  perseguito  dallo  Stato  in  attuazione  di  specifici
impegni  internazionali  e   comunitari   (direttive   2001/77/CE   e
2006/32/CE e Protocollo di Kyoto, ratificato  e  reso  esecutivo  con
legge n. 120 del 2002), con conseguente violazione degli artt.  41  e
117, primo comma, della Costituzione. 
    3.1 - La questione e' fondata. 
    Con la disposizione censurata il  legislatore  regionale  prevede
alcuni limiti alla produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  sul
territorio regionale e, in tal modo, pone una disciplina che opera in
modo  diametralmente  opposto  rispetto  alle  norme   internazionali
(Protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n.  2001/77/CE)
le quali,  nell'incentivare  lo  sviluppo  delle  suddette  fonti  di
energia, individuano soglie minime di produzione che  ogni  Stato  si
impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo. 
    In ottemperanza agli indirizzi sopra riportati  l'art.  2,  comma
167, della legge n. 244 del 2007,  prevede  che  «Il  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  uno  o  piu'
decreti per definire la ripartizione fra regioni e province  autonome
di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento  dell'energia
prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per
cento  del  consumo  interno  lordo  entro  2020  ed   i   successivi
aggiornamenti proposti dall'Unione europea [...]». 
    4. - Il ricorrente propone, poi, una terza censura nei  confronti
dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Calabria  n.  42  del
2008, in quanto ritiene che esso determini un accesso privilegiato al
settore  dell'energia  per  determinati  operatori  con   conseguente
violazione degli artt. 41 e 117, terzo comma, della Costituzione,  in
relazione al principio della liberta'  della  produzione  di  energia
elettrica sancito dall'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo  1999,
n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme  comuni  per
il mercato interno dell'energia elettrica) e  del  principio  di  cui
all'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003, che pone il divieto
di subordinare l'autorizzazione a misure di  compensazione  a  favore
della Regione. 
    4.1 - In via preliminare deve  essere  rigettata  l'eccezione  di
inammissibilita'  prospettata  dalla  resistente,  con  riguardo   ai
profili di censura riferiti alla  asserita  violazione  dei  principi
fondamentali della legislazione dello Stato. 
    La difesa della Regione Calabria ritiene che tali  censure  siano
state prospettate in  maniera  generica,  non  avendo  il  ricorrente
argomentato le ragioni in virtu' delle quali le norme  statali  dallo
stesso indicate, sarebbero qualificabili come  principi  fondamentali
ed  a  quale  materia,   attribuita   alla   competenza   legislativa
concorrente dello Stato e delle Regioni, sarebbero riferibili. 
    Diversamente da quanto prospettato dalla resistente,  dal  tenore
letterale del ricorso si  evince,  da  un  lato,  che  attraverso  il
richiamo all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il ricorrente
ha  inteso   riferirsi   alla   materia   produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia; dall'altro, che  il  ricorrente
ha ritenuto le norme statali  indicate  principi  fondamentali  della
suddetta materia. 
    4.2 - Nel merito la questione e' fondata. 
    L'art. 3, comma 1, impugnato  prevede  che  «entro  i  limiti  di
potenza autorizzabile di cui al precedente  articolo  e'  costituita,
per ciascuna fonte, una riserva strategica sino al 20%  a  favore  di
azioni  volte  a  garantire  lo  sviluppo  del  tessuto   industriale
regionale,  individuato   quale   interesse   economico   e   sociale
fondamentale per la Regione. Tale riserva  potra'  essere  utilizzata
dalla  Regione  per:  stipulare  protocolli  di  intesa  con  primari
operatori  in  possesso  di  qualificata   esperienza   nel   settore
dell'energia   e   di   una   significativa   capacita'   produttiva,
preferibilmente  con  partenariato  calabrese,  che   destinino   una
significativa quota degli  investimenti  per  attivita'  di  sviluppo
industriale  ed  economico  sul  territorio  calabrese,  anche  nella
componentistica energetica; assegnare quote di energia a soggetti che
gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un  elevato  fabbisogno
energetico, al fine di favorire la riduzione dei relativi costi». 
    Il legislatore regionale con la disposizione in  esame  ha  posto
una disciplina che contrasta con il  principio  di  cui  all'art.  41
della Costituzione, in quanto sottrae il 20% della potenza di energia
autorizzabile al libero  mercato  e,  nel  destinarlo  a  determinate
finalita', individua i possibili legittimati ad ottenere la  suddetta
quota sulla  base  di  requisiti  del  tutto  atecnici  (che  abbiano
preferibilmente partenariato calabrese), ponendo,  peraltro,  a  loro
carico una serie di condizioni (che destinino una significativa quota
degli investimenti per attivita' di sviluppo industriale ed economico
sul territorio calabrese) estranee all'oggetto  della  autorizzazione
ottenuta. 
    Questa  Corte  ha  gia'  avuto   occasione   di   affermare   che
discriminare le imprese sulla base di un elemento  di  localizzazione
territoriale contrasta con il principio secondo cui  la  Regione  non
puo' adottare provvedimenti  che  ostacolino  in  qualsiasi  modo  la
libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  fra  le  Regioni,
discendendo da cio'  «il  divieto  per  i  legislatori  regionali  di
frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel
proprio ambito territoriale, di servizi di carattere  imprenditoriale
da parte di  soggetti  ubicati  in  qualsiasi  parte  del  territorio
nazionale (nonche', in base ai principi comunitari sulla liberta'  di
prestazione dei servizi, in  qualsiasi  paese  dell'Unione  europea)»
(sentenza n. 207 del 2001). 
    5. - La quarta censura investe l'art. 5, commi 2 e 3, della legge
della Regione Calabria n. 42 del 2008. 
    Il ricorrente ritiene che tali norme nella parte in cui prevedono
la decadenza ope legis delle istanze di autorizzazione  pendenti,  le
quali devono essere conformi alle sopravvenute norme contenute  nella
legge regionale, attribuiscano a queste ultime efficacia retroattiva,
in violazione dei  principi  di  buona  fede,  di  affidamento  e  di
certezza del diritto, nonche' di buon andamento e imparzialita' della
pubblica amministrazione. 
    Sarebbe,  infatti,  impedita  la  prosecuzione  dei  procedimenti
amministrativi di autorizzazione in corso  con  ulteriore  violazione
degli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi) che impongono la conclusione  degli  stessi
con un provvedimento motivato. 
    5.1 - La questione non e' fondata. 
    In proposito si osserva che, se da un lato, in  applicazione  del
principio  tempus  regit  actum,  ogni  atto  amministrativo   (anche
endoprocedimentale) deve essere conforme alla  legge  in  vigore  nel
momento in cui viene posto in essere, dall'altro, la persona, che  ha
dato  avvio  al  procedimento   di   autorizzazione   oggetto   della
disposizione impugnata, e' titolare di una mera aspettativa. 
    E'  principio  affermato  da  questa  Corte   che   «l'intervento
legislativo diretto a regolare situazioni pregresse  e'  legittimo  a
condizione  che  vengano  rispettati  i  canoni   costituzionali   di
ragionevolezza  e  i  principi  generali  di  tutela  del   legittimo
affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche [...]. La norma
successiva  non  puo',  pero',  tradire  l'affidamento  del   privato
sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali» (sentenza  n.
24 del 1999). 
    In ragione di quanto  sopra  e  dell'assenza  di  una  situazione
giuridica consolidata in capo al  richiedente  il  provvedimento,  la
norma  impugnata  non  puo'  ritenersi  lesiva   del   principio   di
affidamento. 
    Non risultano violati neanche i principi di cui all'art. 97 della
Costituzione, in quanto il legislatore regionale,  nel  tenere  conto
della mutata disciplina in tema di rilascio delle autorizzazioni  per
la realizzazione di impianti di energia alternativa  contenuta  nella
legge n. 42  del  2008,  frutto  di  una  diversa  valutazione  degli
interessi pubblici ad essa sottesi, si e'  limitato  ad  impedire  il
rilascio di provvedimenti  con  essa  in  contrasto  senza  prevedere
alcuna deroga ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della legge n.  241
del 1990. 
    6. - L'Avvocatura impugna, poi, il punto 2.3 dell'Allegato sub  1
della legge regionale n. 42 del 2008, nella parte in cui individua un
elenco di impianti (con potenza nominale inferiore  o  uguale  a  500
Kwe) assoggettabili alla sola disciplina  della  denuncia  di  inizio
attivita'. 
    Tale norma, a parere della difesa erariale, si pone in  contrasto
con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione  e,  in  particolare,
con il principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs.
n. 387 del 2003, il quale assoggetta al procedimento di DIA  impianti
che producono una quantita' di energia diversa da quella regionale  e
che puo' essere  modificata  solo  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico,   adottato   di   concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con
la Conferenza unificata. 
    Il legislatore regionale avrebbe  poi  violato  l'art.  41  della
Costituzione, in quanto, sarebbe contrario  al  principio  di  libera
concorrenza del mercato introdurre il regime semplificato  della  DIA
per gli impianti finalizzati all'autoconsumo e negarlo per quelli che
hanno lo stesso impatto sul territorio ma una diversa finalita'. 
    6.1  -  In  via   preliminare,   va   respinta   l'eccezione   di
inammissibilita' avanzata dalla Regione riferita alla genericita' con
la quale il  ricorrente  ha  qualificato  il  principio  fondamentale
asseritamente violato dalla norma impugnata. 
    Sul punto valgono gli stessi motivi gia' indicati con riferimento
ad analoga eccezione proposta in riferimento  all'art.  3,  comma  1,
della legge n. 42 del 2008. 
    6.2 - Nel merito la questione e' fondata. 
    L'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di
energia e' regolata dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale
prevede, ai commi 3 e 4, una disciplina generale caratterizzata da un
procedimento che si conclude con il rilascio  di  una  autorizzazione
unica. 
    A tale disciplina fanno eccezione determinati  impianti  che,  se
producono energia in misura inferiore a quella indicata dalla tabella
allegata allo stesso d.lgs. n. 387 del 2003, sono sottoposti  non  al
rilascio di  alcuna  autorizzazione,  bensi'  alla  disciplina  della
denuncia di inizio attivita' (art. 12, comma 5). 
    In particolare, la indicata tabella distingue i suddetti impianti
in base alla tipologia di fonte che utilizzano (eolica, soglia 60 kW,
solare, soglia 20 kW, etc). 
    Sempre l'indicato art.  12,  comma  5,  prevede,  poi,  che  «con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,
possono  essere  individuate  maggiori   soglie   di   capacita'   di
generazione e caratteristiche dei siti di installazione per  i  quali
si procede con  la  medesima  disciplina  della  denuncia  di  inizio
attivita'». 
    La norma impugnata si  pone  in  contrasto  con  quanto  disposto
dall'art. 12, il quale fissa i principi fondamentali  in  materia  di
produzione,  trasporto   e   distribuzione   nazionale   dell'energia
(sentenze n. 364 del 2006, n. 282 del 2009). 
    Il legislatore regionale ha assunto un criterio di individuazione
degli impianti  autorizzabili  sulla  base  della  mera  denuncia  di
attivita', difforme da quello  del  legislatore  statale  che,  senza
tener conto della tipologia della fonte utilizzata, fissa in un'unica
soglia di produzione il limite che consente l'accesso al procedimento
di DIA. 
    L'eterogeneita' delle discipline (statale e  regionale)  poste  a
raffronto rende palese anche la violazione dell'art. 12, comma 5, del
d.lgs. n. 387 del  2003,  che  consente  l'individuazione  di  soglie
diverse di potenza rispetto a quelle indicate dalla tabella, ma  solo
a seguito di un procedimento che, in ragione  delle  diverse  materie
interessate (tutela del territorio, tutela dell'ambiente, produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), coinvolge lo Stato
e le Regioni in applicazione del principio di  leale  collaborazione,
il quale impedisce ogni  autonomo  intervento  legislativo  regionale
(sentenze n. 282 e n. 166 del 2009). 
    7. - Oggetto di specifica censura e' anche il punto  4.2  lettera
f) dell'Allegato sub 1 della legge regionale n. 42  del  2008,  nella
parte  in  cui   prevede   che   alla   domanda   di   autorizzazione
all'installazione di impianti eolici deve essere allegato uno  studio
delle potenzialita' anemologiche del sito che siano tali da garantire
una producibilita' annua di almeno 1800 ore equivalenti di vento. 
    Il ricorrente ritiene che per effetto  di  tale  disposizione  il
legislatore regionale ha posto una  moratoria  all'installazione  dei
suddetti impianti, in quanto, da un lato, tenuto conto della media di
produzione nazionale, sarebbero ben pochi gli impianti  in  grado  di
garantire i  suddetti  standard;  dall'altro,  viene  introdotta  una
condizione al rilascio della autorizzazione non prevista dall'art. 12
del d.lgs. n. 387 del 2003, in  violazione  dell'art.  117,  primo  e
terzo comma, della Costituzione. 
    7.1 - In via preliminare, anche  con  riferimento  alla  suddetta
questione,  deve  essere  respinta  l'eccezione  di  inammissibilita'
avanzata dalla Regione per la generica qualificazione  del  principio
fondamentale asseritamente violato  dalla  norma  impugnata  e  della
materia di cui esso dovrebbe essere espressione. 
    Sul punto valgono gli stessi motivi gia' indicati con riferimento
ad analoga eccezione proposta in riferimento  all'art.  3,  comma  1,
della legge n. 42 del 2008. 
    7.2  -  Nel  merito,  la  questione  e'  fondata  per  violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in  quanto  la  norma
censurata pone di fatto una limitazione all'installazione di impianti
eolici. 
    La normativa statale di cornice non  contempla,  infatti,  alcuna
limitazione specifica, ne' divieti inderogabili alla installazione di
impianti alimentati da fonte eolica  assumendo  a  tal  fine  rilievo
l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il  quale  rinvia  a
apposite  linee  guida  il  compito  di   «assicurare   un   corretto
inserimento degli impianti,  con  specifico  riguardo  agli  impianti
eolici, nel paesaggio». Tale disposizione abilita, poi, le Regioni  a
«procedere  alla  indicazione  di  aree  e  siti  non   idonei   alla
installazione di specifiche tipologie di impianti», ma cio' puo' aver
luogo solo «in attuazione» delle predette linee guida. Al momento non
risulta che queste ultime  siano  state  adottate  con  le  modalita'
previste dallo stesso comma 10, vale a dire  in  sede  di  Conferenza
unificata (sentenza n. 282 del 2009). 
    Al riguardo, questa Corte ha precisato  che  «la  presenza  delle
indicate diverse competenze legislative giustifica il  richiamo  alla
Conferenza  unificata,  ma  non  consente  alle  Regioni   [...]   di
provvedere  autonomamente  alla  individuazione  di  criteri  per  il
corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti
di energia alternativa» (sentenza n. 166 del 2009). 
    8. - Il ricorrente ritiene, poi, che il punto  4.2,  lettera  i),
dell'Allegato sub 1 della legge regionale impugnata, nella  parte  in
cui prevede che la domanda di autorizzazione  (per  gli  impianti  di
potenza superiore a 500 Kwe), sia corredata anche dalla deliberazione
favorevole del Consiglio  comunale  sul  cui  territorio  insiste  il
progetto, si pone in contrasto con l'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione e con il principio di cui all'art. 12 del d.lgs. n.  387
del 2003, che qualifica come indifferibili ed urgenti e  di  pubblica
utilita' le opere tese a realizzare i suddetti impianti, sottoponendo
le stesse ad una autorizzazione unica (comma 3). 
    8.1 - Quanto all'eccezione  di  inammissibilita'  avanzata  dalla
resistente, stante il suo contenuto identico a  quella  riportata  al
punto 7.1, valgono le medesime argomentazioni al riguardo formulate. 
    8.2 - Nel merito la questione e' fondata. 
    Sul punto e'  sufficiente  riaffermare  la  natura  di  principio
fondamentale dell'art. 12 e rilevare che esso,  nel  disciplinare  il
procedimento per l'installazione  di  impianti  alimentati  da  fonti
alternative, prevede quale suo atto conclusivo  il  rilascio  di  una
autorizzazione  unica,  senza  alcun  riferimento   alla   necessita'
dell'adozione dell'atto  consiliare  comunale  indicato  dalla  norma
regionale  impugnata,  la  quale  prescrive,  quindi,  un   ulteriore
adempimento  in  contrasto  con  le  finalita'   di   semplificazione
perseguite dal legislatore statale. 
    9. - Il ricorrente impugna, infine, il punto 4.2 lettere l) ed o)
dell'Allegato sub 1 della legge regionale n. 42 del 2008, nella parte
in cui stabiliscono una serie di condizioni e di oneri economici  per
il rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione di impianti
di produzione di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  estranee
all'oggetto del provvedimento richiesto. 
    In particolare, la suddetta lettera l) prescrive che alla domanda
di autorizzazione sia allegato un atto con il quale il richiedente si
impegna, tra l'altro:  a)  a  costituire  prima  del  rilascio  della
suddetta autorizzazione, una societa' di scopo con residenza  fiscale
nel territorio della Regione Calabria; b)  a  sottoscrivere  garanzie
fideiussorie; c) a  favorire  l'imprenditoria  calabrese  nella  fase
della realizzazione; d) a facilitare l'assunzione  con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato di unita' lavorative per  la
gestione dell'impianto; e) a versare a favore della Regione  Calabria
la somma di 50 €cent per ogni KW eolico di potenza elettrica nominale
autorizzata  (€ 1,5  per  le  altre  tipologie)   quali   oneri   per
monitoraggio  con  relativa  dotazione  di  antinfortunistica  e  per
l'accertamento della regolare esecuzione delle opere.  La  successiva
lettera o) stabilisce che  il  richiedente  l'autorizzazione  alleghi
alla  domanda  la  ricevuta  di  avvenuto  versamento   degli   oneri
istruttori a favore della Regione Calabria pari ad € 100 per ogni  MW
per il quale si richiede l'autorizzazione, con un minimo di € 300. 
    Tali previsioni contrasterebbero con gli artt. 3, 41, 97  e  117,
primo e terzo  comma,  della  Costituzione,  in  quanto  limitano  la
liberta' di iniziativa  economica  nel  settore  in  esame  (prevista
espressamente dall'art. 1 del d.lgs. n. 79 del 1999) con  conseguente
mancato rispetto  degli  obblighi  internazionali  di  incremento  di
produzione di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili.  Le  norme
censurate, poi, nell'imporre  misure  di  compensazione  al  rilascio
della indicata autorizzazione contrasterebbero con l'art. 12, comma 5
(recte:  comma  6),  del  d.lgs.  n.  387  del  2003,  con  ulteriore
violazione del canone di ragionevolezza in  quanto  discriminerebbero
«gli operatori italiani rispetto a quelli comunitari,  in  violazione
dell'art. 97 della Costituzione». 
    9.1 - Anche per quanto  attiene  alla  questione  in  esame  deve
essere  disattesa  l'eccezione  di  inammissibilita'  avanzata  dalla
Regione  per  genericita'  della  censura  proposta  con  riferimento
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto proposta  in
modo identico a quella di cui al punto 7.1 e per la quale, valgono le
medesime argomentazioni svolte in tale sede. 
    9.2 - Nel merito la questione e' fondata. 
    Deve,  in  via  preliminare  osservarsi   che   per   misure   di
compensazione s'intende, in genere, la monetizzazione  degli  effetti
negativi che l'impatto ambientale  determina,  per  cui  chi  propone
l'istallazione di un  determinato  impianto  s'impegna  a  devolvere,
all'ente locale cui compete l'autorizzazione, determinati  servizi  o
prestazioni. 
    La  legge   statale   vieta   tassativamente   l'imposizione   di
corrispettivo (le cosiddette misure  di  compensazione  patrimoniale)
quale condizione per il rilascio  dei  suddetti  titoli  abilitativi,
tenuto conto  che  la  costruzione  e  l'esercizio  di  impianti  per
l'energia eolica sono libere attivita' d'impresa soggette  alla  sola
autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l'art. 12, comma
6, del d.lgs. n. 387  del  2003.  Sono,  al  contrario,  ammessi  gli
accordi  che  contemplino  misure  di  compensazione  e  riequilibrio
ambientale, nel senso che il  pregiudizio  subito  dall'ambiente  per
l'impatto  del  nuovo  impianto,  oggetto  di  autorizzazione,  viene
compensato dall'impegno ad una riduzione delle  emissioni  inquinanti
da parte dell'operatore economico proponente. 
    L'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239
(Riordino del settore energetico, nonche' delega al  Governo  per  il
riassetto delle disposizioni vigenti in  materia  di  energia),  dopo
aver posto il principio  della  localizzazione  delle  infrastrutture
energetiche in  rapporto  ad  un  adeguato  equilibrio  territoriale,
ammette  concentrazioni  territoriali  di   attivita',   impianti   e
infrastrutture ad elevato impatto  territoriale,  prevedendo  in  tal
caso misure di compensazione  e  di  riequilibrio  ambientale  (anche
relativamente ad impianti alimentati da fonti  rinnovabili,  dopo  la
sentenza n. 383 del 2005). 
    Al riguardo il successivo comma 5 afferma il diritto  di  Regioni
ed enti locali di stipulare accordi con  i  soggetti  proponenti  che
individuino  misure  di  compensazione  e  riequilibrio   ambientale,
coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del  2003,
il  quale  vieta  che  l'autorizzazione  possa  prevedere  (o  essere
subordinata a) compensazioni (evidentemente di natura patrimoniale) a
favore della Regione o della Provincia delegata. 
    Le disposizioni  censurate  si  pongono  in  contrasto  con  tali
principi, in  quanto  prevedono  oneri  e  condizioni  a  carico  del
richiedente  l'autorizzazione  che  si  concretizzano   in   vantaggi
economici per la Regione e per gli altri enti locali  e,  quindi,  si
configurano quali compensazioni di carattere economico  espressamente
vietate dal legislatore statale (sentenza n. 282 del 2009). 
    La disciplina impugnata,  infatti,  prescinde  dall'esistenza  di
concentrazioni di attivita', impianti  e  infrastrutture  ad  elevato
impatto territoriale, presupposto quest'ultimo previsto  dall'art.  1
sopra indicato che legittima la previsione di misure di compensazione
finalizzate  al  riequilibrio  ambientale  in  deroga  al   principio
fondamentale fissato dall'art. 12, comma 6, del  d.lgs.  n.  387  del
2003. 
 
                          Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Regione Calabria 11 novembre 2008,  n.  38  (Proroga  del
termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13  giugno  2008,
n. 15); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  degli  artt.  2,  3,
comma 1, dell'Allegato sub 1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l)  ed
o), della legge della  Regione  Calabria  29  dicembre  2008,  n.  42
(Misure  in  materia  di  energia  elettrica  da  fonti   energetiche
rinnovabili); 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5, commi 2 e 3, della  legge  della  Regione
Calabria n. 42 del 2008,  cosi'  come  proposta  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Saulle 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 1° aprile 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola