N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 marzo 2010

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 29  marzo  2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Elezioni - Norme della Regione Basilicata - Sistema di  elezione  del
  presidente della giunta regionale e  dei  consiglieri  regionali  -
  Previsione che la composizione della lista  regionale  sia  formata
  unicamente dal candidato alla carica  di  Presidente  della  Giunta
  regionale -  Previsione  che  i  seggi  da  attribuire  alla  lista
  regionale  vincente  vengano  ripartiti  tra  i  gruppi  di   liste
  provinciali collegati e poi assegnati nelle singole  circoscrizioni
  elettorali provinciali - Lamentata  surrettizia  abrogazione  delle
  liste  regionali  e  della  quota  dei  candidati  alla  carica  di
  consigliere regionale eletta con  il  sistema  maggioritario  sulla
  base di liste regionali concorrenti (c.d. listino) - Contrasto  con
  la disciplina statale sulle elezioni dei  Consigli  regionali,  non
  derogabile, se non  in  aspetti  di  dettaglio,  dalla  Regione  in
  assenza di un nuovo statuto approvato ai sensi dell'art. 123  Cost.
  - Ricorso del Governo  -  Denunciata  violazione  della  disciplina
  costituzionale sulle elezioni regionali. 
- Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3, art. 1, commi
  1 e 3. 
- Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, comma 1; legge
  23 febbraio 1995, n. 43, art. 1, comma 3; legge 17  febbraio  1968,
  n. 108. 
(GU n.16 del 21-4-2010 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i  cui
uffici  e'  domiciliato  in  Roma  alla  via  dei   Portoghesi,   12,
ricorrente; 
    Contro la Regione Basilicata, in  persona  del  Presidente  della
Regione pro tempore, con sede in Potenza, alla via Vincenzo Verrastro
n. 4, intimata, per la declaratoria di illegittimita'  costituzionale
dell'art.  1  della  legge  regionale  n.  3  del  19  gennaio  2010,
pubblicata nel B.U.R. n.  3  del  19  gennaio  2010,  recante  «Norme
relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale
e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio  2004,  n.
165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122,  primo  comma,  della
Costituzione», che al comma 1 stabilisce: «La lista regionale di  cui
all'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999,  n.
1, e' composta unicamente dal candidato  alla  carica  di  Presidente
della Giunta Regionale» ed al comma 3 stabilisce che:  «Assegnato  il
seggio  al  candidato  Presidente  della  Giunta   regionale,   unico
componente della lista regionale, i  rimanenti  seggi  da  attribuire
alla  lista  regionale  vengono  ripartiti  tra  i  gruppi  di  liste
provinciali e  attribuiti  nelle  singole  circoscrizioni  secondo  i
criteri previsti al medesimo art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, cosi' come modificata dall'art. 3, legge 23  febbraio  1995,  n.
43, in quanto  applicabile»,  come  da  delibera  del  Consiglio  dei
ministri in data 4 febbraio 2010 e sulla base di  quanto  specificato
nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni. 
    Sul B.U.R. della Regione Basilicata n. 3 del 19 gennaio  2010  e'
stata pubblicata la legge regionale 19 gennaio  2010,  n.  3  recante
«Norme relative al sistema di elezione del  Presidente  della  Giunta
regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2  luglio
2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma,
della Costituzione». 
    Il Governo ritiene che l'art. 1, commi 1 e 3, della legge reg. n.
3/2010 sia costituzionalmente illegittimo in quanto contrastante  con
l'art.  5,  comma  1  della  legge  cost.  n.  1/1999,   cosi'   come
interpretato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma  Corte  (sentenze
n.  196/2003  e  n.  4/2010)  e,  pertanto,  propone   questione   di
legittimita' costituzionale,  ai  sensi  dell'art.  127,  primo comma
Cost., per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    Preliminarmente occorre precisare che la Regione  Basilicata  non
ha ancora approvato un nuovo Statuto ai  sensi  dell'art.  123  della
Costituzione e, pertanto, come  affermato  da  codesta  ecc.ma  Corte
nella sentenza n. 196/2003 e ribadito nella recentissima sentenza  n.
4/2010, la legge elettorale regionale puo'  modificare  solamente  in
aspetti di dettaglio la disciplina  delle  leggi  elettorali  statali
vigenti, in quanto questi sono gli unici per i quali la  Consulta  ha
ammesso  l'esercizio  della  potesta'  legislativa  regionale   prima
dell'entrata in vigore dei nuovi Statuti approvati ai sensi dell'art.
123 della Cost. (sostituito dall'art. 3, l. cost. 22  novembre  1999,
n. 1). 
    Infatti, fino all'entrata in vigore dei nuovi  statuti  regionali
(oltre che delle nuove leggi elettorali regionali),  l'art.  5  della
legge costituzionale n. 1/1999 disciplina direttamente l'elezione del
Presidente regionale, stabilendo che essa sia contestuale al  rinnovo
del Consiglio e che si effettui  «con  le  modalita'  previste  dalle
disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia  di  elezione  dei
Consigli  regionali,   cosi'   indirettamente   in   qualche   misura
''irrigidite'' in via transitoria» anche  "dal  fatto  che  la  nuova
disciplina statutaria, cui e' demandata la definizione della forma di
governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte,  il  sistema
elettorale per l'elezione del Consiglio. In  pratica,  cio'  comporta
che siano esigui gli spazi entro cui puo' intervenire il  legislatore
regionale in tema di elezione del Consiglio, prima  dell'approvazione
del nuovo statuto» (sent. n. 196/2003). Pertanto, la legge elettorale
regionale puo' modificare, «in aspetti di  dettaglio,  la  disciplina
delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non e'  direttamente  o
indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge cost. n. 1 del
1999, in attesa del  nuovo  statuto,  e  cosi'  per  quanto  riguarda
competenze e modalita' procedurali». 
    Cio' premesso, le disposizioni contenute nell'art. 1, commi  1-3,
della legge regionale n. 3/2010, sono costituzionalmente illegittime,
in quanto contrastanti con l'art. 5, comma 1  della  legge  cost.  n.
1/1999, come interpretato  nella  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma
Corte (sentenze n. 196/2003 e n. 4/2010). 
    In  particolare,  la  legge   regionale   della   Basilicata   e'
censurabile per le seguenti motivazioni: 
        1) la legge regionale all'art. 1, comma 1,  viola  l'art.  5,
comma 1 della legge costituzionale n. 1/1999, prevedendo una modifica
della  composizione  della  lista   regionale   che   viene   formata
«unicamente dal candidato alla  carica  di  Presidente  della  Giunta
regionale». Questa previsione, oltre ad abrogare surrettiziamente  le
liste regionali, comporta una modifica ed  integrazione  della  norma
costituzionale che e' preclusa alla legge regionale in  quanto  fonte
del diritto di grado subordinato; 
        2) l'art. 1 della suddetta legge regionale mira, in sostanza,
ad eliminare la  quota  dei  candidati  alla  carica  di  consigliere
regionale (un  quinto  del  totale  dei  consiglieri  assegnati  alla
Regione) eletta con il sistema  maggioritario  sulla  base  di  liste
regionali concorrenti: i cosiddetti «listini» (art. 1, comma 3, della
legge  n.  43  del  1995),  prevedendo  che  le  liste  regionali  si
compongano del solo candidato alla carica di Presidente della regione
(art. 1, comma 1, legge reg. n. 3/2010), mentre i seggi da attribuire
alla lista regionale vincente vengono ripartiti tra i gruppi di liste
provinciali collegati e poi assegnati  nelle  singole  circoscrizioni
elettorali provinciali (art. 1, comma 3, legge reg. n. 3/2010). 
    L'art. 1, commi 1-3  della  legge  reg.  n.  3/2010,  come  sopra
evidenziato, e' censurabile per diretta violazione dell'art. 5, comma
1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, cosi' come  interpretato
dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sentt. n. 196/2003 e n.
4/2010), che non consente modifiche sostanziali alle disposizioni  di
legge  ordinaria  vigenti  in  materia  di  elezione   dei   Consigli
regionali, come quelle introdotte dalla Regione Basilicata,  ma  solo
di dettaglio, in assenza di  un  nuovo  Statuto  approvato  ai  sensi
dell'art. 123 della  Cost.  (sostituito  dall'art.  3,  l.  cost.  22
novembre 1999, n. 1). 
    e degli assetti  partitici  regionali.  L'eliminazione  del  c.d.
«listino»  potrebbe  rientrare  tra  i  possibili   «oggetti»   della
competenza regionale (cfr. legge reg. Puglia 28 gennaio 2005,  n.  2,
legge reg. Campania 27 marzo 2009,  legge  reg.  Marche  16  dicembre
2004, n. 27; legge reg. Toscana 13 maggio 2004, n.  25,  23  dicembre
2004, n. 74 e n. 50/2009), ma  solamente  in  seguito  all'entrata  a
regime del sistema, ovvero dopo l'approvazione del nuovo Statuto e di
una legge elettorale organica. 
    Anteriormente alla riforma introdotta dalla legge  costituzionale
22 novembre 1999,  n.  1,  la  disciplina  del  sistema  di  elezione
regionale era riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, il
quale e' intervenuto con due fondamentali leggi: la legge 17 febbraio
1968, n. 108 (Norme  per  l'elezione  dei  Consigli  regionali  delle
Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43  (Nuove
norme  per  la  elezione  dei  consigli  delle  regioni   a   statuto
ordinario - c.d. «Tatarellum»). 
    Tale  normativa  e'  stata  transitoriamente  costituzionalizzata
dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 il quale ha disposto che,
fino  all'adozione  dei  nuovi  Statuti  (ovvero  di   una   delibera
statutaria stralcio che disciplini la forma di governo,  Corte  cost.
sent. n. 304 del 2002) e delle nuove  leggi  elettorali,  «l'elezione
del Presidente della Giunta regionale e' contestuale al  rinnovo  dei
rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalita' previste
dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di  elezione
dei Consigli regionali». 
    L'art. 5 non si e'  limitato  a  costituzionalizzare  il  sistema
elettorale  statale  ma  vi  ha  anche  apportato   significative   e
innovative modifiche al fine di rendere immediatamente  operativa  la
previsione costituzionale dell'elezione diretta del Presidente  della
Giunta. 
    La ratio della  citata  norma  costituzionale  transitoria  deve,
secondo  codesta  ecc.ma  Corte,  rinvenirsi   nella   volonta'   del
legislatore costituzionale di «evitare che il rapporto tra  forma  di
governo regionale - la quale, ai sensi dell'art.  123,  primo  comma,
Cost., deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni  -
e legge elettorale regionale possa presentare aspetti  di  incoerenza
dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda.
E' noto infatti che la legge  elettorale  deve  armonizzarsi  con  la
forma di governo, allo scopo  di  fornire  a  quest'ultima  strumenti
adeguati  di  equilibrato  funzionamento  sin   dal   momento   della
costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei
titolari alle singole cariche. L'entrata in vigore  e  l'applicazione
della legge elettorale  prima  dello  statuto  potrebbero  introdurre
elementi originari di disfunzionalita', sino all'estremo  limite  del
condizionamento del secondo da parte della  prima,  in  violazione  o
elusione  del  carattere   fondamentale   della   fonte   statutaria,
comprovato dal procedimento aggravato previsto dall'art. 123, secondo
e terzo comma, della Costituzione» (sent. n. 4 del 2010). 
    La disciplina statale sulle elezioni regionali  sopra  richiamata
rappresenta ancora oggi la normativa fondamentale  per  tutte  quelle
Regioni ordinarie che, non avendo legiferato in  materia,  permangono
all'interno del regime transitorio. 
    varia nei seguenti modi, in funzione del risultato ottenuto dalla
coalizione collegata al candidato Presidente risultato vincitore: 
        se  la  coalizione  collegata  a  quest'ultimo  ottiene   una
percentuale di seggi pari o superiore al 50%  del  totale  dei  seggi
assegnati al Consiglio, la quota maggioritaria e' fissata  al  10%  e
sono proclamati eletti i candidati  compresi  nella  lista  regionale
fino alla  concorrenza  di  tale  percentuale.  Il  restante  10%  e'
ripartito, invece, proporzionalmente tra tutte le  liste  provinciali
non collegate alla lista regionale vincitrice, in base al totale  dei
voti ottenuti nello scrutinio proporzionale, utilizzando  la  formula
dei quozienti interi e dei piu' alti resti; 
        se la coalizione collegata al candidato Presidente  vincitore
ottiene su base circoscrizionale una percentuale di  seggi  inferiore
al 50% dei seggi, la quota maggioritaria (pari al 20%) e'  attribuita
per intero alla lista regionale del medesimo Presidente. 
    , con la conseguenza che i rimanenti  seggi  da  attribuire  alla
lista regionale vengono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e
attribuiti alle singole circoscrizioni (art. 1, comma 3, L.  reg.  n.
3/2010). 
    Con successiva legge n.  9  del  5  febbraio  2010  il  Consiglio
regionale ha introdotto ulteriori norme in materia e  ha  posticipato
l'applicazione dell'intera nuova normativa alle  elezioni  per  la  X
legislatura  regionale.  A  tale  riguardo,  va  rilevato  che   tale
posticipazione,   comunque,   non   fa   venir    meno    l'interesse
all'impugnativa  deliberata   dal   Governo,   in   quanto   non   e'
assolutamente certo che la Regione approvi  il  nuovo  Statuto  nella
prossima legislatura. 
    Si ritiene pertanto di sollevare  la  questione  di  legittimita'
costituzionale della legge  regionale  in  esame  dinanzi  a  codesta
ecc.ma Corte costituzionale. 

(1) Secondo  M.C.  Pacini,  Nuovi  (e  vecchi)   sistemi   elettorali
    regionali,  in  A.  Chiaramonte  e  G.  Tarli  Barbieri,  Riforme
    istituzionali e rappresentanza politica nelle  Regioni  italiane,
    Il Mulino, Bologna, 2007, p.  74,  il  «listino»  sarebbe,  nella
    realta', «una sorta di camera  di  compensazione  (e  per  questo
    oggetto di grande difficolta') tra le componenti politiche  della
    coalizione»; cfr.  anche  Giuseppe  Maria  Di  Niro  e  Francesco
    Verrastro,           L'attivita'           statuaria, legislativa
    e regolamentare della regione  Basilicata nella  VIII legislatura
    (2005-2010), sulla rivista telematica «Federalismi.it»,  pag.  4,
    secondo cui l'intervento  legislativo  della  Regione  Basilicata
    mirerebbe ad evitare che il c.d. «listino» «si confermi come  una
    fonte di conflittualita' per le  componenti  politiche  coinvolte
    nelle scelte e nelle trattative relative alla sua composizione». 

(2) secondo cui l'80% (quattro quinti) dei seggi e' assegnato con  il
    metodo   proporzionale   del   quoziente   corretto    (quoziente
    Hagenbach-Bischoff), sulla base di liste provinciali  concorrenti
    e, successivamente, con recupero dei seggi e dei voti residui  in
    sede di collegio unico regionale;  mentre  il  restante  20%  (un
    quinto) dei seggi e' assegnato con  sistema  maggioritario  sulla
    base di liste regionali concorrenti  (c.d.  «listini»)  collegate
    Alle liste provinciali unite tra loro in coalizione; cfr., per la
    puntuale        ricostruzione,        Francesco         Drago, Il
    Sistema di elezione del             Presidente della giunta e del
    Consiglio nella Legislazione delle Regioni a  Statuto  ordinario,
    sulla rivista telematica «Federalismi.it», pagg. 3-4. 

(3) cfr. Giuseppe Maria Di Niro  e  Francesco  Verrastro, L'attivita'
    Statutaria,     Legislativa     e regolamentare della     Regione
    Basilicata nella  VIII  Legislatura  (2005-2010),  sulla  rivista
    telematica «Federalismi.it», pag. 3. 

(4) cfr.,    in     tal     senso,     anche     Francesco     Drago,
    Il sistema di elezione del     Presidente della      Giunta e del
    Consiglio nella legislazione delle regioni a  Statuto  ordinario,
    sulla rivista telematica «Federalismi.it», pag. 24. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art.  1,  commi  1  e  3,
della legge regionale della Basilicata n.  3  del  19  gennaio  2010,
pubblicata nel B.U.R. n.  3  del  19  gennaio  2010,  recante  «Norme
relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale
e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio  2004,  n.
165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122,  primo  comma,  della
Costituzione», per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    Con l'originale notificato del ricorso  si  depositera'  estratto
della delibera del Consiglio dei ministri in data 4 febbraio 2010 con
l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni. 
        Roma, addi' 18 marzo 2010 
 
               L'Avvocato dello Stato: Fabrizio Fedeli